Cassazione Civile, Sez. 6, 16 luglio 2015, n. 14895 - Riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13 comma 8 l.n. 257 del 1992: domanda di certificazione all'I.N.A.I.L.


Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 16/07/2015


FattoDiritto

La Corte di appello di l'Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato improponibile la domanda con la quale A.R.C. ha chiesto (in relazione al periodo 13.5.1974/31.12.1992) il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13 comma 8 l.n. 257 del 1992, mediante applicazione del coefficiente 1,5 ai fini del conseguimento di prestazione pensionistica .
Il decisum del giudice di appello è stato fondato sulle seguenti argomentazioni: l'originaria ricorrente chiede il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi dell'art 13 legge n. 257 del 1992 nella formulazione previgente alla modifica introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269 del 2003 conv. in l.n. 326 del 2003; è pacifico che la domanda amministrativa all'INPS è stata presentata in conseguenza dell'esito negativo di quella avanzata all'INAIL il 13.6.2003; a quest'ultima istanza, in quanto intesa ad ottenere dall'istituto assicuratore la certificazione della esposizione e qualificata all'amianto, non può essere attribuita valenza di "domanda amministrativa" presentata nei confronti dell' INPS, unico soggetto legittimato per legge ad operare la rivalutazione contributiva; ai fini della proponibilità del ricorso giudiziale non può farsi riferimento alla domanda avanzata per la prima volta nei confronti dell'INPS in data 7.2.2008 in quanto all'epoca era ormai vigente il nuovo regime conseguente all'entrata in vigore dell'art. 47 d.l. n. 269 del 2003 cit. il quale al comma 5 così recita: " I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici."; è pacifico che la appellata non ha presentato entro tale termine alcuna domanda all'INAIL; in conseguenza non può attribuirsi alcun rilievo alla presentazione della domanda all'INPS in data 7.2.2008 essendosi all'epoca già verificata la decadenza sostanziale prevista dalla nuova normativa. Per la cassazione della decisione propone ricorso, affidato a due motivi A.R.C.. L'INPS ha depositato procura. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 118 cod. proc. civ., censura la decisione per avere, in sintesi, omesso di precisare le ragioni giuridiche alla base della decisione, in particolare con riferimento al regime decadenziale in concreto applicato.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 47 dpr n. 639 del 1970, come modificato dalla l. n. 438 del 1992, dell'art. 13 comma 8 l.n. 257 del 1992, dell'art. 3 comma 132 della legge n. 350 del 1993 . Sulla premessa che la decisione "sembra avere applicato" il regime decadenziale dettato dall'art. 47 dpr n. 639 cit, sostiene che la decisione impugnata, per coloro che avevano comunque inoltrato la domanda all'INAIL entro il 2.10.2003 e che, ai sensi dell'art. 3 comma 132 l.n. 350 del 2003 rientrano pacificamente nella previgente normativa, avrebbe surrettiziamente introdotto il contestuale obbligo di presentare, entro il medesimo termine, la domanda all'INPS a pena di decadenza dal più favorevole beneficio. Sostiene che, non contemplando la disciplina di riferimento tale obbligo, la proponibilità del ricorso giudiziale doveva essere verificata con riguardo alla istanza amministrativa presentata all'INPS nel febbraio 2008, rispetto alla quale non si era verificata alcuna decadenza in relazione al ricorso giudiziale depositato il 17 dicembre 2008 .
Il primo motivo di ricorso, in sintonia con la proposta formulata nella Relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è da ritenersi manifestamente infondato. Invero le ragioni giuridiche della decisione risultano adeguatamente esplicitate laddove il giudice di appello afferma che la decadenza (sostanziale) si è verificata, ai sensi dell'art. 47 comma 5 d.l. n. 269 del 2003 conv. con modificazioni nella l. n. 326 del 2003, per avere la lavoratrice omesso di presentare istanza di certificazione all'INAIL nel termine semestrale, decorrente dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale di cui al comma 6, decreto emanato in data 27.10.2004 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 17.12.2004 ( pag. 4 sentenza) .
E' invece da accogliere, così disattendendosi la proposta formulata dal Consigliere relatore, il secondo motivo di ricorso.
Si premette che il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo originario, all'art. 47, comma 5, disponeva che: "i lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificatone dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena dì decadenza del diritto agli stessi benefici". Al successivo comma 6 era così previsto: "le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Pubblicato in data 17 dicembre 2004 il D.M. attuativo, il suddetto termine di 180 per la presentazione della domanda all'I.N.A.I.L. è stato fissato al 15 giugno 2005.
In sede di conversione ad opera della legge al suddetto art. 47 è stato aggiunto il comma 6 bis dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro: "Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento".
