Categoria: 1991
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Tipologia: CCNL
Data firma: 14 giugno 1991
Validità: 01.05.1990 - 30.06 1993
Parti: Assoturismo, Fiepet, Assoviaggi, Fiba, Assocamping e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Confesercenti

Sommario:

  Premessa
Parte generale
Titolo I Validità e sfera di applicazione

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Titolo II Relazioni sindacali
Capo I Livello nazionale
Art. 4 Diritti di informazione
Art. 5 Pari opportunità
Art. 6 Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
Art. 7 Osservatorio nazionale
Commissione paritetica nazionale
Art. 8 Composizione
Art. 9 Compiti
Capo II Livello territoriale
Art. 10 Diritti di informazione
Art. 11 Utilizzo degli impianti
Art. 12 Politica attiva del lavoro
Art. 13 Enti bilaterali territoriali
Art. 14 Contrattazione integrativa territoriale
Art. 15 Commissioni paritetiche territoriali per la conciliazione delle vertenze di lavoro
Art. 16 Conciliazione delle vertenze collettive
Art. 17 Conciliazione delle vertenze individuali
Capo III Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 18
Capo IV Livello aziendale
Art. 19 Diritti di informazione
Art. 20 Contrattazione integrativa aziendale
Capo V Attività sindacale
Art. 21 Delegato aziendale
Art. 22 Dirigenti sindacali
Art. 23 Permessi sindacali
Art. 24
Art. 25
Art. 26 Diritto di affissione
Art. 27 Assemblea
Art. 28 Referendum
Art. 29 Contributi associativi
Art. 30
Titolo III Classificazione del personale
Art. 31
Art. 32 Declaratorie
Art. 33
Art. 34 Passaggi di qualifica
Art. 35 Mansioni promiscue
Titolo IV Forme di contratto di lavoro
Capo I Apprendistato
Art. 36 Assunzione dell'apprendista
Art. 37
Art. 38 Durata e qualifiche dell'apprendistato
Art. 39
Art. 40 Periodo di prova
Art. 41
Art. 42 Orario di lavoro
Art. 43 Obblighi del datore di lavoro
Art. 44 Obblighi dell'apprendista
Art. 45
Art. 46 Conclusione del rapporto
Art. 47 Retribuzione degli apprendisti
Art. 48
Art. 49
Capo II Contratti di formazione e lavoro
Art. 50
Capo III Contratto a tempo parziale
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Capo IV Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Capo V Lavoro extra e di surroga
Art. 61
Titolo V Rapporto di lavoro
Capo I Instaurazione del rapporto
Art. 62 Assunzione
Capo II Periodo di prova
Art. 63
Art. 64
Capo III Donne e minori
Art. 65
Capo IV Orario di lavoro
Art. 66 Orario normale settimanale
Art. 67 Riduzione dell'orario
Art. 68 Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. 69 Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 70
Art. 71 Flessibilità
Art. 72 Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
Art. 73
Art. 74 Recuperi
Art. 75 Intervallo per consumazione pasti
Art. 76 Lavoro notturno
Art. 77 Lavoro straordinario
Art. 78
Art. 79
Capo V Riposo settimanale
Art. 80
Art. 81 Lavoro domenicale
Capo VI Festività
Art. 82
Art. 83
Capo VII Ferie
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Capo VIII Permessi e congedi
Art. 88 Congedo per matrimonio
Art. 89 Congedo per motivi familiari
Art. 90 Permessi per elezioni
Art. 91 Permessi per lavoratori studenti - Diritto allo studio
Capo IX Norme di comportamento
Art. 92 Doveri del lavoratore
Art. 93 Sanzioni disciplinari
Art. 94
Art. 95 Divieto di accettazione delle mance
Art. 96 Consegne e rotture
Art. 97
Art. 98
Art. 99 Corredo - Abiti di servizio
Capo X Norme specifiche per l'area quadri
Art. 100 Disposizioni generali
Art. 101 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 102 Indennità di funzione
Art. 103 Formazione ed aggiornamento
Art. 104 Responsabilità civile
Titolo VI Trattamento economico
Capo I Elementi della retribuzione
Art. 105
Art. 106
Art. 107 Determinazione della retribuzione giornaliera
Art. 108 Determinazione della retribuzione oraria
Capo II Paga base nazionale
Art. 109
Capo III Contingenza
Art. 110
Capo IV Corresponsione della retribuzione
Art. 111
Capo V Assorbimenti
Art. 112
Capo VI Scatti di anzianità
Art. 113
Art. 114
Capo VII Mensilità supplementari
Art. 115 Tredicesima mensilità
Art. 116 Quattordicesima mensilità
Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I Malattia
Art. 117
Art. 118
Art. 119
Art. 120
Capo II Infortunio
Art. 121
Art. 122
Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Capo III Conservazione del posto
Art. 123
Art. 124
Art. 125
Art. 126 Lavoratori affetti da tubercolosi
Capo IV Gravidanza e puerperio
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Art. 130
Capo V Chiamata alle armi
Art. 131 Servizio militare di leva
Art. 132 Richiamo alle armi
Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I Recesso
Art. 133
Capo II Preavviso
Art. 134
Art. 135 Indennità sostitutiva del preavviso
Capo III Dimissioni
Art. 136
Art. 137
Art. 138 Giusta causa
Art. 139 Matrimonio
Capo IV Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 140
Art. 141
Capo IV Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 142 Licenziamento discriminatorio
Capo IV Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 143 Matrimonio
Capo V Procedure di conciliazione ed arbitrato
Art. 144 Tentativo di conciliazione
Art. 145 Collegio arbitrale
Art. 146 Composizione
Art. 147 Compiti
Capo VI Trattamento di fine rapporto
Art. 148
Art. 149
Art. 150
Capo VII Restituzione documenti di lavoro
Art. 151
Titolo IX Decorrenza e durata
Art. 152 Decorrenza e durata
Art. 153 Norma transitoria
Parte speciale
Titolo X Aziende alberghiere
Capo I Classificazione del personale
Art. 154
Art. 155
Capo II Classifica esercizi alberghieri
Art. 156
