Tipologia: CPL
Data firma: 25 giugno 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Upa, Ccdd, Cia Provinciale e Flai-Cgil AQ, Fai-Cisl AQ, Uila-Uil AQ
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, L'Aquila
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 Oggetto del Contratto
Art. 2 Decorrenza e Durata
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Assunzione
Art. 5 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 6 Riassunzione
Art. 7 Lavoratori migranti
Art. 8 Classificazione
Prima area declaratoria
Seconda area declaratoria
Terza area declaratoria
Art. 9 Orario di Lavoro
Art. 9/bis Lavoro Notturno
Art. 10 Permessi per corsi di addestramento professionale
 Art. 11 Retribuzione
Art. 12 Cottimo
Art. 13 Alloggio e generi in natura
Art. 14 Integrazione malattia e infortuni sul lavoro
Art. 15 Lavori pesanti o nocivi
Art. 16 Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Art. 17 Quote sindacali per delega
Art. 18 Attrezzi ed utensili
Art. 19 Norme disciplinari
Art. 20 Notifica provvedimenti disciplinari
Art. 21 Obblighi particolari tra le parti
Art. 22 Esclusività di stampa
Art. 23 Disposizioni finali
Allegato (A) Tabella dei salari

Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di L’Aquila

Premessa
Il giorno 25 del mese di Giugno dell'anno 2008, presso la sede di Confagricoltura L’Aquila, tra le Organizzazioni Professionali dei datori di lavoro agricoli di seguito elencate: la Confagricoltura L’Aquila (Upa) […], la Federazione provinciale coltivatori diretti di L’Aquila (Ccdd) […], la Confederazione italiana agricoltori (Cia Provinciale) […] e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di seguito elencate: la Flai-Cgil. della Provincia di L’Aquila […], la Fai-Cisl della Provincia di L’Aquila […], la Uila-Uil della Provincia di L’Aquila […].

Art. 1 Oggetto del Contratto
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro (CPL), nell'ambito delle materie indicate dalle norme di rinvio contenute nella normativa nazionale, disciplina su tutto il territorio della provincia dell’Aquila, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse, comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione del verde pubblico e privato e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art.2135 del codice civile quali ad esempio: le aziende ortofrutticole, oleicole, zootecniche, vitivinicole, funghicole, casearie, faunistiche-venatorie, agrituristiche nonché alle aziende che svolgono attività di silvicoltura, pescicoltura, servizi e di ricerca in agricoltura.

Art. 3 Relazioni sindacali
Le Parti stabiliscono di rafforzare le relazioni sindacali attraverso la costituzione dell’Osservatorio Provinciale.
Tale Osservatorio è costituito da 6 componenti di nomina sindacale e 6 componenti di nomina datoriale. Si riunisce di norma due volte all’anno (entro il 30/6 e entro il 30/12) e, comunque, a richiesta di una delle parti e può operare a condizione che tutte le parti firmatarie del presente CPL siano presenti o rappresentate.
Ha il compito di porre sotto osservazione i dati e le dinamiche occupazionali e del mercato del lavoro provinciali nel settore agricolo, con particolare rilievo alla prevenzione dei fenomeni elusivi delle normative contrattuali e di Legge e del lavoro nero.
In tale ottica, l’osservatorio si propone di raccogliere i seguenti dati:
• Il numero delle imprese agricole della Provincia, la relativa SAU (superficie agricola utilizzata ) e tipologia di coltivazioni e allevamenti;
• I dati relativi all’occupazione stabile per ciascuna impresa, suddivisa per sesso;
• I dati relativi all’occupazione stagionale per ciascuna impresa, suddivisa per sesso, con particolare rilievo per i lavoratori migranti;
• Le tipologie contrattuali utilizzate dalle imprese.
Le imprese agricole della Provincia de L’Aquila si impegnano a fornire all’osservatorio provinciale, una tabella riepilogativa annuale con i dati relativi agli avviamenti e cessazione al lavoro della manodopera agricola, nel rispetto delle vigenti normative relative alla tutela della Privacy.
L’Osservatorio a tal proposito farà riferimento a tutte le fonti informative disponibili (Fimiav, Inps, Inail, Centri per l’impiego, Cciaa).
La comunicazione dei dati all’osservatorio potrà avvenire anche in via telematica, a tale proposito l’osservatorio mette a disposizione delle imprese agricole un numero di fax e una casella e-mail, […]
L’osservatorio redige un verbale annuale da inviare ai competenti servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro, dell’Inps e dell’Inail e alla Prefettura, a titolo di “ Avviso Comune “, avuto anche riguardo a “ indici di congruità “, eventualmente individuati di comune intesa.
In sede di Osservatorio sarà possibile formulare anche intese relative ai flussi di lavoratori extracomunitari, secondo le vigenti normative, da inviare alle competenti Autorità, anche in relazione alle necessità abitative e di fornitura di pubblici servizi a favore dei lavoratori medesimi.

