Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 luglio 2015, n. 14333 - Lavori al porto ed esposizione all'amianto: rischio meramente ambientale e non continuativo, insufficiente ai fini del beneficio ex art. 13 l. 257/92


 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 09/07/2015


Fatto


Con sentenza del 21 maggio 2010, la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Livorno, respingeva la domanda dei Sig.ri P.P., A.S., V.T. e P.T., tutti dipendenti da aziende operanti nel porto di Livorno, nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, ovvero la rivalutazione dell'anzianità contributiva in relazione al periodo lavorativo di esposizione all'amianto e la condanna ad adempiere degli Istituti convenuti.
La decisione della Corte territoriale discende dall'essersi questa conformata, diversamente dal giudice di prime cure, alle risultanze dell'espletata CTU, che, sulla base dell'analisi dell'ambiente di lavoro e tenuto conto delle diverse mansioni svolte da ciascuno, aveva ravvisato l'esposizione ad un rischio meramente ambientale e non continuativo, da ritenersi insufficiente ai fini del riconoscimento del beneficio secondo i parametri di cui agli arti. 24 e 31 d. lgs.n. 277/1991.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono i Sig.ri P.P., A.S., V.T. e P.T. affidando l'impugnazione a due motivi.
Inps ed Inail hanno depositato delega in calce al ricorso per la difesa orale nel corso dell'udienza

Diritto

 

Con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale di aver disatteso gli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro in ordine alla definizione dei parametri identificativi di una qualificata esposizione all'amianto, legittimanti l'applicazione dei connessi benefici previdenziali, atti di indirizzo in base ai quali il giudice di prime cure aveva ritenuto di discostarsi dall'esito, viceversa negativo, dell'espletata CTU.
Il motivo è infondato alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. 24.9.2010, n. 20164 e Cass. SS.UU. 29.5.2009, n. 12718) secondo cui "In tema di benefìci previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27.3.1992, n. 257, applicabile nella specie "ratione temporis", gli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro non hanno autonoma valenza in ordine al riconoscimento delle condizioni per la fruizione dei benefici, ma sono atti propedeutici rivolti all'INAIL e non all'impresa, con carattere non autoritativo ma orientativo, essendo finalizzati ad individuare i parametri che l'ente previdenziale deve applicare per accertare in concreto la misura e la durata dell'esposizione all'amianto, senza che l'atto di certificazione assuma valore presuntivo assoluto, restando suscettibile di contestazione e accertamento autonomo in sede giudiziale. Ne deriva che tali atti di indirizzo non sono autonomamente impugnabili, non essendo configurabile un autonomo interesse dell'impresa ad adire l'autorità giudiziaria amministrativa per sentirne dichiarare l'illegittimità, dovendosi al contrario ritenere che la posizione dell'impresa si contrapponga al diritto soggettivo dei lavoratore al riconoscimento del diritto soggettivo al riconoscimento dei benefici con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario sulla controversia volta all'accertamento negativo delle condizioni per la fruizione dei benefici suddetti da parte dei lavoratore".
A tale stregua il pronunciamento della Corte territoriale, non censurato sotto altro profilo, deve ritenersi pienamente legittimo.
Merita viceversa accoglimento la censura di cui al secondo motivo relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c, nella formulazione anteriore alla novella introdotta con il d.l. n. 269/2003, applicabile ratione temporis, conseguente alla condanna degli odierni ricorrenti alle spese di giudizio, dalle quali dovevano, al contrario, essere esonerati, trattandosi di controversia avente ad oggetto la richiesta di prestazioni previdenziali.
Il motivo va dunque accolto, conseguendone l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata e la pronunzia di questa Corte nel merito ex art. 384 c.p.c. in ordine alla non debenza da parte dei ricorrenti, nei confronti degli Enti intimati, delle spese di lite relative al giudizio di appello ed al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute dagli originari ricorrenti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2015