Categoria: 2008
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Tipologia: CCNI
Data firma: 19 giugno 2008
Validità: Fino a stipula Contratto successivo
Parti: Enac e Cgil-Fp, Cisl-Fit, Uilt, Uil Pa, Sdl Intercategoriale
Settori: Trasporti, Enac
Fonte: CGIL-FP
Note: Biennio 2002-2003 - Biennio 2004-2005

Sommario:

 Titolo I
Art. 1 Campo di applicazione
Titolo II
Sezione I Personale dell'area tecnico - Amministrativa e dell'area operativa
Art. 2 Durata e Campo di applicazione
Art. 3 Diritti sindacali
Art. 4 Comitato pari opportunità
Art. 5 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Art. 6 Commissione Profili Professionali
Art. 7 Linee di indirizzo generale per l'attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale.
Art. 8 Criteri relativi alla mobilità interna d'ufficio e a domanda (art 4 comma 3 lett. q CCNL 1998-2001)
Art. 9 Criteri per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria
 9.1 Categoria Operatore
9.2. Categoria Collaboratore
9.3. Categoria Funzionario
9.4. Progressioni economiche
Art. 10 Criteri dì valutazione delle prestazioni
Art. 11 Passaggi di area
Art. 12 Passaggi tra area tecnica amministrativa e operativa e viceversa.
Art. 12 bis
Art. 13 Criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di elevata responsabilità (art. 56 CCNL 1998 – 2001)
Art. 14 Orario di lavoro
Art. 15 Banca delle ore
Art. 16 Fondo per le politiche di sviluppo del personale per le produttività
Art. 17 Permessi studio

Contratto integrativo nazionale per il personale non dirigente

Titolo I
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti e i professionisti di cui all'art. 77, comma 2, del CCNL 19/12/2001 dell'Enac, ed è suddiviso in due sezioni:
a. La Sezione I si applica a tutto il personale dell' Area tecnico amministrativa e dell'Area operativa di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l'Enac.
b. La separata Sezione II si applica a tutto il personale non dirigente professionista II qualifica professionale di cui all'art. 29 CCNL 2002-2005. Le parti, condividendo l'esigenza di mantenere, sotto il profilo organizzativo e funzionale, la sostanziale unitarietà dei professionisti dell'Enac convengono di rinviare ad apposita sessione negoziale la definizione dei contenuti normativi e di eventuali ulteriori istituti economici relativi al personale destinatario della separata Sezione II secondo quanto stabilito nel citato art. 29.

Titolo II
Sezione I Personale dell'area tecnico - Amministrativa e dell'area operativa
Art. 2 Durata e Campo di applicazione

[…]
c. Per quanto non disciplinato dal CCNI, si rinvia al CCNL e alle norme generali di riferimento.
[…]

Art. 3 Diritti sindacali
a. I soggetti sindacali di cui all'art. 11 del CCNL 1998-2001 possono accedere alla rete intranet dell'Enac, attraverso una bacheca virtuale, le cui modalità di utilizzo saranno definite in successiva sede negoziale con apposito regolamento.

Art. 5 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
a. Il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing istituito ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2002-2005 è finalizzato a monitorare tale fenomeno che incide negativamente sul rapporto di lavoro e sullo stato di salute dei lavoratori.
L'Ente favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento.

Art. 6 Commissione Profili Professionali
a. In attuazione di quanto concordato in sede di sottoscrizione del CCNL 2002 - 2005 (dichiarazione congiunta n.3), l' Ente istituisce una Commissione di esperti individuati pariteticamente che dovrà approfondire tecnicamente la configurazione delle aree professionali dell'Ente e la costituzione di nuovi profili professionali in relazione all'evoluzione dei processi di lavori al fine del miglioramento e della modernizzazione delle prestazioni dell'Ente.
b. Quattro membri, tra cui il Presidente, sono individuati dall'Ente; due membri sono individuati da ciascuna O.S. firmataria o aderente al CCNL o rappresentativa.
c. Entro tre mesi dall'insediamento la Commissione produrrà un documento tecnico di proposte di cui si terrà conto nelle sedi negoziali e nella definizione degli indirizzi alla contrattazione.

