Tipologia: CIA
Data firma: 18 marzo 2004
Parti: Mps Merchant e OO.SS.
Settori: Credito e Assicurazioni, Mps Merchant
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1. Formazione del personale
Art. 2. Sviluppo professionale
Art. 3. Valutazione professionale
Art. 4. 2° area professionale (ex commessi)
Art. 5. Autisti
Art. 6. Quadri direttivi
Art. 7. Inquadramenti - Inquadramenti al personale informatico dell'ufficio organizzazione, pianificazione e edp
Art. 8. Assunzioni
Art. 9. Premio aziendale
Art. 10. Automatismi
Art. 11. Erogazione al personale assunto dopo il 31/10/1996
Art. 12. Ex Premio di Rendimento
Art. 13. Missioni
Art. 14. Buono pasto
Art. 15. Sistema incentivante
Art. 16. Provvidenze lavoratori studenti - Anzianità convenzionale - Laurea
Art. 17. Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Art. 18. Carriera economica
Art. 19. Premio di anzianità - Medaglia d'oro
Art. 20. Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro
Art. 21. Permessi e congedi
Art. 22. Pari opportunità
Art. 23. Part-time
Art. 24. Mobbing
Art. 25. Trasferimenti aree professionali e quadri direttivi 1 e 2 livello
Art. 26. Informative aziendali
Art. 27. Rotazioni
Art. 28. Orario di lavoro
Art. 29. Nuove tecnologie
Art. 30. Mutui prima casa
Art. 31. Mutui per altre finalità (seconda casa)
Art. 32. Sovvenzioni (ex anticipazioni su stipendi futuri)
Art. 33. Anticipazioni "bullet"
Art. 34. Polizza sanitaria
Art. 35. Polizza collettiva vita
Art. 36. Polizza infortuni
Art. 37. Polizza casco autovetture dipendenti in trasferta
Art. 38. Polizza furto trasporto valori
Allegato n. 1

Contratto integrativo Mps Merchant spa Aree professionali e quadri direttivi, 18 Marzo 2004

Art. 1. Formazione del personale
In considerazione della particolare situazione aziendale che non consente al momento di individuare un sistema di sviluppo professionale aziendale collettivo, si darà la massima attenzione alle richieste individuali, tenendo in particolare considerazione, al momento, quelle di elementi che manifestino disponibilità per percorsi di sviluppo con esperienze lavorative negli Uffici di Rappresentanza e nel settore commerciale.

Art. 5. Autisti
Nei confronti dei dipendenti che svolgono, mansioni di autista presso la Direzione Generale, trova applicazione il concetto di "disponibilità" per i periodi di attesa (non impegnati da guida effettiva), durante il servizio svolto in orario di lavoro, fissandone la misura giornaliera in due ore e trenta minuti; ne consegue che il riconoscimento di prestazioni extra lavoro agisce una volta superato il periodo convenzionale individuato come tempo d'attesa e che si riporta in aggiunta all'orario giornaliero.
A fronte della disponibilità suddetta viene corrisposta un’indennità forfetaria mensile […]
La Banca riconosce inoltre a coloro che svolgano particolari mansioni di autista per la Direzione Generale, un'indennità chilometrica forfetariamente determinata in centesimi due a chilometro.

Art. 20. Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro
La Banca, onde prevenire l'insorgere di eventuali malattie professionali, si accollerà l'onere di eventuali visite specialistiche biennali da effettuare a richiesta degli interessati.
L'azienda provvederà ad informare tempestivamente le OO.SS. firmatarie del presente CIA nel caso di eventuali rilevanti modifiche ambientali e/o strutturali (ad esempio, ristrutturazioni immobiliari, introduzione di macchine ecc.), che possano influire sull'ambiente di lavoro e/o sull'integrità psico-fisica dei lavoratori.
Quanto sopra ferma restando l'osservanza della normativa di cui al D.LGS. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21. Permessi e congedi
[…]
Tutela delle lavoratrici madri
Durante il periodo di gestazione le lavoratrici possono chiedere, esibendo idonea certificazione medica, di essere assegnate ad altre mansioni di pertinenza della stessa categoria.
Qualora la Banca ritenga non accoglibile la richiesta dovrà interpellare l'Ispettorato del Lavoro nel rispetto della normativa di legge sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]
In estensione di quanto previsto dall' art. 3, 2° comma della Legge 53/2000, il diritto di assentarsi dal lavoro verrà riconosciuto per malattie del bambino di età inferiore a 10 anni fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi all'anno.

Art. 22. Pari opportunità
Al fine di garantire le stesse opportunità al personale femminile rispetto a quello maschile, l'Azienda provvederà a fornire alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto un'informativa con possibilità di analisi e di valutazione congiunta a livello aziendale. Dette informative e valutazione sono finalizzate anche ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.

Art. 23. Part-time
L'azienda manifesta la massima disponibilità ad esaminare, anche insieme alle Organizzazioni Sindacali, le singole richieste di volta in volta pervenute.
L'azienda si impegna alla concessione del part-time nel più breve tempo possibile qualora sussistano i presupposti individuati dall'articolo 4 della Legge n. 53 del 8 marzo 2000.
[…]

Art. 24. Mobbing
L'azienda nell'esprimere al riguardo la massima sensibilità si dichiara disponibile ad esaminare congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali eventuali situazioni che si verificassero

Art. 26. Informative aziendali
L'Azienda informerà tempestivamente le OO.SS. firmatarie del presente contratto rispetto alle decisioni assunte in merito a:
a) fusioni, incorporazioni o altri cambiamenti dell'assetto societario;
b) ristrutturazioni organizzative che interessino le procedure di lavoro o l'organizzazione del lavoro;
c) ogni eventuale cambiamento che abbia riflessi sulle condizioni di lavoro dei dipendenti.
In relazione a quanto sopra l'Azienda darà attuazione alle previsioni di cui all'art. 14 del CCNL.

Art. 28. Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene così definito, con possibilità di revisione mediante accordo tra le parti:
Orario di ingresso: dalle ore 8.10 alle 9.00;
Intervallo dalle ore 13.00 alle ore 14.30, con un minimo di 30 minuti fino ad un massimo di 1 ora e 30 minuti.
Gli uffici dell'azienda dovranno essere opportunamente presidiati dal personale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 9.00 e nella fascia oraria dalle 16.30 alle 17.00.

Art. 29. Nuove tecnologie
In relazione alle specifiche richieste sindacali, l'azienda si attiverà per utilizzare strumenti informatici per rendere disponibile, tramite internet, spazi riservati alle comunicazioni sindacali (c.d. bacheca elettronica).