Tipologia: Accordo
Data firma: 1 luglio 2004
Validità: 01.06.2004 - 31.12.2007
Parti: Piaggio/Unione Industriale e Fim, Fiom, Uilm, RSU
Settori: Metalmeccanici, Piaggio
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Relazioni sindacali
1.1. Comitato Aziendale Europeo
2. Igiene e sicurezza del lavoro
3. Aspetti organizzativi della produzione

3.1 Tempi di lavoro
4. Esecuzione dei programmi - Orario di lavoro
4.1 Banca ore
4.2 Nuovi orari
4.3 Permessi annui retribuiti
5. Tipologie contrattuali
6. Premio di risultato

6.1. Formula del Premio di Risultato
6.2 Indicatore A mensile - Produttività
6.3 Indicatore B trimestrale - Redditività
6.4 Indicatore C trimestrale - Customer satisfaction
6.5 Soggetti interessati e sistema di maturazione
6.5.1 Soggetti interessati
6.5.2 Sistema di maturazione
6.6 Verifiche
7. Disposizioni finali
8. Decorrenza e durata
9. Clausola di dissolvenza
Allegati

Verbale di accordo

Il giorno 1 Luglio 2004 presso l'Unione Industriale Pisana, Piaggio & C. Spa con l'assistenza dell'Unione Industriale Pisana e le OO.SS. Fim/Fiom/Uilm Segreterie Regionali, Provinciali e RSU, hanno definito quanto segue, recependo e validando l'ipotesi di accordo siglata il 3 giugno 2004 che viene seguito integralmente riportata:

1. Relazioni sindacali
Le parti, fermo restando i rispettivi ruoli, confermano la comune volontà di realizzare un sistema di relazioni industriali improntato al dialogo e alla partecipazione, finalizzato alla soluzione dei problemi attraverso il rafforzamento dei confronto preventivo.
A tal fine s'individuano momenti programmati di incontro utili a verificare quegli aspetti fondamentali della vita aziendale attraverso:
a) Osservatorio paritetico ex art. 3 discipl. gen. sez. 1° CCNL
Le parti istituiscono l'Osservatorio Paritetico di carattere Aziendale. La istituzione del predetto Osservatorio prevede i seguenti componenti:
Per l'azienda: Direttore Risorse Umane, Resp. Relazioni Industriali, 1 Rappresentante dell'Unione Industriale.
Per i lavoratori: I rappresentanti delle OO.SS. e la delegazione trattante della RSU.
La cadenza degli incontri sarà semestrale e si articolerà sui seguenti argomenti:
- andamento consuntivo del mercato e della stagionalità,
- andamento futuro del mercato e le previsioni produttive,
- Informazioni sul decentramento produttivo così come previsto dalle norme contrattuali sull'argomento.
- Informazione in via preventiva di eventuali progetti di future esternalizzazioni con cessione di ramo di azienda o di affidamento di fasi di lavorazioni (come da accordo aziendale 04/02/2000).
b) Commissione formazione
Le parti, istituiscono la commissione per la formazione professionale composta da:
- Resp. Relazioni Industriali + Resp. Area volta a volta interessata
- Resp. Formazione
- 1 RSU per ogni O.S. stipulante
La commissione, su richiesta di una delle parti, dovrà riunirsi di norma entro il 1° trimestre dell'anno. Nell'ambito della commissione saranno affrontati i seguenti argomenti:
- informazione sui consuntivi del piano di formazione dell'anno precedente in termini di tipologia di corsi erogati, numero di ore e numero di risorse interessate;
- esame del piano di formazione previsto per l'anno in corso in termini di tipologia di corsi da erogare, numero di ore previste e risorse da coinvolgere;
- esame delle tendenze evolutive tecnologiche e i possibili impatti sui fabbisogni formativi;
- valutazione sulle iniziative di formazione rivolte ai rappresentanti dei lavoratori;
- esame della possibilità di favorire l'accesso a percorsi formativi aziendali. La Commissione opererà anche in raccordo con la Commissione paritetica provinciale.
c) Commissione tempi di lavoro
Le parti istituiscono la commissione aziendale tempi di lavoro composta da:
- Resp. Relaz. Industriali + Resp.Personale di Area + Tecnico analisi tempi
- 1 RSU per organizzazione sindacale stipulante con la presenza della RSU dell'area di volta in volta interessata
Le attività della commissione sono indicate al capitolo 3.1.

1.1. Comitato Aziendale Europeo
In considerazione della presenza del Gruppo Piaggio in Europa, e della volontà delle parti di rafforzare la nuova realtà dell'Unione Europea, le parti intendono dare attuazione alla Direttiva 94/95/CE e all'Accordo Interconfederale 27/11/96, intendendo, con ciò, sviluppare un sistema di relazioni industriali che valichi il confine nazionale.
La costituzione del Comitato Aziendale Europeo richiede alcune attività propedeutiche che le parti intendono mettere in atto entro il 2004 secondo il seguente programma:
a) nomina dei componenti della "delegazione speciale di negoziazione" secondo le modalità e il numero previsto dall'art. 7 acc. int. 27.11.96.
Le nomine devono pervenire alla Società entro il 30.6.2004, indicando i nominativi dei 4 rappresentanti italiani ed 1 spagnolo.
b) la Direzione del Gruppo Piaggio convocherà una riunione con la delegazione speciale di negoziazione per determinare, tramite accordo scritto, le seguenti funzioni del CAE:
- campo di azione
- composizione
- attribuzioni
- durata del mandato
La riunione verrà convocata entro il 31/07/2004.
c) Le modalità della riunione e del negoziato sono quelle previste dagli artt. 8 e 9 dell'accordo interconfederale 27.11.96.