Capo III Apprendistato
Art. 157
Art. 158
Art. 159 Stagiaires
Capo IV Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 160
Art. 161
Art. 162
Art. 163
Art. 164
Art. 165
Art. 166
Art. 167
Art. 168
Art. 169
Art. 170
Art. 171
Art. 172
Art. 173
Capo V Orario di lavoro
Art. 174 Distribuzione orario settimanale
Art. 175 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 176 Lavoro notturno
Art. 177 Lavoro straordinario
Capo VI Festività
Art. 178
Capo VII Ferie
Art. 179
Capo VIII Elementi economici
Art. 180 Paga base nazionale degli apprendisti
Capo VIII Elementi economici
Art. 181 Paga base aziende alberghiere minori
Art. 182 Trattamenti salariali integrativi
Art. 183
Art. 184 Scatti di anzianità - Norme transitorie
Art. 185 Premio di anzianità
Capo IX Malattia
Art. 186
Art. 187
Capo X Infortunio
Art. 188
Capo XI Trattamento di fine rapporto
Art. 189
Art. 190
Capo XII Funzionamento delle Commissioni paritetiche [Vedi Art. 18 - Titolo II - Parte generale]
Art. 191
Art. 192
Art. 193
Art. 194
Art. 195
Art. 196
Art. 197
Art. 198
Art. 199
Titolo XI Complessi turistico ricettivi dell'aria aperta
Capo I Classificazione del personale
Art. 200
Art. 201
Capo II Apprendistato
Art. 202
Art. 203
Capo III Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 204
Art. 205
Art. 206
Art. 207
Art. 208
Art. 209
Art. 210
Art. 211
Art. 212
Art. 213
Art. 214
Art. 215
Art. 216
Art. 217
Art. 218
Capo IV Orario di lavoro
Art. 219 Ripartizione orario settimanale
Art. 220 Distribuzione orario di lavoro giornaliero
Art. 221 Lavoro notturno
Art. 222 Lavoro straordinario
Capo V Festività
Art. 223
Capo VI Ferie
Art. 224
Capo VII Elementi economici
Art. 225 Paga base nazionale degli apprendisti
Art. 226 Paga base aziende minori
Art. 227 Trattamenti salariali integrativi
Art. 228
Art. 229 Scatti di anzianità - Norma transitoria
Art. 230 Mensilità supplementari
Capo VIII Malattia
Art. 231
Art. 232
Capo IX Infortunio
Art. 233
Capo X Trattamento di fine rapporto
Art. 234
Art. 235
Capo XI Funzionamento delle Commissioni paritetiche [Vedi Art. 18 - Titolo II - Parte generale.]
Art. 236
Art. 237
Art. 238
Art. 239
Art. 240
Art. 241
Art. 242
Art. 243
Art. 244
Titolo XII Pubblici esercizi
Capo I Classificazione del personale
Art. 245
Art. 246
Art. 247
Capo II Apprendistato
Art. 248
Art. 249
  Capo III Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 250
Art. 251
Art. 252
Art. 253
Art. 254
Art. 255
Art. 256
Art. 257
Capo IV Orario di lavoro
Art. 258 Distribuzione orario settimanale
Art. 259 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 260 Lavoro notturno
Art. 261 Lavoro straordinario
Art. 262 Festività
Art. 263
Art. 264 Ferie
Art. 265 Permessi e congedi
Art. 266
Capo VI Paga base nazionale apprendisti
Art. 267
Capo VII Paga base pubblici esercizi di terza e quarta categoria
Art. 268
Capo VIII Trattamento economico dei percentualisti
Art. 269 Indennità di contingenza
Art. 270 Percentuale di servizio
Art. 271
Art. 272
Art. 273
Art. 274
Art. 275
Art. 276
Art. 277
Art. 278
Art. 279
Art. 280
Art. 281
Art. 282 Mensilità supplementari
Art. 283 Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
Art. 284
Capo IX Scatti di anzianità
Art. 285 Norma transitoria
Capo X Malattia ed infortunio
Art. 286 Malattia
Capo X Malattia ed infortunio
Art. 287 Infortunio
Capo XI Pulizia dei locali
Art. 288
Capo XII Trattamento di fine rapporto
Art. 289
Capo XIII Norme per i locali notturni
Art. 290
Art. 291
Art. 292
Art. 293
Art. 294
Capo XIV Norme per ristoranti e buffets di stazione
Art. 295
Art. 296
Capo XV Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali)
Art. 297
Art. 298 Cambi di gestione
Art. 299
Art. 300
Art. 301
Art. 302
Art. 303
Art. 304
Art. 305
Art. 306
Art. 307 Trattamenti salariali integrativi
Art. 308 Scatti di anzianità - Norma transitoria
Art. 309 Indennità supplementare
Art. 310 Clausola di inscindibilità
Art. 311 Indennità speciale
Art. 312 Orario di lavoro
Art. 313 Confronto settoriale
Capo XVI Refezione
Art. 314
Capo XVII Funzionamento delle commissioni paritetiche [Vedi Art. 18 - Titolo II - Parte generale]
Art. 315
Art. 316
Art. 317
Art. 318
Art. 319
Art. 320
Capo XVIII Accordi settoriali
Art. 321
Titolo XIII Stabilimenti balneari
Capo I Classificazione del personale
Art. 322
Art. 323
Capo II Contratti a termine
Art. 324
Art. 325
Art. 326
Art. 327
Art. 328
Art. 329
Art. 330
Capo III Orario di lavoro
Art. 331
Art. 332 Distribuzione orario settimanale
Art. 333 Lavoro straordinario
Art. 334 Festività
Capo IV Indennità di contingenza
Art. 335
Capo V Trattamenti salariali integrativi
Art. 336
Capo VI Riduzione della paga base per gli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria
Art. 337
Capo VII Scatti di anzianità
Art. 338 Norma transitoria
Capo VIII Malattia ed infortunio
Art. 339 Malattia
Art. 340 Infortunio
Capo IX Trattamento di fine rapporto
Art. 341
Art. 342
Capo X Funzionamento delle Commissioni paritetiche [Vedi Art. 18 - Titolo II - Parte generale]
Art. 343
Art. 344
Art. 345
Art. 346
Art. 347
Art. 348
Art. 349
Titolo XIV Alberghi diurni
Capo I Classificazione del personale
Art. 350
Art. 351
Capo II Apprendistato
Art. 352
Capo III Contratto a termine
Art. 353
Art. 354
Art. 355
Art. 356
Art. 357
Art. 358
Art. 359
Capo IV Orario di lavoro
Art. 360 Distribuzione orario settimanale
Art. 361 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 362 Lavoro notturno
Art. 363 Lavoro straordinario
Art. 364 Festività
Capo V Indennità di contingenza
Art. 365
Capo VI Trattamenti salariali integrativi
Art. 366
Capo VII Paga base nazionale apprendisti
Art. 367
