Cassazione Penale, Sez. 4, 12 febbraio 2014, n. 6784 - Mancata segnalazione della copertura di un pozzetto nel cantiere. Ruolo del responsabile dell'area tecnica del comune


 

 

Fatto


1. - Con sentenza resa in data 7.3.2013, il giudice di pace di Acerenza ha condannato R.D.M. alla pena di Euro 500,00 di multa, in relazione al reato di lesioni personali ai danni di S.R. commesso in (OMISSIS), in data (OMISSIS).

Al R. era stata originariamente contestata, in qualità di responsabile dell'area tecnica del comune di (OMISSIS) (committente dei lavori di sistemazione di alcuni spazi viari cittadini), l'omissione consistita nella mancata segnalazione della necessaria copertura di un pozzetto collocato all'interno del cantiere dei lavori, precariamente coperto da alcune tavole di legno sulla quale la persona offesa era accidentalmente caduta provocandosi lesioni personali giudicate guaribili in dieci giorni.

Avverso la sentenza del giudice di pace, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato censurando la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconducibilità dell'evento dannoso alla relativa responsabilità.

In particolare, si duole il R. della manifesta illogicità della motivazione dettata dal giudice di pace nella parte in cui, dopo aver omesso di ricostruire nel dettaglio le circostanze di fatto relative al caso concreto, ha apoditticamente ascritto all'imputato l'omissione colposa contestatagli senza tener conto - in ragione delle condizioni contrattuali convenute con l'appaltatore e in forza della normativa espressamente prevista dal codice della strada (analiticamente richiamate in ricorso) - come, nella specie, nessun rimprovero avrebbe potuto essere sollevato nei confronti del responsabile dell'area tecnica comunale (quale committente dei lavori), essendo emerso, dal complesso degli elementi di prova acquisiti, come l'autorità locale avesse tempestivamente provveduto a ordinare la chiusura al traffico delle aree interessate dai lavori e a curare la puntuale delimitazione e protezione del cantiere, con la conseguente esclusiva circoscrizione, alla responsabilità dell'appaltatore, dell'evento dannoso oggetto dell'odierno giudizio.

Diritto

2. - IL ricorso è fondato.

Osserva il collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (espressione, quest'ultima, da intendersi nella sua più larga accezione, comprensiva, tanto delle offese subite dai lavoratori impegnati nell'esercizio della propria attività, quanto delle lesioni arrecate ai terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa: v. Cass., Sez. 4^, n. 23147/2012, Rv. 253322), mentre in capo al datore di lavoro incombe l'obbligo di predisporre le idonee misure di sicurezza, nonchè quelli di impartire le direttive da seguire a tale scopo e di controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori (Cass., Sez. 4^, n. 34747/2012, Rv. 253513), nel caso di prestazioni lavorative eseguite in attuazione di un contratto d'appalto, al committente è ascritta la piena corresponsabilità con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi di legge (Cass., Sez. 3^, n. 1825/2008, Rv. 242345).

L'estensione della responsabilità dell'appaltatore al committente, tuttavia, può ritenersi ammissibile unicamente là dove l'evento dannoso possa ritenersi causalmente collegato a un'omissione colposa, specificamente determinata, che possa ritenersi direttamente imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 37840/2009, Rv. 245275).

Nel caso di specie, rileva il collegio come il giudice a quo, dopo aver provveduto alla ricostruzione delle premesse in fatto riferite alle circostanze del sinistro occorso alla persona offesa, ha concluso nel senso dell'affermazione della responsabilità dell'imputato muovendo dall'unico presupposto costituito dal rilievo della posizione formale dallo stesso rivestita (quale responsabile del settore tecnico del comune di (OMISSIS)), omettendo integralmente di caratterizzare la fattispecie concreta attraverso l'indicazione di specifiche circostanze di fatto di entità o caratteri tali da non poter sfuggire alla sfera di controllo e di responsabilità della committenza, in quanto tali suscettibili di giustificare l'insorgenza o la sollecitazione di precisi doveri cautelari nella specie eventualmente inottemperati dall'imputato, al fine di obiettivarne in termini effettivi i profili di colpa allo stesso rimproverabili, oltre e al di là delle eventuali responsabilità riscontrabili in capo all'appaltatore.

La rilevata radicale carenza motivazionale imputabile alla decisione del giudice di pace vale a riscontrare la piena fondatezza dei motivi di ricorso in questa sede proposti dall'imputato; riscontro cui consegue la pronuncia dell'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Acerenza ai fini della rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Acerenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014