Cassazione Penale, Sez. 4, 10 luglio 2015, n. 29794 - Infortunio mortale per il lavoratore che, per non far cadere il carico, istintivamente cerca di prenderlo con le mani. Comportamento imprudente ma non abnorme: responsabilità del datore di lavoro


 

 

Infortunio mortale durante le operazioni di scarico dal camion: il lavoratore, resosi conto che il bancale stava pericolosamente inclinandosi verso la sua destra, si era prodigato per evitarne la caduta, portandovisi davanti con il proprio corpo nel disperato tentativo di sorreggerlo con le braccia, rimanendone travolto.

A fondamento del giudizio di responsabilità del datore di lavoro della vittima sono state poste due circostanze di fatto: l'omessa formazione del lavoratore, dimostrata dal fatto che la relativa attestazione non risultava sottoscritta dal lavoratore e dalla ritenuta scarsa credibilità della versione difensiva sul punto; la imprudente ma non abnorme condotta del P., in quanto pienamente inserita nell'attività lavorativa ed in stretta relazione proprio con la mancanza di formazione dello stesso.

Quanto all'asserita abnormità della condotta del lavoratore, l'ipotesi tipica di comportamento "abnorme" è quella del lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del tutto estranee al processo produttivo o alle mansioni attribuite.
Ciò che conta, in sostanza, è la considerazione della prevedibilità/imprevedibilità della condotta del lavoratore, che può presentarsi negli stessi termini anche quando si discuta di attività strettamente connesse con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
In questa prospettiva, il comportamento istintivo (come è stato definito dal giudice di primo grado) del lavoratore di cercare di contrastare con le mani la caduta del carico di circa una tonnellata è appunto istintivo e dunque ampiamente prevedibile, essendo frutto di una reazione che sfugge ai meccanismi di controllo razionale.
Di condotte del genere occorre quindi tener conto nella previsione delle procedure di sicurezza del lavoro.

 


 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: PICCIALLI PATRIZIA Data Udienza: 17/06/2015