Capo VIII Scatti di anzianità
Art. 368 Norma transitoria
Capo IX Malattia ed infortunio
Art. 369 Malattia
Art. 370 Infortunio
Capo X Trattamento di fine rapporto
Art. 371
Art. 372
Capo XI Funzionamento delle Commissioni paritetiche [Vedi Art. 18 - Titolo II - Parte generale]
Art. 373
Art. 374
Art. 375
Art. 376
Art. 377
Art. 378
Titolo XV Imprese di viaggi e turismo
Capo I Classificazione del personale
Art. 379
Art. 380
Capo II Apprendistato
Art. 381
Art. 382
Capo III Orario di lavoro
Art. 383
Art. 384 Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 385 Lavoro straordinario
Capo IV Festività
Art. 386
Capo V Ferie
Art. 387
Capo VI Missioni e trasferimenti
Art. 388
Art. 389
Art. 390
Art. 391
Art. 392
Capo VII Trattamenti salariali integrativi
Art. 393
Art. 394
Art. 395 Paga base agenzie minori
Art. 396 Paga base nazionale apprendisti
Art. 397 Indennità di contingenza
Art. 398 Provvigioni
Art. 399 Indennità di cassa
Art. 400 Scatti di anzianità
Art. 401 Norma transitoria
Art. 402 Cambi di livello
Art. 403 Anzianità convenzionale
Art. 404 Mensilità supplementari
Art. 405
Capo VIII Malattia
Art. 406
Capo IX Infortunio
Art. 407
Art. 408 Sospensione dal lavoro
Capo X Trattamento di fine rapporto
Art. 409
Capo XI Funzionamento delle Commissioni paritetiche [Vedi Art. 18 - Titolo II - Parte generale]
Art. 410
Art. 411
Art. 412
Art. 413
Art. 414
Art. 415
Art. 416
Art. 417
Art. 418
Allegati
Allegato A - Una tantum
Allegato B - Accordo nazionale sui contratti di formazione e lavoro 18-11-1986
• Art. 1
• Art. 2 Progetto di formazione e lavoro
• Art. 3 Trattamento economico e normativo
• Art. 4
• Art. 5
• Fac-simile progetto formazione e lavoro
Allegato C - Enti bilaterali
Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo - Statuto
• Art. 1 Costituzione
• Art. 2 Natura
• Art. 3 Durata
• Art. 4 Sede
• Art. 5 Soci
• Art. 6 Scopi
• Art. 7 Osservatorio Nazionale
• Art. 8 Finanziamento
• Art. 9 Organi dell'EBN
• Art. 10 Assemblea
• Art. 11 Poteri dell'Assemblea
• Art. 12 Riunioni dell'Assemblea
• Art. 13 Il Presidente
• Art. 14 Il Vice Presidente
• Art. 15 Il Comitato Direttivo
• Art. 16 Poteri del Comitato Direttivo
• Art. 17 Riunioni del Comitato Direttivo
• Art. 18 Il Collegio dei Sindaci
• Art. 19 Comitato di Vigilanza Nazionale
• Art. 20 Patrimonio dell'EBN
• Art. 21 Gestione dell'EBN
• Art. 22 Bilancio dell'EBN
• Art. 23 Liquidazione dell'EBN
• Art. 24 Modifiche statutarie
• Art. 25 Disposizioni finali
C/2 - Ente bilaterale territoriale unitario del settore turismo
• Art. 1 Costituzione
• Art. 2 Natura
• Art. 3 Durata
• Art. 4 Sede
• Art. 5 Scopi
• Art. 6 Soci e Beneficiari
• Art. 7 Finanziamento
• Art. 8 Organi dell'EBT
• Art. 9 Assemblea
• Art. 10 Poteri dell'Assemblea
• Art. 11 Riunioni dell'Assemblea
• Art. 12 Il Presidente
• Art. 13 Il Vice Presidente
• Art. 14 Il Comitato Esecutivo
• Art. 15 Poteri del Comitato Esecutivo
• Art. 16 Riunioni del Comitato Esecutivo
• Art. 17 Il Collegio dei Sindaci
• Art. 18 Il Patrimonio dell'EBT
• Art. 19 Gestione dell'EBT
• Art. 20 Bilancio dell'EBT
• Art. 21 Liquidazione dell'EBT
• Art. 22 Modifiche statutarie
• Art. 23 Controversie
• Art. 24 Disposizioni finali
Ente bilaterale territoriale unitario del settore turismo - Statuto
Regolamento
Allegato D - Indennità di contingenza
Accordo interconfederale 14-2-1975 per la modifica dell’indennità di contingenza, l’aumento salariale e la maggiorazione degli assegni familiari per il settore commerciale e turistico
• Art. 1
• Art. 2
• Art. 3
• Art. 4
• Art. 5
• Art. 6
• Art. 7
Accordo per l’indennità di contingenza a valere per le aziende dei settori degli alberghi, dei campeggi, dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari e degli alberghi diurni
Verbale di stipula
• Art. 1
• Art. 2
• Art. 3
Accordo 22-1-1983 tra il governo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sul costo del lavoro
Legge 26-2-1986, n. 38 Disposizioni in materia di indennità di contingenza
Legge 13-7-1990, n. 191 Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita
Accordo sull’indennità di contingenza Confesercenti e Cgil-Cisl-Uil e Filcams-Fisascat-Uiltucs
Allegato E - Lavoro straordinario
Allegato F - Convenzioni
• Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere
• Convenzione per la somministrazione del vitto per i pubblici esercizi della ristorazione
Allegato G - Legge 28-2-1987, n. 56 Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro (Articoli estratti)
Allegato H - Lavoro a tempo determinato e lavoro stagionale
• Lettera INAIL
• Lettera INPS n. 27/4/7569
• Legge 18-4-1962, n. 230 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
• Decreto legge 3-12-1977, n. 876 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo convertito, con modificazioni nella legge 3-2-1978, n. 18
• Legge 24-11-1978, n. 737 Proroga dell’efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo
• Ministero del lavoro e della previdenza sociale Circolare Ministeriale n. 143 del 2-9-1980 Legge 26-11-1979, n. 537 Sull’avviamento dei lavoratori stagionali nel settore turistico
Allegato I - Legge 20-5-1970, n. 300 Statuto dei lavoratori Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratore, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Allegato L - Legge 15-7-1966, n. 604 Recante norme sui licenziamenti individuali
Allegato M - Legge 9-12-1977, n. 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Allegato N - Legge 29-5-1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Allegato O - Premio anzianità aziende alberghiere
Allegato P - Classificazione del personale

