Categoria: 2008
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 6 giugno 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2008
Parti: Unione Provinciale e Agricoltori AN, Federazione Provinciale Coldiretti AN, Cia Provinciale AN e Fa-Cisl AN, Flai-Cgil AN, Uila Uil AN
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Ancona
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Art…Oggetto ed efficacia del contratto
Art…Decorrenza e durata del contratto
Art…Relazioni sindacali
Art…Obblighi tra le parti
A) Buste paga e corresponsione delle retribuzioni
B) Corresponsioni TFR OTI
C) Corresponsione TFR OTD
D) Ferie
 Art…Trattamento economico integrativo in caso di intervento di cassa integrazione
Art…Riassunzione
Art…Tutela della salute, lavori disagiati e che presentano fattori di nocività
Art…Igiene, salubrità e sicurezza alimentare
Art…Orario di lavoro
Art…Rimborso spese viaggi
Art…Lavoro a tempo parziale
Art…Lavoro straordinario festivo e notturno

Accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Ancona

L'anno 2008 il giorno 06 del mese di Giugno, presso gli uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona tra l'Unione Provinciale e Agricoltori di Ancona, la Federazione Provinciale Coldiretti Ancona, la Confederazione italiana Agricoltori – Cia Provinciale di Ancona e la Fai Cisl di Ancona, la Flai Cgil di Ancona, la Uila Uil di Ancona si è convenuto, ai sensi del CCNL del 06/07/2006, di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Ancona

Art…Oggetto ed efficacia del contratto
Il presente contratto collettivo di lavoro regola, su tutto il territorio della provincia di Ancona, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque associata, che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti
Il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro di Ancona si applica, inoltre, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art 2135 del codice civile, del DLgs 228/01, DLgs 99/04, DLgs 101/05 e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo: le aziende ortofrutticole,vitivinicole, oleicole zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, di allevamento di pesci ed altri organismi acquatici, vitivinicole, funghicole, casearie, tabacchicole, faunistico-venatorie, agrituristiche, di lavorazione - trasformazione - conservazione - commercializzazione dei prodotti agricoli, di servizi e ricerca in agricoltura.
[…]

Art…Relazioni sindacali
Premesso che il Comparto Agricolo nella Provincia di Ancona è caratterizzato dalla presene di diverse tipologie di Imprese e di settore con livelli di crescita e di innovazione estremamente eterogenei, considerato che il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, oltre ad avere le finizioni che gli sono proprie, deve essere anche un'occasione per ricomprendere le specificità qualificando la contrattazione di secondo livello, le parti concordano di rafforzare il Sistema di relazioni sindacali e della bilateralità attraverso la costituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale e nell'ambito dello stesso opererà la Commissione Paritetica
La Commissione Paritetica ha funzioni di:
• dirimere le controversie collettive e/o individuali in ordine alla esatta applicatone dei contratti di lavoro (agricolo e florovivaistico) attraverso l'interpretazione autentica delle norme in essi contenute. Le decisioni assunte all'unanimità, dalla commissione, sono vincolanti per le parti contraenti.
[…]
• formazione professionale e continua: individua i fabbisogni formativi nel settore agricolo in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del CCNL;
• sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: oltre ai compiti già previsti dall'accordo del 18/12/96 ed eventuali futuri accordi nazionali in materia di sicurezza, in tale sede saranno discussi ed affrontati, fra le parti sociali, i temi: della prevenzione degli infortuni in agricoltura; della promozione di iniziative volte alla formazione ed all’informazione delle aziende, dei lavoratori dipendenti e delle RLS sui problemi della sicurezza; della promozione di “Accordi comuni" con Enti ed Istituzioni preposte (Inail, ASL, Enti Locali) alla vigilanza, controllo e miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le parti si impegnano a definire la nuova composizione e regolamentazione delle nuove funzione della Commissione Paritetica entro il 31/12/2008.
L'Osservatorio Provinciale, tenuto conto delle funzioni già individuate dall'art, 6 del CCNL, avrà prioritariamente i compiti di:
• Iniziative di analisi e di ricerca per monitorare le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Produzione lorda Vendibile, Valore Aggiunto, numero delle unità produttive, numero degli addetti e delle giornate lavorative).
• Confronto finalizzato alla costruzione di posizioni comuni riguardanti le politiche di sviluppo del settore Agroalimentare della Provincia.
• Definire gii orientamenti ed accordi relativamente ai Patti territoriali e contrattazione negoziata.
• Monitoraggio detta regolarità applicativa delle norme contrattuali nelle aziende, ricadenti nel territorio provinciale.
• Analisi sulle politiche attive del lavoro con particolare riferimento alla formazione.
• Monitorare il mercato del lavoro relativamente al part-time, apprendistato, lavoro temporaneo e dell'utilizzo della manodopera non comunitaria.
Al fine di consolidare e dare ruolo a tale sistema si concorda di intervenire, autonomamente attraverso la realizzazione di studi e ricerche e presso le istituzioni (Provincia, Inps, servizi di vigilanza, Ufficio Prov.le del Lavoro, ecc.), per attivare tutti quegli strumenti necessari al raggiungimento delle funzioni individuate.
Entro tre mesi dalla stipula del presente CPL, le parti si incontreranno per definire la composizione ed il regolamento di funzionamento, anche alla luce di quanto previsto dall'allegato 4 del CCNL.
Le parti convengono, altresì, nel definire un "sistema dì relazioni ed informazioni" volto al rafforzamento ed alla partecipazione dei lavoratori alle strategie aziendali, alle problematiche attinenti il lavoro nonché alla sua organizzazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro,
Pertanto, le Organizzazioni, alle quali le parti aderiscono, potranno richiedere, singolarmente per azienda, per gruppi di aziende e/o per settori merceologici, incontri periodici annuali, da effettuarsi a livello provinciale, per informazioni e definizioni circa: le attività che le aziende intendono dare in appalto e/o terziarizzare; il ricorso al lavoro somministrato ed all’apprendistato professionalizzante; i programmi di sviluppo aziendale con ricorso a finanziamenti pubblici; la stabilizzazione dei contratti di lavoro a termine. I progetti di formazione sulla sicurezza nonché a progetti di formazione, continua e di qualificazione, funzionali ad accrescere competenze e capacità professionali dei lavoratori.

