Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 luglio 2015, n. 14961 -  Tunnel carpale e attività di marmista. Inabilità che non raggiunge i limiti di legge


 

Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: TRIA LUCIA Data pubblicazione: 16/07/2015



Fatto


1.- La sentenza attualmente impugnata dichiara inammissibile, per carenza di interesse, l'appello proposto dall'INAIL avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 283 del 2006, che aveva riconosciuto il nesso causale tra la malattia denunciata (tunnel carpale) e l'attività lavorativa di marmista svolta da A.F., con inabilità di natura permanente nella percentuale solo del 4%.
La Corte d'appello di Milano, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il A.F. ha adito il Tribunale di Monza chiedendo l'accertamento del nesso causale tra la lavorazione svolta e la malattia denunciata e quindi dell'origine professionale della patologia
medesima, con condanna dell'INAIL al pagamento delle conseguenti prestazioni previste dalla legge;
b) il Tribunale ha riconosciuto sia la sussistenza del nesso causale sia della suindicata percentuale di inabilità permanente, sulla base della disposta CTU;
e) l'INAIL ha proposto appello sostenendo l'erroneità della sentenza di primo grado, che avrebbe dovuto rigettare il ricorso per carenza di interesse ad agire del A.F., essendo l'azione proposta un'azione di mero accertamento;
d) il A.F. ha resistito all'appello assumendone l'inammissibilità per difetto di interesse all'impugnazione, non avendo la sentenza appellata prodotto alcuna conseguenza pregiudizievole per l'INAIL, pur avendo accertato la natura professionale della malattia;
e) non si può dubitare della erroneità della sentenza di primo grado perché è ormai pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che si deve considerare priva di interesse una domanda diretta ad ottenere soltanto una pronuncia di mero accertamento - la quale non può acquisire efficacia di giudicato - della natura professionale di una malattia che non determini (recte: che determini) una inabilità lavorativa al di sotto della soglia indennizzabile;
f) peraltro, è da condividere l'assunto del A.F. sulla inammissibilità dell'appello dell'INAIL, per mancanza di interesse all'impugnazione, visto che la sentenza impugnata non determina alcun pregiudizio in danno dell'Istituto;
g) ne consegue che non si ritiene di seguire il diverso orientamento espresso, a tale ultimo riguardo, da Cass. 27 luglio 2006, n. 17165, che, in una fattispecie analoga alla presente, ha ritenuto che l'INAIL avesse interesse ad impugnare la sentenza erronea di primo grado.
2.- Il ricorso dell'INAIL, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; A.F. non svolge attività difensiva in questa sede.