Il giorno 14-6-1991 in Roma, tra l’Associazione Italiana Albergatori ed Operatori del Turismo (Assoturismo), la Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici (Fiepet) l’Associazione delle Imprese di Viaggi e Turismo (Assoviaggi), la Federazione delle Imprese Balneari (Fiba), l’Associazione dei Campeggi Turistico-Ricettivi dell’Aria Aperta (Assocamping), con la partecipazione della Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali e Turistiche e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil), con l’assistenza confederale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini del Turismo (Fisascat-Cisl), con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) e l’Unione Italiana Lavoratori del Turismo, Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil), si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, di cui all’articolo 1, composto da 15 titoli, 418 articoli e 17 allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Premessa
[…]
A fronte della concorde valutazione sulla necessità di politiche di investimento, riorganizzazione e sviluppo qualificato e stabile del settore turismo, le parti hanno inteso non solo concorrere ad individuare le conseguenti normative ma, anche, realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori del settore nonché funzionale alla individuazione ed alla esaltazione delle potenzialità e degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali.
In questo quadro le parti, a tutti i livelli, sono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e sfavorire l’eventuale insorgere di conflittualità tra le parti.
Le parti nel darsi atto della validità dell’assetto e della struttura contrattuale sono impegnate a sviluppare organicamente e a tutti i livelli le relazioni sindacali. Al riguardo, anche considerando le innovazioni realizzate, convengono sull’esigenza di attuare con coerenza le previsioni del CCNL in termini di gestione dello stesso e di contrattazione integrativa ai vari livelli previsti.
In questo senso le parti si danno atto che non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre quelle previste per ciascun livello, ivi compreso quello della contrattazione aziendale, rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
[…]
Le parti, infine, tenuto conto delle imminenti scadenze di carattere internazionale, concordano sull’esigenza di partecipare attivamente affinché lo sviluppo del Dialogo Sociale, in sede comunitaria, affronti l’analisi e l’approfondimento dei percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporti di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei titoli professionali.