Art…Tutela della salute, lavori disagiati e che presentano fattori di nocività
Fermo restando quanto disposto dal D.lgv. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art 64 del CCNL allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti ai lavori che presentano fattori di nocività, per la manodopera florovivaistica e per gli operai agricoli si applica la riduzione nella misura di 2 ore e 20 minuti giornalieri.
Sono considerati lavori che presentano fattori di nocività ll manipolazione e la distribuzione di sostanze antiparassitarie ed anticrittogamiche di 1° e di 2° classe anche se miscelate con prodotti di classe inferiore
Si concorda altresì per:
• La rotazione in turni settimanali alternati del personale impiegato in lavori che presentano fattori di nocività,
• La effettuazione di una visita medica annua, al di fuori dell'orario di lavoro, per gli addetti impiegati nella manipolazione e distribuzione di sostanze nocive.
Sono considerati lavori disagiati se effettuate manualmente le operazioni di:
• Scarico e pulizie dei fossi e cisterne;
• Sterro di canali in presenza di acqua;
• Carico e scarico manuale di pesi superiori a 25 kg.
Per gli operai agricoli e florovivaisti adibiti a lavori disagiati spetta una riduzione dell'orario settimanale di 4 ore fermo restando il mantenimento dell’intera retribuzione ordinaria.
Spetta altresì tale riduzione giornaliera settimanale pari a 40 minuti giornalieri, fermo restando il mantenimento della intera retribuzione ordinaria agli addetti che in modo continuativo ed esclusivo, prestano l'attività nelle celle frigorifere, con temperatura pari o al di sotto di 0°C, restando inteso che agli stessi dovranno essere forniti i DPI.
Le parti, al fine di adeguare il vigente Contratto Provinciale alle figure innovative, eventualmente definite da un accordo nazionale a cui il Testo unico sulla Sicurezza demanda, ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall’emanazione dell’accordo stesso.

Art…Igiene, salubrità e sicurezza alimentare
[…]
In relazione ad eventuali patologie che potrebbero ricondursi a rischi di contaminazione delle produzioni agricole, qualora l'azienda richiedesse al lavoratore, la visita medica di controllo, tale visita potrà essere effettuata tramite il medico aziendale, durante l'orario di lavoro, o potrà essere disposta visita esterna; in tal caso il tempo necessario per la visita sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti a meno che non venga riconosciuta per la stessa giornata l'inabilità temporanea

Art….Orario di lavoro
Fermo restando l'orario di lavoro contrattuale di 39 ore settimanali per tutto l’anno, per gli addetti agli allevamenti l’orario è fissato nella misura di ore 6,30 giornaliere per tutti i giorni lavorativi della settimana.
Per gli altri operai è di norma di sette ore dal lunedì al venerdì e di quattro ore il sabato.
Il sabato pomeriggio è considerato non lavorativo e la domenica coincide con il giorno di riposo settimanale.
Le parti concordano che potrà essere adottato un orario di lavoro su 5 giorni lavorativi ("settimana corta”) dal lunedì al venerdì, distribuendo l’orario in 8 ore per 4 giorni della settimana e ore 7 per la restante giornata o in alternativa in ore 7,48 giornaliere nelle prime 5 giornate lavorative della settimana.
Si conviene che altresì che potrà essere adottato un orario di lavoro distribuito a turni, siano essi fissi che avvicendati, la cui distribuzione settimanale potrà essere attuata su cinque o sei giorni lavorativi.
Al lavoratore che presta attività lavorativa a turno sia esso fisso che avvicendato, compete una indennità fissa giornaliera pari ad € 1.50 (uno/50): tale indennità è assorbibile in tutto o in parte per situazioni già in atto.
[…]
Resta inteso che l’eventuale variazione nell’ambito delle tipologie degli orari sopra riportati, dovrà essere comunicata dall’azienda con un preavviso di almeno 30 gg. Alle RSU/RSA e in bacheca.
Le parti convengono altresì che a fronte di particolari situazioni organizzative aziendali o per particolari esigenze dei lavoratori, potranno essere adottate diverse tipologie di orario di lavoro non comprese nei commi precedenti.
In tal caso, su richiesta di una di esse, le organizzazioni alle quali le parti aderiscono si incontreranno per concordare e definire le modalità applicative, tenuto conto delle esigenze aziendali e dei lavoratori; conseguentemente verrà sottoscritto verbale di intesa fra l’azienda, assistita dalla propria organizzazione professionale, e i lavoratori assistiti dalle proprie organizzazioni sindacali.
[…]