Tipologia: CPL
Data firma: 17 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2008
Parti: Confagricoltura di Chieti, Federazione Provinciale Coldiretti, Cia Provinciale e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Chieti
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Oggetto del Contratto
Art. 1 Decorrenza e durata del contratto
Art. 2 Osservatori (Art. 6 CCNL)
Art. 3 Assunzione (Art. 10 CCNL )
Art. 4 Rapporti di lavoro a tempo parziale (Art. 14 CCNL )
Art. 5 Contratto di apprendistato (Art. 15 CCNL)
Art. 6 Riassunzione ( Art. 17 CCNL )
Art. 7 Lavoratori migranti ( Art. 22 CCNL )
Art. 8 Classificazione (Art. 27 CCNL )
Art. 9 Orario di Lavoro (Art. 30 CCNL)
Art. 10 Riposo settimanale (Art. 31 CCNL)
Art. 11 Permessi per formazione continua (Art. 33 CCNL )
Art. 12 Permessi per corsi di recupero scolastico (Art 35 CCNL )
 Art. 13 Lavoro straordinario, Festivo, Notturno Operai Agricoli (Art. 38 CCNL)
Art. 14 Interruzioni - Recuperi operai Agricoli (Art. 40 CCNL )
Art. 15 Organizzazione del lavoro (Art. 43 CCNL)
Art. 16 Retribuzione (Art. 45 CCNL)
Art. 17 Obblighi particolari tra le parti (Art. 50 CCNL)
Art. 18 Rimborso Spese (Art. 51 CCNL)
Art. 19 Cottimo (Art. 53 CCNL)
Art. 20 Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro (Art. 59 CCNL)
Art. 21 Lavori pesanti o usuranti (Art. 63 CCNL)
Art. 22 Tutela della salute dei lavoratori (Art. 64 CCNL)
Art. 23 Norme disciplinari (Art. 72 CCNL)
Art. 24 Delegato aziendale (Art. 75 CCNL)

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Chieti

Il giorno 17.07.2008 presso la sede della Confagricoltura di Chieti tra la Confagricoltura di Chieti […], la Federazione Provinciale Coldiretti […], la Cia Provinciale […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […].
In applicazione di quanto previsto dagli art. 86 e 87 del CCNL, viene stipulato il presente contratto Provinciale di lavoro da valere in tutto il territorio della Provincia di Chieti.

Oggetto del Contratto
Il presente contratto provinciale di lavoro (CPL), nell'ambito delle materie indicate nella normativa nazionale, disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende agricole singole e associate e gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Chieti. Il CPL si applica, inoltre, alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, alle attività agrituristiche, faunistiche - venatorie e pescicoltura.

Art. 2 Osservatori (Art. 6 CCNL)
In applicazione del CCNL e dei accordi intercorsi in materia di relazioni sindacali si chiede di istituire a livello provinciale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
- Acquisire e divulgare le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
- Individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di patti territoriali e contratti di area;
[…]
- Esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all'Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
[…]
- Accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di formazione lavoro alla disciplina dall'accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi;
- Esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell'art. 83;
- Esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali;
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l'Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
L'Osservatolo Provinciale è costituito da un consiglio non inferiore a 6 e non superiore 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Le parti si impegnano a costituire l'Osservatorio Provinciale entro 90 giorni dalla stipula del CPL.

Art. 7 Lavoratori migranti ( Art. 22 CCNL )
A tali lavoratori devono essere garantiti tutte le norme previste dal presente contratto Provinciale e dal CCNL.
[…]

Art. 9 Orario di Lavoro (Art. 30 CCNL)
L'orario di lavoro ordinario è stabilito in 39 ore settimanali, pari a 6,30 giornaliere.
Gli addetti alla cura e governo delle stalle e del bestiame e alle attività connesse, seguiranno l'orario medio giornaliero di cui sopra, distribuito in 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato; a tale personale va assicurato un riposo continuo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne. Per il personale addetto agli altri lavori, l'orario settimanale sarà cosi distribuito:
- ore sette giornaliere, dal lunedì al venerdì ;
- ore quattro giornaliere, il sabato.
Per un periodo massimo di 90 giorni ogni anno, da individuarsi dal datore di lavoro in relazione alle esigenze di organizzazione aziendale e previo accordo tra le parti, l'orario ordinario sarà di 44 ore settimanali.
Il recupero di detto maggiore orario è effettuato per un uguale periodo di 90 giorni attraverso un orario ordinario di 34 ore.
[…]
É riconosciuto al lavoratore nei casi di esigenze aziendali che prediligono un'organizzazione lavorativa di otto ore continuative, al dipendente, spetta una pausa retribuita di quindici minuti nell'arco delle otto ore.

Art. 10 Riposo settimanale (Art. 31 CCNL)
I lavoratori debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, in coincidenza con la domenica.
Per ciò che riguarda quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 31 CCNL la maggiorazione per gli operai agricoli addetti al bestiame e al settore avicolo e per quelli aventi particolari mansioni, in ordine al lavoro degli addetti alla mungitura, negli allevamenti da latte, negli allevamenti ittici e al governo negli allevamenti di bestiame da carne, in caso idi mancata fruizione del riposo settimanale per eccezionali e indifferibili esigenze tecniche produttive, usufruiranno del giorno di riposo settimanale il giorno successivo.