Parte generale
Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) Aziende alberghiere:
a) alberghi, hotels meubles, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self-service, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell’azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore;
c) ostelli; residences; villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari.
II) Complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta:
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) Aziende pubblici esercizi:
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
b) caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell’art. 23 del DM 8/5/1976;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
c) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;
d) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
e) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni;
- ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
f) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
IV) Stabilimenti balneari:
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo:
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all’articolo 9 della legge 17-5-1983, n. 217;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
Nota a verbale
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche esempio: commerciali, svolte all’interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell’azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
1. Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell’articolo 1.
2. Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici Esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Pubblici Esercizi" di cui al punto III dell’articolo 1.
3. Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell’articolo 1.
4. Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta" di cui al punto II dell’articolo 1. Le norme dell’accordo 27-3-1979 con il quale è stata convenuta l’applicazione del presente Contratto al settore Campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli del presente testo a stampa.

Art. 2
[…]
4. Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]

Titolo II Relazioni sindacali
Capo I Livello nazionale
Art. 4 Diritti di informazione

1. Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell’imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l’attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro.
2. A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
3. Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro.
[…]

Art. 6 Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
1. Le parti convengono di istituire l’Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto, allegato al presente Contratto (allegato C).
2. L’Ente Bilaterale Nazionale, nell’ambito di quanto contenuto nella Premessa, si avvale dell’Osservatorio Nazionale di cui al successivo articolo 7.
3. Al fine di assicurare operatività all’Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Territoriali previsti al successivo articolo 12, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, di cui lo 0,30 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori. Il 15 per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Osservatorio Nazionale. Il restante 85 per cento verrà ripartito - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.
4. La riscossione della suddetta quota contrattuale sarà effettuata dal 1-8-1990 in base ad apposita convenzione nazionale da stipularsi entro il 30-7-1990 ai sensi della legge n. 311 del 1973.
5. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale Unitario saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
6. L’Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.

Art. 7 Osservatorio nazionale
1. L’Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali previsti dal successivo articolo 12 sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
e) riceve, anche con riferimento agli adempimenti di cui alla legge 936 del 1986 di riforma del CNEL, dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone la raccolta.

Commissione paritetica nazionale
Art. 8 Composizione
1. La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti della Filcams, quattro della Fisascat, quattro della Uiltucs, e da tre rappresentanti dell’Assoturismo, da tre della Fiepet, da tre dell’Assoviaggi, da due della Fiba e da uno dell’Assocamping.
2. La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
3. La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.

