Regione Lazio
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE

Determinazione 28 luglio 2015, n. G09342
Definizione dei requisiti e delle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI da utilizzare per le operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l’art. 108 che conferisce alle Regioni la competenza per l’organizzazione, la formazione e l’utilizzo del volontariato;
VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2001 con il quale sono state emanate “Linee guida” alle Regioni sulla programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
VISTO il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 recante nuove norme di partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione civile;
VISTO l’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, n. di repertorio 597, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale – DPI – relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi;
VISTO l'art. 3, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, che prevede l'emanazione di apposito decreto per l'applicazione delle norme ivi contenute nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco, tenendo delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
VISTO il Decreto interministeriale del 13 aprile 2011 di attuazione dell’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 concernente la condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle misure contenute nel decreto del 13 aprile 2011;
VISTA la Legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 che disciplina e regolamenta le attività del volontariato nella Regione Lazio;
VISTA le Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;
VISTO il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) ed in particolare le norme contenute nel Titolo III – Capo I – Prevenzione degli incendi boschivi;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 22 maggio 2013 che ha istituito, in attuazione della Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile n. 5300 del 13 novembre 2012, l’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 recante “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”;
VISTO in particolare l’art. 19 della legge regionale n. 2/2014 che istituisce l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, quale unità amministrativa preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative di coordinamento, di controllo e di vigilanza in materia di protezione civile, nell’ambito delle funzioni di competenza regionale previste dall’art. 5 della medesima legge;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 583 del 9 settembre 2014 con la quale è conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile all’Arch. Gennaro Tornatore;
VISTA la Determinazione n. G16872 del 24 novembre 2014 con la quale, in conformità alle disposizioni dell’art. 6 del r.r. n. 25/2015, sono stati istituite le strutture di base dell’Agenzia regionale di protezione civile e individuate le relative competenze;
PRESO ATTO che all’Amministrazione regionale, per effetto delle sopracitate disposizioni, sono attribuiti i compiti relativi allo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi a salvaguardia della popolazione regionale e tutela dell’ambiente, degli insediamenti e del territorio compresi i beni del patrimonio culturale e artistico;
CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale assicura l’espletamento delle attività di previsione, prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi attraverso l’organizzazione delle strutture, dei mezzi, degli strumenti e delle risorse necessarie per la lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché mediante la definizione di criteri, modalità e procedure da seguire per far fronte agli incendi boschivi e per la gestione di situazioni emergenziali;
ATTESO che l’Amministrazione regionale, per le attività di prevenzione, contrasto, nonché per fronteggiare emergenze e post-calamità riguardanti il territorio regionale nel modo più efficace ed efficiente possibile, si avvale in modo continuativo e costante delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco Territoriale di cui alla DGR 109/2013 che costituiscono parte integrante del Sistema Integrato Regionale di Protezione civile;
RILEVATO che l’art. 7, comma 3, lettera b) della “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”
n. 353/2000 dispone che le Regioni nella lotta attiva contro gli incendi boschivi si avvalgono, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi anche “di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
DATO ATTO che con il Decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, in attuazione dell’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, sono state definite le modalità di applicazione delle disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
CONSIDERATO che ai sensi del suddetto Decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011:
- le organizzazioni devono curare che il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale – DPI idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;
- che il Legale Rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato ha l’obbligo di individuare e fornire i DPI, anche in base alle indicazioni emanate dalla Regione Lazio, più idonei a proteggere i volontari; garantire adeguata formazione e informazione sull’uso dei DPI, verificare il corretto utilizzo dei DPI, aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione sia dei rischi che delle norme UNI EN;
- che i compiti svolti dai volontari nell’ambito dello scenario di rischio di protezione civile definito “scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia” sono ricompresi nella categoria minima di base “prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia”.
CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs n. 475/1992, i volontari impegnati in interventi di AIB devono essere adeguatamente protetti da DPI certificati di III categoria “di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente” per i quali è prevista certificazione obbligatoria CE da apporre su ogni DPI insieme al codice numerico dell’Organismo Notificato (Ente Certificatore accreditato) che rilascia l’attestato;
PRESO ATTO che la Campagna AIB 2015, secondo le disposizioni dell’art. 65 della l.r. n. 39/2002, prevede che il periodo a rischio di incendi boschivi in tutto il territorio della Regione sia compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’individuazione delle caratteristiche prestazionali, dei requisiti e delle certificazioni obbligatorie in riferimento alla normativa vigente in materia che dovranno possedere i DPI utilizzati dai volontari che saranno impegnati nella Campagna AIB, come definito nell’Allegato A;
CONSIDERATO che nell’ambito del sistema integrato della protezione civile della Regione Lazio, è necessario rendere riconoscibile il volontario nell’ambito dell’organizzazione AIB, anche al fine di ottimizzare le comunicazioni e lo svolgimento corretto e sicuro delle operazioni AIB anche con gli altri soggetti istituzionali presenti sugli scenari emergenziali;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla definizione delle caratteristiche anche in relazione all’aspetto tipologico e cromatico che i DPI dovranno possedere al fine di garantire un’identità visiva uguale per tutti i volontari impiegati nella campagna AIB sul territorio regionale, rendendo così riconoscibile la figura e il ruolo che il volontario riveste nell’ambito della comunità utilizzando allo scopo gli stessi colori del logo dell’Agenzia Regionale Protezione Civile

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
o DI INDIVIDUARE, in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, i requisiti, la normativa di riferimento, le caratteristiche prestazionali, e le certificazioni obbligatorie che i dispositivi di protezione individuale - DPI utilizzati dai volontari di Protezione Civile dovranno possedere per il compito di “prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia” relativamente allo “scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia”, come rappresentato nell’Allegato A;
o DI DEFINIRE le caratteristiche del completo per antincendio boschivo – AIB per i volontari di Protezione Civile della Regione Lazio, come raffigurato nell’Allegato B e sulla fattispecie del modello di rappresentanza bicolore giallo-blu già in dotazione alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore

Gennaro Tornatore

Allegati
Allegato A Normativa di riferimento, requisiti prestazionali e certificazioni obbligatorie dei DPI per antincendio boschivo – AIB
Allegato B Caratteristiche del completo per antincendio boschivo – AIB per i volontari di Protezione Civile della Regione Lazio.