Art. 9 Orario di Lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
Tale orario, ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs.8 aprile 2003, n.66 può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.
Gli addetti alla cura e governo delle stalle e del bestiame ed alle attività connesse seguiranno l'orario medio giornaliero di cui sopra, distribuito in 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato; a tale personale va assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne.
Per gli operai addetti alle attività di agriturismo l’orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell’anno, previa intesa tra le parti, in base alle esigenze aziendali.
Per il personale addetto agli altri lavori, l'orario settimanale sarà così distribuito:
• ore sette giornaliere, dal lunedì al venerdì;
• ore quattro giornaliere, al sabato.
Per entrambi i periodi la retribuzione degli OTI sarà riferita a 39 ore settimanali.
In base all’art.18 della legge 17/10/1967, n.977, come modificato dall’art.2 del d.lgs. 4/8/1999, n.345, l’orario di lavoro per i bambini, liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.
Sono fatte salve, le disposizioni della legge 16/02/67 n. 371 (art.5) che estende la copertura assicurativa ai 6 giorni della settimana anche quando l'orario è effettuato in 5 giorni lavorativi.
Le parti convengono che in caso di esigenze aziendali che richiedono una organizzazione lavorativa di otto ore continuative, al dipendente spetta una pausa retribuita di trenta minuti nell’arco delle otto ore.

Art. 12 Cottimo
Le aziende che manifestano l’esigenza di organizzare il lavoro in regime di cottimo devono comunicarla alle organizzazioni firmatarie del presente CIPL all’inizio della campagna agraria.
Le parti si impegnano a disciplinare il cottimo secondo la natura e la tipologia dei lavori che l’azienda intende affidare in questo regime.
L’intesa, da raggiungere in tempi utili alle necessità aziendali, ha validità per l’intera annata agraria.

Art. 15 Lavori pesanti o nocivi
Sono considerati nocivi i seguenti lavori:
• Trattamenti tossici, liquidi e polverulenti;
• Lavatura pozzi neri e vasche di raccolta delle urine;
• Carico e scarico di letame con attrezzi a mano;
• Irrorazione con esteri fosforici;
• Lavori in serre con l’utilizzo di presidi sanitari tossici e nocivi.
Per le suddette lavorazioni si stabilisce una riduzione dell’orario di lavoro giornaliero pari a 2 ore e 20 minuti, a parità di retribuzione e di qualifica.
Sono considerati lavori pesanti o nocivi per i quali è prevista una maggiorazione del 10% della retribuzione contrattuale di qualifica, fatti salvi i trattamenti d’uso aziendale più favorevoli, le seguenti lavorazioni:
• Irrorazione con antiparassitari;
• Abbattimento piante, loro segatura a mano, potatura di alberi di alto fusto;
• Lavorazione nelle celle frigorifere per più di quattro ore giornaliere.

Art. 16 Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Le parti stabiliscono, fermo restando la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, di demandare al Fimiav tutti i compiti di supporto comunemente individuati in materia.
Le Parti, al fine di adeguare il vigente Contratto Provinciale alle normative innovative, eventualmente definite da un Accordo nazionale, cui il Testo Unico sulla Sicurezza demanda, si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 Giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo stesso.

Art. 19 Norme disciplinari
I lavoratori addetti alle macchine agricole, agli impianti ed ai macchinari, sono responsabili dei danni causati alle stesse se derivati da negligenza e da omessa manutenzione, quando richiesta dalla qualifica di appartenenza, delle macchine loro affidate.
[…]
Le sanzioni disciplinari previste sono così riassunte a seconda dell'entità dell'infrazione:
• una multa pari ad una giornata di paga per infrazioni lievi:
a) il lavoratore che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[…]
• una multa pari ad un minimo di tre e un massimo di cinque giornate di paga per infrazioni più gravi nei seguenti casi:
c) il lavoratore che per negligenza arrechi danni all’azienda o ai macchinari;
• il licenziamento in tronco e la risarcibilità dei maggiori danni subiti dall'azienda, per i danneggiamenti più gravi.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla L.300/1970.
[…]

Art. 23 Disposizioni finali
Le norme del presente CPL non modificano le condizioni di miglior favore degli operai agricoli.
Per quanto non contemplato nel presente CPL, valgono le norme previste dal CCNL del 6/07/2006 per gli operai agricoli, vengono integralmente recepiti tutti gli articoli specifici riferiti alla contrattazione collettiva per gli operai florovivaisti contenuti nel CCNL del 6/07/2006.
[…]