Art. 9 Compiti
1. La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla premessa del presente Contratto. A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente Contratto e di altri Contratti ed Accordi Nazionali di Lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro;
b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano, alle stesse parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli EBT ove essi non siano realizzati nel termine di cui all’articolo 13;
d) esamina le vertenze collettive concernenti l’applicazione, l’interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Associazioni locali;

2. Le vertenze di carattere generale concernenti l’applicazione e l’interpretazione del presente Contratto Nazionale di lavoro e di altri Contratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all’esame della Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
3. L’Organizzazione Nazionale o Territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui ai precedenti capoversi, dovrà investirne la Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all’oggetto della vertenza.
4. La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
5. Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le parti interessate.
6. Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante del datore di lavoro.
7. In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l’intervento del Ministero del Lavoro.

Capo II Livello territoriale
Art. 10 Diritti di informazione

1. Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
2. In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull’andamento globale dell’occupazione.

Art. 12 Politica attiva del lavoro
1. Le parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l’intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:

b) l’accertamento delle strutture finalizzate all’addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l’utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione.
[…]
4. Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall’applicazione delle norme del contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
[…]

Art. 13 Enti bilaterali territoriali
1. L’Ente Bilaterale per il Settore Turismo verrà costituito, di norma a livello regionale, entro il 31-12-1990 e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con apposito statuto e regolamento (allegato C).
2. Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le parti, per singole aree omogenee subregionali.
3. Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui al successivo comma 6 concordate tra le parti a livello territoriale in ragione della provenienza del gettito.
4. L’Ente istituisce l’Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio Nazionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
5. A tal fine, l’Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Osservatorio Nazionale inviando a quest’ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché dei contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l’invio degli accordi territoriali ed aziendali all’Osservatorio Nazionale.
6. L’Ente Bilaterale promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
[…]
7. Inoltre, l’Ente Bilaterale svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo la finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
8. Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.

Art. 14 Contrattazione integrativa territoriale
1. Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali delle parti stipulanti il presente Contratto Collettivo, per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie:

b) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l’Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell’ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
c) i programmi di formazione per l’attuazione dei contratti di formazione e lavoro di cui al presente Contratto fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, ultimo comma dell’Accordo Quadro sui contratti di formazione e lavoro (allegato B), nonché specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 21, quarto comma, legge 28-2-1987 n. 56 (allegato G);
d) le qualifiche per le quali, in deroga al vigente regime di legge, può essere ammessa la richiesta nominativa ai fini dell’avviamento al lavoro, in luogo di quella numerica, fatto salvo, per tali qualifiche, il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda con la medesima qualifica per effetto di quanto previsto dall’articolo 23, secondo comma, della legge 28-2-1987 n. 56 (allegato G);
e) l’individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
f) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13-12-1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
g) l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’articolo 71;
h) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 74;
i) il superamento del limite di 48 ore annue per lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
l) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall’articolo 52;

2. Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa parte speciale e qui di seguito richiamate:
Aziende alberghiere
- Intervallo per la consumazione pasti (art. 75);
- Regolamentazione nastro orario stagionali (art. 162);
- Contratti a termine ed aziende di stagione (artt. 167-168-169);
- Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 196);
- Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art. 173).
Complessi turistico-ricettivi all’aria aperta
- Intervallo consumazione pasti (art. 75);
- Contratti a termine ed aziende di stagione (artt. 207-212-213);
- Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 241);
- Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art. 218).
Aziende pubblici esercizi
- Intervallo consumazione pasti (art. 75);
- Ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (art. 259);

- Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art. 253).
Stabilimenti balneari
- Intervallo consumazione pasti (art. 75);
- Interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (artt. 66-73-331);

Alberghi diurni
- Intervallo consumazione pasti (art. 75);

- Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art. 355);
- Ripartizione orario di lavoro giornaliero (art. 361).
Imprese di viaggi e turismo
- Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 415).

Art. 15 Commissioni paritetiche territoriali per la conciliazione delle vertenze di lavoro
1. Le Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni Paritetiche Territoriali per la conciliazione delle vertenze individuali e collettive composte secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Ferma restando la facoltà delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente alla costituzione, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della Commissione locale per le vertenze collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.
3. Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto.

Capo IV Livello aziendale
Art. 19 Diritti di informazione

1. Le imprese turistiche di particolare importanza nell’ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
2. Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione e alla mobilità del personale.
3. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.

Art. 20 Contrattazione integrativa aziendale
1. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti, limitatamente alle seguenti materie:
a) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
b) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’articolo 9 della legge 20-5-1970, n. 300;

d) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
e) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
f) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle 24 ore;
g) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’articolo 67 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
h) ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’articolo 71.
2. La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.