Art. 13 Lavoro straordinario, Festivo, Notturno Operai Agricoli (Art. 38 CCNL)
[…]
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le nove settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, al fine di evitare danni alle colture e le produzioni.
Per quanto riguarda lo straordinario per ì lavoratori a tempo indeterminato le Organizzazioni datoriali si impegnano a sensibilizzare le Aziende associate affinché non siano superate le 250 ore annue.
[…]

Art 14 Interruzioni - Recuperi operai Agricoli (Art. 40 CCNL )
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato, il recupero avverrà nel rispetto delle leggi vigenti in materia, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.

Art. 15 Organizzazione del lavoro (Art. 43 CCNL)
Si chiede di incontrarsi di volta in volta e comunque non meno di due volte all'anno, per affrontare i problemi legati allo sviluppo aziendale, all'ottimale utilizzazione di tutti gli strumenti contrattuali ( ferie, riposi, riduzioni di orario di lavoro,, ecc. ) e a tal fine sì concorderanno le misure atte allo scopo ( organizzazione turni di lavoro, sostituzioni, integrazione manodopera, ecc.).
[…]

Art. 19 Cottimo (Art. 53 CCNL)
Per quanto riguarda il cottimo, oltre alla registrazione delle giornate, il datore di lavoro dovrà garantire per ogni giornata di lavoro di sei ore e trenta minuti almeno una maggiorazione del 20%.

Art. 21 Lavori pesanti o usuranti ( Art. 63 CCNL )
Sono considera nocivi i seguenti lavori:
• Trattamenti tossici, liquidi e polverulenti;
• Lavatura pozzi neri e vasche di raccolta delle urine;
• Carico e scarico di letame con attrezzi a mano;
• Irrorazione con esteri fosforici;
• Lavori in serre i quali utilizzano presidi sanitari di 1a e 2a classe;
per le suddette lavorazioni si stabilisce una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero pari a 2 ore, a parità di retribuzione e di qualifica.
Sono considerati lavori pesanti e usuranti per i quali è prevista una maggiorazione del 15%, della retribuzione contrattuale di qualifica, le seguenti lavorazioni:
• Irrorazione con antiparassitari;
• Abbattimento di piante, loro segatura a mano, potatura di alberi di alto fusto;
• Smaltimento prodotti ittici da macero e macellazione;
• Lavorazione nelle celle frigorifere
• Uso della motosega
• Uso del decespugliatore e del martello pneumatico
Al fine di tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori si ritiene del tutto eccezionale lavorare sotto la pioggia per salvaguardare l'integrità degli impianti. Tutto ciò compatibilmente con le condizioni meteorologiche poiché in caso di pioggia battente o dì violento temporale la prestazione lavorativa viene temporaneamente sospesa.
Qualora si renda necessario lavorare sotto la pioggia l'azienda è tenuta a garantire al lavoratore un adeguato vestiario e allo stesso sarà corrisposta un'integrazione per le ore lavorate sotto la pioggia del 10% del salario contrattuale.

Art. 22 Tutela della salute dei lavoratori (Art. 64 CCNL)
Ai fini della migliore valutazione della idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e considerato dell'uso di prodotti chimici, nonché di tecnologia pesante, per salvaguardare la salute degli addetti si ritiene opportuno sottoporre ad attenti esami quei prodotti chimici usati in maggioranza nell'attività agricola provinciale a tal fine le parti concorderanno gli istituti a cui rivolgersi. I lavoratori addetti ai lavori nocivi avranno garantite due visite mediche all'anno con relativi permessi retribuiti di due giornate.
Il lavoratore dovrà certificare all'azienda il controllo medico mediante certificato comprovante l’effettuazione delle visite.
Ai lavoratori dovrà essere inoltre assicurato un locale idoneo come spogliatoio con i servizi igienici indispensabili; l’azienda dovrà inoltre mettere a disposizione dei lavoratori un locale debitamente attrezzato dove i lavoratori possano consumare il pasto; le caratteristiche di queste strutture saranno definite tra le parti anche in rapporto al parere dei lavoratori occupati. In tutte le aziende che occupano mano d’opera dipendente dovranno tuttavia essere assicurati i servizi essenziali.
Si propongono momenti di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori al fine di evitare rischi per la salute.
Attuazione di specifici corsi finanziati dalla cassa extra-legem.
Alle donne in stato di gravidanza saranno accordati permessi retributivi per visite specialistiche.
Tutto ciò sempre applicando e rispettando il D.L. 626/94 e successive integrazioni e modifiche nonché dagli accordi tra le parti.

Art. 23 Norme disciplinari (Art. 72 CCNL)
I lavoratori per quanto attiene il rapporto, dipendono dal conduttore dell'azienda, o da chi per esso, debbono eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.
I rapporti fra i lavoratori nell'azienda e tra questi e il loro datore di lavoro, o chi per esso debbono esser ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, secondo la gravità della mancanza, nel seguente modo:
• Con una multa fino al massimo di 2 (due) ore di salario nei seguenti casi:
1. Che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
2. Che per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine agli attrezzi;
3. Che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
• Con una multa pari all'importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva di maggiore gravità, nelle mancanze di cui al precedente paragrafo.
[…]