2. Igiene e sicurezza del lavoro
L'azienda conferma la massima attenzione ai problemi legati all'ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro.
In questi anni l'attività di confronto fra gli organismi deputati alla trattazione della materia, ha portato a soluzione di problematiche anche complesse e consentito di lavorare al miglioramento degli ambienti di lavoro. Nell'ottica di raggiungere un maggior coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e tenuto conto delle normative in materia (legge, accordo interconfederale e contratto), si definiscono di effettuare in azienda le seguenti azioni:
- Un'attività programmata che prevede incontri mensili con gli RLS per proporre ed esaminare i problemi inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro oltre agli interventi predisposti alla soluzione degli stessi per una attenta valutatone dei rischi come previsto dal D.Lgs. 626/94, valutazione che verrà esaminata in sede di riunione periodica ex art. 11, nelle modalità previste dalla legge stessa.
- Possibilità di incrementare la formazione degli RLS in occasione di nuovi eventi legislativi, e comunque quando ciò si rendesse necessario. Particolare attenzione sarà diretta alla formazione dei nuovi assunti e per gli addetti a mansioni specifiche.
- Un piano di investimenti teso a migliorare il microclima estivo nei reparti di lavoro con gli interventi già illustrati e tuttora in corso d'opera. Per l'anno 2005 è previsto il raffrescamento del reparto Montaggio Motori collegato alla ristrutturazione completa dell'off. 10. Negli anni successivi le parti si incontreranno per valutare eventuali azioni di miglioramento delle condizioni ambientali. L'azienda effettuerà, con preventiva informazione agli RLS, un monitoraggio delle temperature estive ed invernali al fine di verificare che non si determini il superamento dei valori di "non discomfort termico" per il freddo e di" stress termico" per il caldo, predisponendo in questa eventualità interventi utili a ridurre le condizioni di disagio.
Per quanto attiene la situazione delle categorie protette e dei lavoratori e con ridotte capacità lavorative, l'azienda conferma l'impegno ad una corretta collocazione in attività confacenti alla loro inabilità lavorativa, verificando eventuali situazioni di difficoltà segnalate da RSU/RLS; per quelle di prossimo inserimento, l'azienda ha presentato un progetto di convenzione al Centro per l'impiego, per effettuare un inserimento programmato di tali categorie nel numero previsto dalla legge.
Fermo restando il sistema di relazione in atto in materia di igiene e sicurezza, le parti ricercheranno nuove modalità con l'obiettivo comune di migliorare le relazioni stesse e affrontare preventivamente le nuove problematiche.

3. Aspetti organizzativi della produzione
3.1 Tempi di lavoro

La Commissione Tempi di Lavoro di cui al punto 1c costituisce lo strumento più idoneo per affrontare tutti gli aspetti relativi alla rilevazione tempi e carichi di lavoro. La Commissione avrà il compito di analizzare i risultati dati dai criteri di rilevazione: i tempi, gli stazionamenti e la saturazione determinata sulla prestazione del singolo lavoratore.
La Commissione esaminerà:
- le modifiche dei tempi assestati nei 5 giorni successivi
- i tempi di lavoro dei nuovi prodotti, nei 7 giorni precedenti
- i reclami proposti dai singoli lavoratori nel periodo di assestamento entro 3 giorni
Alla Commissione viene affidato il compito di esaminare, entro due mesi successivi all'accordo, le eventuali contestazioni di lavoratori ai tempi già assegnati.
Al fine di sviluppare le competenze su queste tematiche, l'azienda, entro il mese di dicembre 2004 attiverà un corso di formazione con docenza esterna condivisa, da erogare alle RSU in materia di organizzazione del lavoro.