Art. 7 Linee di indirizzo generale per l'attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale.
[…]
c. Con riferimento all'art. 48 CCNL 98-01, l'Enac predispone annualmente un programma di aggiornamento e riqualificazione del personale che si diversifica, tra i destinatari, in funzione dell'esigenza di assicurare un'efficace copertura dei diversi ruoli secondo i seguenti criteri prioritari:
1. Intensità e rapidità dell'evoluzione normativa e tecnologica relativa alle competenze richieste dalle funzioni;
2. Correlazione fra i compiti attribuiti e l'attuazione delle strategie perseguite dall'Ente;
3. Necessità di colmare eventuali squilibri tra le conoscenze e capacità possedute e quelle attese;
4. Sviluppo del potenziale degli addetti, in vista dell'affidamento di nuovi compiti e responsabilità;
5. Mantenimento e potenziamento delle competenze acquisite.
d. L'Enac individua i dipendenti destinatari delle attività di formazione nei rispetto dell'art. 48 , comma 7, CCNL 98-01. In Particolare, dovranno essere garantite imparziali e trasparenti opportunità d'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'attribuzione di specifici ruoli o funzioni, se necessario verificando oggettivamente il possesso dei pre-requisiti da parte degli interessati.
e. Con riferimento all'art. 16 CCNL 02 - 05 ed all'accordo integrativo relativo all'indennità professionale sottoscritto in data 25.10.2007, l'Enac predispone il percorso di formazione iniziale dei dipendenti neo assunti o acquisiti in mobilità, tenendo conto dei contenuti specifici dei profili professionali dell'ente. Il percorso formativo potrà prevedere, oltre a periodi di formazione teorica, anche somministrata in teledidattica, periodi di affiancamelo a colleghi con funzione di tutor.
f. In tutti i casi in cui ciò è possibile, i percorsi formativi e di addestramento devono portare all'acquisizione di competenze accertate e certificate secondo gli standard di professionalità riconosciuti - a livello nazionale e internazionale - nei settori dell'aviazione civile e della navigazione aerea.
g. Il programmi di formazione di cui ai punti precedenti sono oggetto di valutazione preventiva con le OO.SS.
h. Nell'attuazione dei programmi formativi l'ente si può avvalere della collaborazione della agenzia per la formazione, degli istituti e delle scuole di formazione pubblici,delle università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore.
i. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'ente stesso. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora si svolgano fuori dalia sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
j. dirigenti oltre a definire le iniziative di formazione generale di base, sono tenuti a rilevare e individuare i fabbisogni formativi del personale, formulando anche proposte da inserire nel programma annuale e triennale.
k. singoli lavoratori o gruppi di essi, le OO.SS sono parte attiva della procedura di rilevazione e sono a loro volta tenuti a segnalare necessità generali, necessità specifiche, anche individuali, di carattere formativo.

Art. 14 Orario di lavoro
L'orario dì lavoro, fissato in 36 ore settimanali, è distribuito su 5 giorni lavorativi, secondo le sotto elencate tipologie che ammettono tutte fino a dieci minuti di tolleranza oltre l'orario di ingresso e d'uscita:
a. 8.00 -15.42 (7.42) compresi i trenta minuti per fruire il pasto;
b. 8.00 -15.42 (7.12) senza fruire della pausa del pasto;
[…].
e. Per migliorare i servizi resi e assicurare il prolungamento pomeridiano delle prestazioni lavorative, a scopo sperimentale, per la durata limitata a tale fine, è consentito utilizzare un modello orario di 9 ore giornaliere, per 4 giorni a settimana, dal lunedì al giovedì. Dovrà comunque essere garantito dalla struttura il servizio nella giornata di venerdì. L'applicazione di tale modalità oraria avverrà tramite appositi accordi.
f. Il personale appartenente a strutture funzionali all'attività dell'Ente potranno osservare diverse tipologie di orario nelle rispetto delle direttive emanate dal Direttore Generale e nel rispetto delle procedure contrattuali.
g. Differenti articolazioni di orario possono essere autorizzate per particolari ed eccezionali casi, ai dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare ed ai dipendenti impegnati in attività di volontariato.
h. Le ore di lavoro non prestate per effetto della flessibilità, non compensate durante la stessa giornata, dovranno essere recuperate entro il mese successivo.
[…]