Categoria: Cassazione penale
Visite: 8798

Cassazione Penale, Sez. 7, udienza 27 maggio 2015, n. 28387 - Infortunio con il macchinario per la movimentazione dei rifiuti. Responsabilità del dirigente con delega in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro


 

 

 

Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: MARINELLI FELICETTA Data Udienza: 27/05/2015



FattoDiritto


Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto responsabile A.F. (nella sua qualità di dirigente della società A. S.p.A., con delega in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro) in ordine al reato di cui agli articoli 40 cpv, 590, commi 1, 2 e 3 c.p., ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla circostanza che è stata riconosciuta la colpevolezza dell'imputato pur avendo lo stesso posto a disposizione dei dipendenti un macchinario marchio CE, di ultima generazione, garantito nei requisiti di sicurezza; per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al riconosciuto nesso causale tra la condotta omissiva e le lesioni subite dal lavoratore; per difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della colpa dell'imputato stante la presenza in azienda di una figura preposta quale responsabile della sicurezza; per violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta ai sensi dell'art.495 co.2 c.p.p. finalizzata a dimostrare che nell'azienda vi era una figura preposta quale responsabile della sicurezza.
La difesa del ricorrente presentava tempestiva memoria in cui chiedeva la rimessione del ricorso alla sezione della Corte di Cassazione competente per la trattazione ordinaria.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3°, cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di appello di Milano ha invero adeguatamente ed esaustivamente motivato in punto di responsabilità, osservando in primo luogo che l'infortunio non poteva essere ricondotto ad una manovra abnorme ed imprevedibile del lavoratore, dal momento che la manovra da lui posta in essere non era imprevedibile ed estranea alle sue mansioni, essendosi il lavoratore limitato a compiere un movimento incauto ed istintivo nel chinarsi per raccogliere un guanto che gli era sfuggito di mano, dopo che aveva azionato il comando che azionava il movimento di estrazione del palotto. I giudici della Corte territoriale hanno pertanto ritenuto sussistente in capo all'imputato sia l'elemento soggettivo della colpa, così come contestata nel capo di imputazione, sia il nesso causale tra la colposa violazione di cautele antinfortunistiche e le lesioni riportate dal lavoratore S.. Era infatti onere dell'imputato, in virtù della qualifica soggettiva da lui ricoperta, fornire ai lavoratori un macchinario non solo idoneo ad evitare i più frequenti i rischi connessi alla movimentazione dei rifiuti, ma anche quelli conseguenti ad un movimento incauto nella breve fase di estrazione della pala ribaltabile.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2015