Diritto


I - Sintesi del ricorso
1- Con l'unico, articolato, motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione: a) dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965; b) degli artt. 100, 113, 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Si rileva che, come esattamente sottolineato da Cass. 27 luglio 2006, n. 17165 - da cui la Corte milanese si è consapevolmente ed erroneamente discostata - il fatto che, pacificamente, sia inammissibile la domanda di mera qualificazione del carattere professionale della malattia con attribuzione di una percentuale di inabilità inferiore alla soglia minima indennizzabile non esclude che, una volta che la sentenza inammissibile sia stata in concreto emessa, alla parte nei cui confronti tale statuizione sia pronunciata siano da riconoscere non solo un interesse qualificato dall'interesse generale a ristabilire l'ortodossia dell'ordinamento processuale, ma anche un interesse personale affinché sia affermato che il giudice non poteva emettere nei suoi riguardi una sentenza contenente una statuizione che comunque la riguarda, quale ne sia il contenuto immediatamente lesivo.
II - Esame delle censure
2.- Il motivo di ricorso è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.
3.- Come risulta dalla stessa sentenza impugnata nel ricorso introduttivo il A.F. non si è limitato a chiedere l'accertamento del nesso causale tra la lavorazione svolta e la malattia denunciata e quindi dell'origine professionale della patologia medesima ma ha chiesto altresì la condanna dell'INAIL al pagamento delle conseguenti prestazioni previste dalla legge.
Pertanto, nella prospettazione del ricorrente, il suddetto accertamento non rappresentava l'unico scopo dell'instaurazione del giudizio, ma aveva un valore pregiudiziale - come in tutte le altre azioni di cognizione - rispetto alla richiesta di condanna dell'Istituto al pagamento delle prestazioni conseguenti e quindi non aveva ad oggetto i suddetti fatti in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza.
Ne consegue che l'azione proposta, diversamente da quanto affermato dalla Corte milanese, non poteva - e non può - qualificarsi come una azione di mero accertamento inammissibile per carenza di interesse ad agire derivante dalla mancata prospettazione di un risultato utile da conseguire, tanto più che, in ipotesi, pure nel rito del lavoro la domanda può essere limitata fin dall'inizio all'accertamento del solo "an debeatur" con conseguente eventuale pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum" (Cass. 28 novembre 2008, n. 28405; Cass. 26 febbraio 2014, n. 4587; Cass. 30 agosto 2007, n. 18283; Cass. 5 maggio 2004, n. 8576).
Del resto, in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:
a) all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento - nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo - per essere ammissibili devono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche solo fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (Cass. 22 luglio 1991, n. 8187; Cass. 22 novembre 1999, n. 12937; Cass. 17 marzo 2003, n. 3905; Cass. 10 luglio 2002, n. 10039);
b) la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza (Cass. SU 2o dicembre 2006, n. 27187; Cass. 22 agosto 2007, n. 17877; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27691).
4.- Va, tuttavia, precisato che, secondo un altrettanto consolidato e condiviso orientamento di questa Corte:
1) in caso di malattia professionale (o di infortunio sul lavoro), alla stregua dell'art. 74, del d.P.R. n. 1124 del 1965, la condanna dell'INAIL alla costituzione di una rendita per inabilità permanente presuppone l'accertamento - oltre che della indennizzabilità dell'evento - della sussistenza di un grado di inabilità permanente superiore alla soglia minima del dieci per cento. Pertanto, la condanna dell'INAIL alla costituzione di una rendita per inabilità permanente presuppone l'accertamento della sussistenza di un grado di inabilità permanente superiore alla suddetta soglia minima, quindi a partire dall'undici per cento, senza che si possa tenere conto di eventuali frazioni di grado (Cass. 14 agosto 2008, n. 21661; Cass. 30 maggio 2000, n. 7217);
2) analogamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, il danno ( biologico da malattia professionale o da infortunio sul lavoro, è indennizzabile in capitale solo se è pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore (Cass. 3 luglio 2014, n. 15247).
E lo stesso d.lgs. n. 38 del 2000 stabilisce che solo dal 16% in poi di invalidità è possibile avere diritto alla costituzione di una rendita per malattia professionale, comprensiva di una quota per danno biologico e dì una quota aggiuntiva per le conseguenze patrirnoniali(retribuzione) delle menomazioni riportate.
5.- Ne deriva che il Tribunale di Monza, dopo aver accertato per la malattia denunciata (tunnel carpale) una percentuale di inabilità permanente del solo 4%, misura inferiore a quella minima stabilita anche solo per ottenere un indennizzo in capitale del danno biologico, avrebbe dovuto rigettare la domanda perché detta inabilità non raggiungendo i limiti di legge da sola non era produttiva di effetto alcuno (vedi: Cass. 5 giugno 1996, n. 5240) e tale avrebbe dovuto essere considerata anche la relativa sentenza, atteso che una simile sentenza una volta divenuta cosa giudicata potrebbe fare stato solo in ordine alla circostanza del mancato raggiungimento della soglia di inabilità prevista, restando irrilevante la percentuale in concreto riscontrata (vedi, per tutte: Cass. 19 gennaio 2003, n. 128).
Infatti, l'accertamento con tale pronuncia effettuato non ha avuto ad oggetto una questione pregiudiziale - quale contemplata dall'art. 34 cod. proc. civ. - ma ha riguardato uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, che, come tale, per quanto si è detto, non è suscettibile di autonomo accertamento, ma può essere accertato dal giudice soltanto come fondamento della relativa pretesa fatta valere in giudizio, non di per sé e per gli effetti futuri eventualmente ricavabili da tale accertamento (vedi, fra le tante: Cass. SU 24 novembre 1988, n.6468; Cass. 3 luglio 1990, n. 6805; Cass. 4 maggio 1996, n. 4124; Cass. 16 gennaio 1998, n. 336; Cass. 7 maggio 1998, n. 4638; Cass. 30 luglio 2009, n. 17782).
6.- Dalle precedenti osservazioni si desume che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, la domanda originaria del A.F. non avrebbe dovuto essere configurata come di mero accertamento, mentre avrebbe dovuto essere considerata contra legem la sentenza di primo grado, che ha accertato una inabilità di natura permanente nella percentuale del 4%, cioè inferiore del minimo indennizzabile.
In questa situazione la Corte d'appello, anche d'ufficio, avrebbe dovuto rilevare che la sentenza appellata era stata emessa in una situazione in cui - per effetto dell'accertato grado di inabilità sotto la soglia minima — la domanda non avrebbe potuto essere presa in considerazione, non avendo alcuna pratica utilità (Cass. 21 settembre 1991, n. 9885).
7.- Dalla suddetta erronea impostazione è scaturita una altrettanto non condivisibile mancata uniformazione della Corte milanese all'indirizzo espresso, in una analoga fattispecie, da Cass. 27 luglio 2006, n. 17165, scelta che risulta anche motivata con argomenti poco convincenti, tanto più ove si consideri che, nella giurisprudenza di questa Corte si è da tempo affermato l'indirizzo ermeneutico secondo cui il rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., in coerenza con l'art. 6 CEDU, comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di (Cass. 11 febbraio 2009, n. 3362; Cass. SU 11 luglio 2011, n. 15144; Cass. 6 agosto 2014, n. 17698; Cass. 1 agosto 2013, n. 18410).
D'altra parte, dalla erroneità della sentenza di primo grado non poteva - e non può - non derivare la configurazione della soccombenza dell'INAIL e, quindi, l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello dell'Istituto.
Invero, come affermato nella citata sentenza n. 17165 del 2006, in primo luogo, non si può negare l'interesse dell'Istituto ad impugnare e rimuovere la suddetta sentenza di primo grado, che non aveva cittadinanza nell'ordinamento processuale, ma conteneva una statuizione che comunque riguardava l'INAIL, quale che ne fosse il contenuto immediatamente lesivo.
A tale interesse qualificato e personale della parte va aggiunto l'interesse generale a ristabilire la ortodossia dell'ordinamento processuale aguale configurato dalla dottrina tedesca, volto all'eliminazione di una sentenza contra legem.
III - Conclusioni
8.- In sintesi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decìsa nel merito con il rigetto della domanda originaria.
La peculiarità fattuale della controversia in esame e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 28 aprile 2015.