Capo V Attività sindacale
Art. 21 Delegato aziendale

1. Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo Delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
2. Il licenziamento di tale Delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

Art. 26 Diritto di affissione
1. È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
2. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Art. 27 Assemblea
1. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
2. La convocazione dovrà essere comunicata alla Direzione dell’Impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
3. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a 10 ore all’anno normalmente retribuite.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
5. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
6. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.

Art. 30
Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20-5-1970, n. 300 e al protocollo aggiuntivo 29-10-1987 (allegato Q).

Titolo IV Forme di contratto di lavoro
Capo I Apprendistato
Art. 36 Assunzione dell'apprendista

1. Nei casi in cui l’apprendistato è ammesso dalla legge, possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, fatto salvo quanto disposto dalla legge in materia di età minima per l’ammissione al lavoro nelle attività non industriali e per i lavori leggeri (DPR 4-1-1971, n. 36).
2. Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.

Art. 42 Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro per gli apprendisti di età superiore a 15 anni non può superare le 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali e le 7 ore giornaliere e 35 settimanali per gli apprendisti di età compresa tra i 14 e i 15 anni.
2. È vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le ore 6.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, secondo e terzo comma della legge 19-1-1955, n. 25, viene stabilito in 96 ore annue, ripartite in 3 ore settimanali, il numero delle ore destinate all’insegnamento complementare, che sono computabili agli effetti retributivi e dei limiti di orario giornaliero e settimanali precisati nei commi precedenti.
4. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Art. 43 Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza o di produzioni in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[…]
2. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso rilevante, in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.

Art. 44 Obblighi dell'apprendista
1. L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2. L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 49
Per quanto non previsto dal presente titolo in materia di apprendistato e di istruzione professionale valgono le disposizioni del presente Contratto nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Capo II Contratti di formazione e lavoro
Art. 50

Per i contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 3 della legge 19-12-1984, n. 863 si applicano le norme previste dallo specifico Accordo Nazionale del 18-11-1986 che fa parte integrante del Contratto (allegato B).

Capo IV Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 60

1. Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all’articolo 79, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
2. I congedi di conguaglio di cui all’articolo 71 nonché i permessi non goduti di cui all’articolo 67 concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
[…]
5. Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all’atto dell’assunzione.
Nota a verbale - Le parti prendono atto del parere favorevole espresso dall’Inps e dall’Inail relativamente all’attuazione della normativa di cui al presente articolo (allegato H).

Titolo V Rapporto di lavoro
Capo III Donne e minori
Art. 65

Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Capo IV Orario di lavoro
Art. 66 Orario normale settimanale

1. La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta.
2. I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
3. Le suddette limitazioni dell’orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all’articolo 1 del RD 15-3-1923, n. 692 in relazione all’articolo 3 del RD 10-9-1923, n. 1955 e cioè ai capi di agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 71 Flessibilità
1. In relazione alle peculiarità del settore e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, esclusivamente previe intese aziendali, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente articolo 66 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
2. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 66 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 66 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell’articolo 66 non potrà superare le sei consecutive ed in ogni caso l’orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
4. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro quindici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.

Art. 72 Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
1. L’orario di lavoro dei fanciulli (minori di età inferiore a 15 anni) che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
2. L’orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i 15 anni compiuti ed i 18 anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Art. 73
1. I minori di cui al precedente articolo hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz’ora dell’orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
2. L’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici Esercizi e nei Campeggi, nonché l’interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l’interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
[…]

Art. 74 Recuperi
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Art. 75 Intervallo per consumazione pasti
È demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori: alberghi, pubblici esercizi e campeggi, stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz’ora ed un massimo di un’ora al giorno.

Art. 77 Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli articoli 66 e 71 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
2. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali e nel limite di due ore giornaliere.
3. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
[…]

Art. 78
1. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
2. […] Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
3. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al secondo comma le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.

Art. 79
Dichiarazione a verbale
1. Le parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente capo nello spirito informatore della stessa.
2. Le Organizzazioni Sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente capo.

Capo V Riposo settimanale
Art. 80

1. Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
2. Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.

Capo IX Norme di comportamento
Art. 93 Sanzioni disciplinari

1. Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
2. Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
3. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.
4. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l’azienda abbia acquisito conoscenza dell’infrazione e delle relative circostanze.
5. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
7. Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
8. Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine di elencazione delle mancanze.
9. Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[…]

Art. 99 Corredo - Abiti di servizio
[…]
3. Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l’uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[…]

Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I Malattia
Art. 118

[…]
7. Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30-4-1962, n. 283, ha l’obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
8. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Capo II Infortunio
Art. 121

1. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’Inail il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con DPR 30-6-1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 122
Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro gli infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall’INPS.

Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Capo III Conservazione del posto
Art. 126 Lavoratori affetti da tubercolosi

1. I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
2. Ai sensi dell’articolo 9 della legge 14-12-1970, n. 1088 le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l’obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da tbc fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
3. Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 10 della legge 28-2-1953, n. 86.
4. Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell’anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

Capo IV Gravidanza e puerperio
Art. 127
1. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 129
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall’azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]

Art. 130
[…]
5. Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo III Dimissioni
Art. 138 Giusta causa

1. Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 Codice Civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del preavviso.
2. Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l’onore e per la dignità del personale; e se per tali fatti il personale ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli articoli 135 e 148 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali.