Fatto


La Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la penale responsabilità di B.F.M., per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore P., il quale, dipendente da appena due giorni della ditta, della quale l'imputato era il legale rappresentante, durante le operazioni di scarico dal camion da lui condotto di bancali di vasche da bagno, ognuna del peso di una tonnellata, veniva investito, con la dinamica di seguito descritta, dal carico, subendo così uno schiacciamento cranio-toracico che ne determinava il decesso.
All'imputato era stato contestato di non aver provveduto a fornire al P. la dovuta formazione in ordine alle operazioni di scarico che doveva effettuare né adeguata attrezzatura per l'espletamento delle sue mansioni.
Il reato era contestato in concorso anche al legale rappresentante della società committente il trasporto, al quale era stato addebitato di non aver prescritto istruzioni per le operazioni di scarico e consegna della merce all'interno del piazzale dell'azienda e di aver fornito al lavoratore un trans pallet ( carrello elevatore) manuale ( a due ruote) e non elettrico (a quattro ruote), ritenuto inidoneo alla movimentazione dei bancali di vasche di ghisa.
La sentenza di primo grado aveva assolto gli imputati con la formula per non aver commesso il fatto e, comunque, perché il fatto non costituisce reato.
In via preliminare il giudicante procedeva, alla luce delle dichiarazioni testimoniali del carrellista in servizio presso la società committente, ad una dettagliata ricostruzione della dinamica dell'infortunio nei seguenti termini: il P., al quale era stato fornito dalla società committente un muletto manuale ( della portata di due tonnellate) per movimentare il carico, aveva inforcato correttamente in modo longitudinale uno dei bancali quando, resosi conto che lo stesso stava pericolosamente inclinandosi verso la sua destra, si era prodigato per evitarne la caduta, portandovisi davanti con il proprio corpo nel disperato tentativo di sorreggerlo con le braccia, rimanendone travolto.
Alla luce di tale ricostruzione, con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, il giudicante affermava che l'infortunio era stato determinato dal «comportamento istintivo» del lavoratore, il quale aveva tentato di reggere un carico del peso di una tonnellata, determinando così l'evento. La condotta istintiva del lavoratore costituiva dunque comportamento eccezionale idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra omissione del datore ed evento lesivo.
La Corte di appello, su ricorso del P.G. e delle parti civili, non condivideva tale impostazione ed affermava la responsabilità del B.F.M. per il delitto di omicidio colposo condannandolo alla pena di anni due di reclusione ( solo per completezza espositiva si rileva che è stato accolto il ricorso che le parti civili avevano proposto nei confronti del titolare della ditta committente, che è stato dichiarato responsabile agli effetti civili e condannato in solido al risarcimento dei danni).
La sentenza impugnata dava, innanzitutto, rilievo alla condotta omissiva dell'imputato che non aveva provveduto a fornire al P. la dovuta formazione, come emergeva dalla circostanza che la relativa attestazione non risultava sottoscritta dal lavoratore; veniva, altresì, ritenuta scarsamente credibile la tesi difensiva secondo la quale il lavoratore avrebbe partecipato ad un corso di formazione, che, peraltro, avrebbe avuto la durata di un'ora e che allo stesso era stato vietato di occuparsi dello scarico della merce.
I giudici di appello accoglievano i motivi di impugnazione sul rilievo che la condotta istintiva del lavoratore, che si era spostato volontariamente nella posizione più rischiosa nel tentativo inane di contrastare con le mani la caduta del carico, pure imprudente, non era certamente avulsa dall'attività lavorativa, nella quale era pienamente inserita, potendo anzi essere messa in stretta relazione proprio con la mancanza di formazione del lavoratore, così come la scelta di effettuare lo scarico dei bancali dal retro del semirimorchio e non dalle sponde laterali a mezzo di un carrello operante direttamente da terra e l'avere comunque utilizzato un trans pallet inidoneo a causa della superficie sconnessa del cassone.
Ricorre per cassazione il B.F.M. proponendo due motivi.
Con il primo lamenta l'erronea applicazione della legge penale laddove la Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva escluso la configurabilità della condotta abnorme del lavoratore, interruttiva del nesso causale.
Si sostiene che la sentenza si pone in contrasto con l'art. 5 d.Lvo 626/1994, secondo il quale grava sul lavoratore il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza nonché anche di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro nonché con l'art. 6, lettera e) d.P.R. 547/55, che dispone l'obbligo del lavoratore di segnalare le situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.
Si propone la tesi, fatta propria dal giudice di primo grado, della configurabilità di una condotta abnorme del lavoratore, il quale aveva reagito in maniera istintiva ed impulsiva ad un inconveniente che si verificava al momento dell'atto di sollevare la merce con il trans pallet, violando la regola di diligenza imposta dall'art. 1176 cc.
Si ribadisce che la vittima non era stata assunta al fine di caricare o scaricare la merce bensì esclusivamente per lo svolgimento del ruolo di autista.
Con il secondo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermata carenza di formazione del lavoratore, giacché quest'ultimo aveva partecipato al corso in data 29.5.2007. In ogni caso, tale eventuale profilo non avrebbe avuto alcun rilievo visto che il P. aveva perso la vita per una imprudenza non attinente alle mansioni per cui era stato assunto.
Con lo stesso motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione anche con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro che non avrebbe tenuto in debito conto le dichiarazioni testimoniale rese dai lavoratori presenti al momento del fatto.