4. Esecuzione dei programmi - Orario di lavoro
4.1 Banca ore

Le parti riconoscono la necessità di rispondere con strumenti adeguati alle frequenti variazioni dei programmi di lavoro legate alla forte erraticità della domanda.
A tal fine le parti hanno convenuto di fronteggiare i periodi di incremento produttivo operando come segue:
4.1 a Ore di prestazione
Con riferimento a quanto previsto dalla disciplina di CCNL in materia di "orario plurisettimanale" le parti concordano quanto segue:
2005: 56 ore pro-capite banca ore
2006: 64 ore pro-capite banca ore
2007: 64 ore pro-capite banca ore
La prestazione interessa tutti i dipendenti.
4.1b Comunicazione
Nel mese di gennaio l'azienda esamina con le RSU i programmi produttivi e gli strumenti utili per l'esecuzione: l'orario necessario alla realizzazione della produzione prevista a budget, le assunzioni temporanee (CT/Interinali) ed i contratti Part-Time Verticali
Mensilmente vengono comunicati i livelli produttivi e, nell'ambito del mese, si segnalano le eventuali variazioni entro 10 gg. di calendario. In funzione dei programmi produttivi impostati operativamente, si conviene sin d'ora che le linee di produzione potranno avere una fascia massima di esenzione dalla prestazione per il 12% della forza iscritta in linea. Le richieste di esenzione dalla prestazione aggiuntiva dovranno pervenire all'azienda entro i 7 gg. lavorativi precedenti, dando precedenza alle donne con carichi di famiglia e alle persone con gravi problemi personali documentati. Il carattere sperimentale della Banca Ore richiede una attenzione costante alla gestione; per rendere effettivamente funzionante e produttivo il sistema individuato è necessario avere una presenza effettiva sulle linee di produzione di una percentuale non inferiore al 95% della forza lavoro, attivando le sostituzioni, i cambi turno e la ricerca di volontari, utili a raggiungere lo scopo.
4.1c Prestazione
Quando la prestazione è data ad orario giornaliero (8-17) la prestazione in regime di Banca Ore può avvenire sia di sabato che con prolungamento dell'orario giornaliero di 1 ora. Quando la prestazione è data in regime di turni alterni, la prestazione in regime di B.O. avviene di sabato con orario 6-14 (con refezione). Le parti si riservano di valutare in sede aziendale altre modalità.
4.1d Riposi compensativi
Le ore effettuate in regime di Banca Ore, daranno origine a:
- riposi individuali che si potranno usufruire nel periodo ottobre - gennaio, con le stesse modalità previste dalle norme del CCNL per l'utilizzo dei PAR (art. 5 disc. gen. sez. III).ln alternativa, su richiesta individuale da presentare a partire da Settembre e comunque non oltre il 31.12 dello stesso anno, tali ore potranno essere retribuite con le maggiorazioni di competenza a saldo.
4.1e Trattamento economico […]

4.2 Nuovi orari
Le parti concordano di costituire, a far data dal mese di settembre 2004, un gruppo di lavoro paritetico per lo studio di un nuovo modello di nastro orario alternativo ai 15 turni, già in vigore in azienda, idoneo a rispondere alle particolari esigenze di massimo utilizzo degli impianti che si manifestano in alcuni settori dell'azienda.

5. Tipologie contrattuali
Le parti, nel riconfermare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come contratto di riferimento, tenuto conto della necessità di sviluppare figure tecniche con elevato contenuto professionale e di rispondere a esigenze espresse dai dipendenti, sono impegnate, in relazione agli sviluppi del mercato e dei volumi produttivi, a ricercare una maggiore stabilità occupazionale.
Le parti, considerato il settore prevalente di appartenenza e le variazioni non sempre prevedibili dei mercati, concordano di utilizzare le seguenti tipologie contrattuali:
- Contratto part-time verticale ciclico o forme contrattuali equivalenti: […]
- Contratto part-time orizzontale: fermo restando quanto già si sta attuando per il personale impiegatizio l'azienda si impegna, in via sperimentale per il personale occupato nel settore di produzione, ad attivare contratti di part-time di tipo orizzontale in alcune postazioni di montaggio motori/veicoli e di lavorazioni meccaniche idonee a consentire un avvicendamento di personale nell'ambito dello stesso turno. Nel 2004 si potranno trasformare in part time fino a 20 contratti a tempo pieno con le modalità indicate dalle norme del CCNL in materia; per il 2005 ulteriori 10; per il 2006 ulteriori 10; per il 2007 ulteriori 10. Le parti si incontreranno alla fine del 2° semestre per valutare le problematiche connesse a tale forma contrattuale.
- Contratto a tempo determinato: nelle assunzioni che si rendono necessarie per far fronte alle punte d'attività nel periodo primavera/estate, sarà data priorità al personale che ha avuto analoghe esperienze in Azienda.
- Contratto di somministrazione a tempo determinato: la frequente variazione dei volumi di produzione che spesso si verifica in tempi ravvicinati e per brevi periodi, rende necessario il ricorso al contratto di somministrazione previsto dalla legge n. 30/2003 e del D.Lgs. n. 276/2003.
L'azienda si riserva di poter far ricorso anche alle altre tipologie normativamente previste, quali per esempio il contratto di apprendistato e di inserimento, ricercando l'intesa con le RSU.
In occasione dell'esame per stabilire l'utilizzo delle ore di Banca Ore per l'anno in corso, per verificare i carichi di lavoro previsti ed i programmi produttivi, analizzate le dimissioni per pensionamento o altro, della forza lavoro, le parti verificheranno anche la possibilità di trasformazione delle suddette tipologie di contratto in un'ottica di stabilizzazione.

7. Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente disposto nel presente accordo si rimanda alle norme di legge e di contratto in materia di disciplina del rapporto di lavoro.
[…]