Tipologia: CPL
Data firma: 10 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Confagricoltura MN, Coldiretti MN, Cia MN e Fai Cisl MN, Flai Cgil MN, Uila Uil MN
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Mantova
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Parte normativa
Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto
Art. 3 - Efficacia del contratto
Art. 5 - Ente bilaterale agricoltura Mantovana (EBAM)
Art. 6 - Osservatorio provinciale
Art. 19 - Classificazione
Art. 21 - Mansioni e cambio di qualifica
Art. nuovo - Permessi per corsi di alfabetizzazione
Art. 24 bis - Riposi continuativi non retribuiti
Art. 27 - Permessi straordinari
Art. nuovo - Permessi per formazione professionale
Art. nuovo - Banca ore individuale
Art. 36 - Casa di abitazione
 Art. 37 - Scatti di anzianità
Art. 45 - Malattia e infortunio
Art. 46 - Integrazione trattamento infortunio, malattia e maternità
Art. 49 - Anticipazione
Art. nuovo - Fondo di solidarietà provinciale
Art. nuovo - Guida, tenuta automezzi e ritiro patente
Art. nuovo - Discriminazioni, molestie, molestie sessuali e mobbing
Allegato
Art. 52 - Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro
Art. 57 - Norme disciplinari
Art. nuovo - Promozione Agrifondo
Art. 65 - Norme finali
Parte economica

Rinnovo contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova

Il giorno 10 luglio 2008, presso la sede della cassa Cimi di Mantova, sita in via Principe Amedeo, 27 tra la Confagricoltura di Mantova […], la Coldiretti di Mantova […], la Cia di Mantova […] e la Fai Cisl di Mantova […], la Flai Cgil di Mantova […], la Uila Uil di Mantova[…]; si è definito il rinnovo contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti dalle provincia di Mantova.

Parte normativa
Art. 5 - Ente bilaterale agricoltura Mantovana (EBAM)

Con riferimento a quanto previsto dall’Art. 88 del CCNL, nell’intento di razionalizzare gli strumenti gestionali esistenti e sviluppare relazioni bilaterali, tenuto conto delle indicazioni provenienti dalla commissione paritetica nazionale, le parti concordano la costituzione dell'Ente Bilaterale Agricoltura Mantovana (EBAM).
A tale scopo si impegnano ad istituire all’atto della stipula una commissione paritetica con il compito di predisporre regolamenti e modalità applicative.

Art. 6 - Osservatorio provinciale
Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 6, 86, 87 e dall'allegato 4 del CCNL, le parti concordano di affidare all'osservatorio provinciale il compito di risolvere eventuali divergenze applicative e/o interpretative delle norme contrattuali vigenti: a tale scopo si recepisce il verbale di accordo del 30 giugno 2006 “Convenzione di costituzione della commissione paritetica provinciale di conciliazione”.
La commissione di conciliazione ha lo scopo di offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un più agevole ambito di componimento, alternativo e non sostitutivo, di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.
La commissione in accordo tra le parti potrà essere integrata da un esperto per parte in caso di vertenze riguardanti l’attribuzione della qualifica, ai sensi dell’Art. 83, 2° comma del CCNL.

Art. nuovo - Permessi per corsi di alfabetizzazione
Ad integrazione di quanto disposto dall’Art. 35 del CCNL le parti concordano di favorire i processi di alfabetizzazione dei dipendenti immigrati al fine di orientarne ed agevolarne l’integrazione in azienda e nella comunità.
A tal proposito si concorda di trasferire al comitato di gestione della cassa Cimi gli aspetti di natura organizzativa inerenti la promozione e la realizzazione di corsi specifici, al di fuori dell’orario di lavoro, anche tramite opportune sinergie con offerte formative presenti sul territorio.
Al comitato di gestione della cassa Cimi è demandata la valutazione del progetto e l’eventuale erogazione di un contributo economico inerente le spese di iscrizione e frequenza ai suddetti corsi.

Art. nuovo - Permessi per formazione professionale
Al fine di incentivare la formazione professionale dei lavoratori, le parti concordano di applicare quanto previsto dall’allegato n. 5 del CCNL vigente (Foragri).
Le parti s'incontreranno entro il 30 settembre 2008 per concordare le modalità pratiche di fruizione dei permessi per formazione continua di cui all'Art. 33 del CCNL e 25 del CPL vigente.

Art. nuovo - Guida, tenuta automezzi e ritiro patente
Il datore di lavoro è obbligato a garantire la piena efficienza delle condizioni di sicurezza del veicolo assegnato all'operaio che ricopre mansioni di autista. Ove siano stipulate polizze di assicurazione Kasco il datore di lavoro comunicherà ai dipendenti interessati le condizioni ivi previste.
Il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che l'automezzo assegnatogli sia in perfetto stato di funzionamento e di sicurezza. Nel caso si registrino anomalie o difetti il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro o il responsabile preposto, il quale provvederà al ripristino delle condizioni di efficienza e sicurezza dell'automezzo.
Il conduttore è responsabile del veicolo affidatogli, delle merci che riceve in consegna e dell'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di sicurezza e di circolazione stradale.
È inoltre responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza.
[…]

Art. nuovo - Discriminazioni, molestie, molestie sessuali e mobbing
Le parti nell’intento di prevenire, isolare e condannare le casistiche riconducibili a discriminazioni, molestie, molestie sessuali e mobbing, assumono le definizioni indicate nella Direttiva europea n. 73/2002 allegata al presente Art..
Le parti convengono circa l’inammissibilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molesto, discriminatorio, oppure identificabile quale mobbing, nonché sul diritto dei dipendenti ad essere trattati con dignità, ad essere tutelati nella propria libertà personale e a denunciare atti e comportamenti ritenuti in violazione con quanto sopra espresso.
Inoltre, le parti s'impegnano reciprocamente a promuovere presso le aziende associate e presso i dipendenti iniziative di informazione atte a diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
Allegato
discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un’ altra persona in una situazione analoga;
discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo;
mobbing: si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la dignità del dipendente nell’ambito dell’ area di lavoro di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

Art. 52 - Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro
Con riferimento a quanto disposto dagli allegati 3 e 10 al CCNL vigente le parti confermano il comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il comitato paritetico è formato da sei componenti di diretta emanazione delle parti firmatarie il CPL vigente.
Al fine di dotare il comitato paritetico degli strumenti finanziari e operativi necessari e adeguati agli scopi previsti, si conferma, con decorrenza 1 luglio 2004, l’applicazione di un contributo obbligatorio a carico delle aziende pari allo 0,10 % delle retribuzioni lorde annue corrisposte ai propri dipendenti. Per la riscossione di tale contributo si fa riferimento alla convenzione in essere con l’Inps provinciale.
Inoltre, al fine di adeguare il CPL vigente alle parti innovative eventualmente definite da un accordo nazionale cui il Testo Unico sulla Sicurezza demanda, le organizzazioni firmatarie si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall’emanazione dell’accordo stesso.