Diritto


Il ricorso non merita accoglimento, siccome infondato.
La sentenza impugnata è corretta nell'applicazione dei principi di diritto, non presenta vuoti motivazionali né è caratterizzata dalle asserite illogicità.
In proposito, giova preliminarmente evidenziare che la Corte di appello ha tenuto conto degli elementi acquisiti e, pure confermando la ricostruzione della dinamica del sinistro in conformità a quella operata dal giudice di primo grado, è pervenuta a conclusioni difformi, condivise da questa Corte.
A fondamento del giudizio di responsabilità del datore di lavoro della vittima sono state poste due circostanze di fatto: l'omessa formazione del lavoratore, dimostrata dal fatto che la relativa attestazione non risultava sottoscritta dal lavoratore e dalla ritenuta scarsa credibilità della versione difensiva sul punto; la imprudente ma non abnorme condotta del P., in quanto pienamente inserita nell'attività lavorativa ed in stretta relazione proprio con la mancanza di formazione dello stesso.
Tale argomentazione appare concludente, ancorata ad emergenze obiettive ed immune da vizi logici.
Nessuna delle specifiche censure di legittimità mosse alla decisione impugnata coglie nel segno.
Quanto all'asserita abnormità della condotta del lavoratore, l'ipotesi tipica di comportamento "abnorme" è quella del lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del tutto estranee al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento "esorbitante" rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro (come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite in esclusiva ad altro lavoratore).
Con la sentenza della Sezione IV, 10 novembre 2009, parte civile Iglina ed altro in proc. Brignone ed altri,si è esteso il concetto di "abnormità", ammettendo che questo possa ravvisarsi anche in situazioni e in comportamenti "connessi" con lo svolgimento delle mansioni lavorative. In tale occasione, la Corte di legittimità, riprendendo alcuni spunti giurisprudenziali (cfr. Sezione IV, 3 giugno 2004, Giustiniani; nonché, Sezione IV, 27 novembre 1996, Maestrini), ha puntualmente precisato che il carattere dell'abnormità può essere attribuito non solo alla condotta tenuta in "un ambito estraneo alle mansioni" affidate al lavoratore e, pertanto, concettualmente al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, ma anche a quella che pur "rientrando nelle mansioni proprie" del lavoratore sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.
Ciò che conta, in sostanza, è la considerazione della prevedibilità/imprevedibilità della condotta del lavoratore, che può presentarsi negli stessi termini anche quando si discuta di attività strettamente connesse con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
In questa prospettiva, il comportamento istintivo ( come è stato definito dal giudice di primo grado) del lavoratore di cercare di contrastare con le mani la caduta del carico di circa una tonnellata è appunto istintivo e dunque ampiamente prevedibile, essendo frutto di una reazione che sfugge ai meccanismi di controllo razionale (v. in questo senso, Sezione IV, 26 giugno 2007, n. 24869, Corsi).
Di condotte del genere occorre quindi tener conto nella previsione delle procedure di sicurezza del lavoro.
Né, d'altra parte, per quanto sopra esposto, tale situazione può integrare un comportamento talmente abnorme ed esorbitante rispetto alla procedura di lavoro da determinare l'interruzione del nesso causale.
E' vero, infatti, come sostenuto in ricorso che il lavoratore, pur essendo il soggetto primariamente tutelato dalla normativa prevenzìonale, è anch'egli titolare di una posizione di garanzia nella materia del lavoro.
Si potrebbe dire che la posizione del lavoratore è una situazione bifronte: il lavoratore come soggetto destinatario di responsabilità e come soggetto destinatario di protezione.
Importante, in proposito, è la disposizione che dettaglia in maniera ancora più puntuale rispetto alla previgente disciplina (cfr., in particolare, l' articolo 6 del dpr n. 547 del 1955), gli obblighi comportamentali del lavoratore (articolo 20 del decreto legislativo n. 81 del 2008). Di rilievo, in particolare, è l'obbligo imposto dal comma 1 del citato articolo al lavoratore di prendersi cura non solo della propria salute e sicurezza, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
Si tratta di un obbligo cautelare "specifico", la cui violazione può integrare un addebito a titolo di "colpa specifica", con gli effetti, in caso di danno alle persone, di cui agli articoli 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p..
Ma tale disposizione va letta unitamente quella (art. 18, comma 3 bis) che cristallizza, con apposita previsione normativa, l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro e del dirigente sull'adempimento degli obblighi previsti a carico di lavoratori, preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medici competenti, come peraltro già ritenuto dalla giurisprudenza consolidata; la violazione di tale obbligo di vigilanza è stata autonomamente sanzionata ai sensi del successivo art. 55 del D.lgs. n.81/2008, a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 106 del 2009.
La responsabilità del datore di lavoro non è, pertanto, esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio. Ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: cosicché il datore di lavoro è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore (cfr. articolo 18, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008, che impone al datore di lavoro di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in tema di sicurezza del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione).
A fronte di questo specifico quadro normativo non è utilmente richiamabile l'art. 1176 cc, giacché, anche a fronte di un comportamento del lavoratore in violazione delle regole di diligenza- e pertanto imprudente- non vale, per quanto sopraesposto, l'esonero di responsabilità del datore di lavoro.
Priva di qualunque sostegno è la tesi che il B.F.M. non aveva assunto la vittima al fine di caricare o scaricare la merce bensì solo ed esclusivamente per lo svolgimento del ruolo di autista.
Parimenti è stato escluso in fatto dalla Corte di merito che l'imputato abbia fornito al P. la dovuta formazione e, a fronte di un apparato argomentativo esente da violazioni di legge e logicamente sviluppato, il dissenso "di merito" espresso in ricorso non può, dunque, trovare accoglimento.
Trattasi di ricostruzione qui incensurabile.
Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in data 17 giugno 2015