Il successivo art. 3, co. 132, legge 27 dicembre 2003, n. 299 (legge finanziaria per l'anno 2004) ha, quindi, stabilito, sempre nell'ambito della disciplina del regime transitorio, che "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioniprevigenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall'INAIL".
L'art. 3, co. 132, legge 27 dicembre 2003, n. 299, pur presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, è intervenuto ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente: - coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47 co. 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92); - coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto; - coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore.
Tali categorie di assicurati vengono così ad aggiungersi a quelle già escluse dall'art. 47 (ovvero a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruissero dei trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento ).
La lettura della norma nel senso sopra indicato è imposta dal tenore testuale della disposizione e dall'interpretazione sistematica alla luce della normativa precedente.
Sul punto la Corte di Cassazione si è, peraltro, già più volte espressa - cfr. ex plurìmis Cass. 18 novembre 2004, n. 21862; id. 15 luglio 2005 n. 15008; 11 luglio 2006 n. 15679 e più di recente Cass. 30 maggio 2012 n. 8649 - affermando il principio secondo cui "in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla legge 27 marino 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro al medesima data, va interpretato nel senso che; a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturatone del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutatone contributiva'.
Sulla base delle indicate disposizioni va, dunque, ritenuto che la disciplina previgente si applica: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla legge n. 257/1992; tale diritto aveva maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria; 2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto.
E' quindi intervenuto il D.M. del 27 ottobre 2004 che all'art. 1 ha così previsto: "1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'I.N.A.I.L. hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto. 2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentanone della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto .
Con riguardo all'ultimo inciso ed alla portata del "generale" dell'obbligo di presentazione della domanda all'I.N.A.I.L. nel previsto termine decadenziale di 180 giorni si rileva che le pronunzie più recenti di questa Corte ( Cass. n. 24998/2014, n. 5928/2015) muovendo dall'assunto che tale D.M., fonte regolamentare meramente attuativa delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 269/2003, conv. nella legge n. 326/2003, non può che muoversi nel solco tracciato dalla legge, ritiene che il riferimento, per l'applicazione della disciplina previgente, a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni va necessariamente inteso come riferimento a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione. Ed allora, la suddetta natura di fonte meramente attuativa ha come conseguenza ulteriore che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non è soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal d.l. n. 269/2003, che interessa solo determinate categorie di lavoratori.
Il D.M., in sostanza, riferendo il termine di 180 giorni anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, del comma 6 bis dell'articolo 47, della legge 24 novembre 2003, n. 326 (e cioè a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257) ha introdotto -da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina introdotta con il D.L. n. 269/03 - un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria (che, da una parte, non prevede espressamente la possibilità per tale fonte secondaria di una portata innovativa rispetto all'assetto ordinamentale come delineato negli aspetti principali e, dall'altra, non solo non prevede analoga decadenza speciale ma anzi contiene una espressa previsione di esclusione - art. 47 co. 6 bis cit. -). Laddove il D.M. ha, dunque, adottato una diposizione in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest'ultimo previsto, lo stesso deve essere disapplicato. Alla luce delle considerazioni che precedono la Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che la mancata presentazione della domanda di certificazione all'I.N.A.I.L. nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione del richiamato D.M., determinava la decadenza della odierna ricorrente dalla proposizione di istanza amministrativa all'I.N.P.S. richiedendosi a tal fine la preventiva verifica dell'applicabilità o meno, nei termini sopra delineati, della "previgente" disciplina. Consegue l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e la cassazione della decisione con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di l'Aquila, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .
Roma, camera di consiglio del 22 aprile 2015