Capo IV Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 140

1. Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15-7-1966, n. 604, 20-5-1970, n. 300, 11-5-1990, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
a) "giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (articolo 2119 del Codice Civile);
b) "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
2. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al lavoratore, che può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.
3. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace.
4. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo, i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le deroghe di legge emanate ed emanande.
5. In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell’articolo 93;

d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d’aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;

h) asportazione di materiale dall’interno dell’azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;

l) accertata insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) reiterato stato di ubriachezza.

Parte speciale
Titolo X Aziende alberghiere
Capo III Apprendistato
Art. 159 Stagiaires

Per il periodo di esercitazione, nell’intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente Contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Capo V Orario di lavoro
Art. 175 Ripartizione orario di lavoro giornaliero

1. Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell’attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
2. Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici per il restante personale.

Art. 177 Lavoro straordinario
[…]
6. Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.

Titolo XI Complessi turistico ricettivi dell'aria aperta
Capo IV Orario di lavoro
Art. 220 Distribuzione orario di lavoro giornaliero

1. Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell’attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
2. Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.

Titolo XII Pubblici esercizi
Capo IV Orario di lavoro
Art. 258 Distribuzione orario settimanale

1. La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
2. Ferma restando la ripartizione dell’orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Art. 259 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio, nonché i turni di servizio, saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.

Capo XI Pulizia dei locali
Art. 288

1. Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
2. Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.

Capo XIII Norme per i locali notturni
Art. 293

Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

Capo XV Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali)
Art. 313 Confronto settoriale

Le parti, tenuto conto delle specificità del settore della ristorazione collettiva e della opportunità di definire in sede settoriale una più puntuale normativa di raccordo con quella del CCNL, convengono di avviare, dopo la stipula del contratto stesso, incontri finalizzati a risolvere, tra l’altro, le seguenti questioni:
- durata degli appalti;

- problematiche relative al mercato del lavoro;
- integrazioni ed alcune normative, quale quella del part time per renderle più adeguate alle obiettive esigenze organizzative del settore e a quelle dei lavoratori interessati.

Capo XVIII Accordi settoriali
Art. 321

[…]
Nota a verbale - Le parti si danno atto che - a seguito dell’inserimento nella sfera di applicazione del presente Contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere - sarà avviata una trattativa per la definizione di norme specifiche per il settore.

Titolo XIII Stabilimenti balneari
Capo III Orario di lavoro
Art. 331
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 66, la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.
2. Nell’orario di lavoro giornaliero non è compresa l’interruzione meridiana da trascorrersi nell’azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a due ore.

Titolo XIV Alberghi diurni
Capo IV Orario di lavoro
Art. 360 Distribuzione orario settimanale

1. La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
2. Ferma restando la ripartizione dell’orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Art. 361 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio, nonché i turni di servizio, saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.

Titolo XV Imprese di viaggi e turismo
Capo III Orario di lavoro
Art. 383

1. A decorrere dal 1-7-1974, in deroga a quanto previsto dall’articolo 66, la durata normale del lavoro è fissata in quarantacinque ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo o semplice attesa o custodia:
- custodi;
- guardiani diurni e notturni;
- portieri;
- telefonisti;
- uscieri ed inservienti;
- addetti ai transfer;
- autisti;
- ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con RD 6-12-1923, n. 2657 e successive modificazioni o aggiunte.
2. Il personale telefonista e addetto ai transfer non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.

Art. 384 Distribuzione dell'orario settimanale
1. La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in cinque giornate.
2. La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
3. Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
4. Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
5. I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
6. Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’Ispettorato del Lavoro.

Allegato C - Enti bilaterali
Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo - Statuto
Art. 6 Scopi
1. L’EBN istituisce l’Osservatorio Nazionale di cui al successivo articolo 7 e ne dirige e coordina l’attività secondo le modalità fissate dal presente Statuto.
2. L’EBN istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 19 del presente Statuto.

Art. 7 Osservatorio Nazionale
1. L’Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
2. A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
e) riceve, anche con riferimento agli adempimenti di cui alla legge 936 del 1986 di riforma del CNEL, dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone la raccolta.

C/2 - Ente bilaterale territoriale unitario del settore turismo
Art. 5 Scopi
1. L’EBT promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
[…]
2. Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
3. L’EBT istituisce l’Osservatorio del Mercato del Lavoro che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
4. A tal fine, l’Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Osservatorio Nazionale inviando a quest’ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperenza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché dei contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l’invio degli accordi territoriali ed aziendali all’Osservatorio Nazionale.