Tipologia: CCNL
Data firma: 17 maggio 1991
Validità: 18.05.1991 - 31.12.1993
Parti: Agidae e Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals
Settori: Servizi, Scuole private, Agidae
Fonte: CNEL

Sommario:

 I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità
II - Classificazione
Art. 4 - Classificazione
Art. 5 - Mutamenti di qualifica
Art. 6 - Mansioni promiscue
III - Assunzione
Art. 7 - Assunzione
Art. 8 - Tirocinio
Art. 9 - Insegnanti statali
Art. 10 - Periodo di prova
Art. 11 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 12 - Part-time
Art. 13 - Reimpiego
IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 14 - Retribuzione mensile
Art. 15 - Paga base
Art. 16 - Indennità di contingenza
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 18 - Prospetto paga
Art. 19 - Tredicesima mensilità
Art. 20 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 21 - Trattamento previdenziale
Art. 22 - Attività integrative e parascolastiche
Art. 23 - Commissione d' esame
Art. 24 - Supplenza personale docente
V - Orario di lavoro
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26 - Completamento orario
Art. 27 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 28 - Ferie
Art. 29 - Festività soppresse
Art. 30 - Riposo settimanale
Art. 31 - Vitto e alloggio
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 32 - Assenze per malattia e infortunio
Art. 33 - Congedo matrimoniale
Art. 34 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 35 - Servizio militare
Art. 36 - Aspettativa
Art. 37 - Permessi retribuiti
Art. 38 - Permessi non retribuiti
 Art. 39 - Permessi elettorali
Art. 40 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 41 - Diritto allo studio
Art. 42 - Gite scolastiche e servizio fuori sede
VII - Regolamento di Istituto e norme disciplinari
Art. 43 - Regolamento interno
Art. 44 - Provvedimenti disciplinari
Art. 45 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Art. 46 - Licenziamento per mancanze
Art. 47 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 48 - Quote di servizio
VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Preavviso di licenziamento
Art. 50 - Licenziamento per causa di forza maggiore
Art. 51 - Chiusura degli Istituti
Art. 52 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 53 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 54 - Decesso del lavoratore
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Art. 56 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 57 - Contratti Formazione Lavoro
IX - Diritti sindacali
Art. 58 - Rappresentanza sindacale
Art. 59 - Assemblea
Art. 60 - Permessi ai Dirigenti Sindacali Nazionali
Art. 61 - Affissioni
Art. 62 - Ritenute sindacali
Allegati
Allegato n. 1 - Istituzioni Agidae
Allegato n. 2 - Norme transitorie (parte economica)
Allegato n. 3 - Tetti rette
Intesa tra i sindacati scuola Cgil-Cisl-Uil-Snals e Agidae in occasione del rinnovo del CCNL 1990-1993
I - Relazioni sindacali
II - Compiti delle Commissioni Paritetiche
III - Composizione delle controversie
IV - Contratto Formazione Lavoro
Progetto di formazione lavoro
Trattamento economico e normativo
Impegni delle parti contraenti
Procedura di verifica conformità
Composizione della Commissione
Prima fase
Seconda fase

Il giorno 17-5-1991 tra l’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica Agidae e Cgil-Scuola; Cisl-Scuola; Uil-Scuola; Snals è stato firmato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori degli Istituti esercenti attività educative e di istruzione aderenti o iscritti all’Agidae

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto

Il personale contemplato e tutelato dal presente Contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di istruzione o ad esse assimilabili, secondo l’Allegato n. 1 del presente Contratto e dipendenti dall’autorità ecclesiastica.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

V - Orario di lavoro
Art. 25 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:
1o livello - 38 ore settimanali + 2 gg. di permesso annuali retribuiti.
2o livello - 38 ore settimanali + 2 gg. di permesso annuali retribuiti per assistenti di convitto, ausiliarie di asilo nido, assistenti di colonia e di scuole materne, tecnici alle caldaie, autisti di bus, portieri centralinisti, bagnini, idraulici, elettricisti, falegnami, meccanici, cuochi, guardarobieri al convitto, infermieri patentati, assistenti ai non autosufficienti, camerieri specializzati nel settore per mansione unica.
32 ore settimanali per i modelli viventi.
3o livello - 38 ore settimanali + 2 gg. di permesso annuali e retribuiti per capisala e camerieri in possesso del diploma di scuola alberghiera, educatori di convitto, capi cuochi in possesso di diploma, infermieri professionali, applicati di segreteria, aiuto economi e amministrativi, operatori di biblioteca, assistenti di laboratorio.
30 ore settimanali. Doposcuolisti, istruttori di attività parascolastiche anche sportive.
24 ore settimanali per i lettori di lingua madre in compresenza con il docente.
4o livello - 38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari e di asilo nido, puericultrici, fisioterapisti, logoterapisti, economi, segretari e responsabili amministrativi.
32 ore settimanali per i docenti di scuola materna.
A partire dall’1-9-1993 l’orario per i docenti di scuola materna sarà di 31 ore settimanali. 24 ore settimanali per i docenti di scuola elementare e per gli insegnanti di sostegno.
18 ore settimanali per i docenti steno-dattilo, tecnico-pratici.
5o livello - 38 ore settimanali per psicologi e psicoterapeuti.
18 ore settimanali di insegnamento per i docenti.
6o livello - 38 ore settimanali. In Istituti con un numero di classi fino a 9 il Preside resterà a disposizione per attività di insegnamento. Il numero delle ore di insegnamento non potrà esser superiore a ore 12 settimanali.
Il personale docente e non docente potrà essere assunto anche con un orario inferiore a quello contrattuale. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento risulterà proporzionale alle ore assegnate.
La presenza del personale docente nell’intervallo del mattino è definita dal Regolamento d’Istituto.
A tutti i docenti le ore assegnate fino alla 18.ma non possono essere diminuite nel periodo di validità del presente CCNL salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51.
Quando in relazione ai programmi ministeriali le ore di insegnamento variano da un anno all’altro per lo stesso ciclo di studi, il docente potrà optare per la riduzione di orario e di retribuzione oppure per il mantenimento delle ore e della relativa retribuzione restando a disposizione dell’Istituto per eventuali sostituzioni.
Le ore oltre la 18.ma nei limiti della 24.ma, assegnate ai docenti del 5o livello anteriormente all’inizio dell’anno 1984/85 non possono essere diminuite nel periodo di validità del presente CCNL e vengono retribuite con una quota ottenuta aggiungendo alla paga base tabellare l’anzianità maturata, maggiorando il totale del 50 per cento.
Al personale docente possono essere richieste ore di insegnamento oltre le 18 ore nel limite di 24 nella scuola media, oltre le 24 nel limite di 34 nella scuola elementare, oltre le 32 nel limite di 40 nella scuola materna; l’accettazione delle suddette ore non è obbligatoria. Le ore in esubero vengono retribuite nella modalità prevista al comma precedente e possono subire variazioni.
Prima di assegnare ore in esubero all’orario contrattuale, previsto al primo comma del presente articolo, deve essere completato l’orario di lavoro del personale ad orario ridotto nel rispetto dell’unità didattica e/o funzionale. Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, come da articolo 14, il personale docente è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola, per un numero non superiore alle 100 ore nell’anno, con un massimo di 50 per chi ha un orario inferiore alle ore 9 settimanali, programmate annualmente dal collegio docenti, quali:
a) colloqui con i genitori;
b) consigli di classe;
c) scrutini trimestrali o quadrimestrali;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e di programmazione.
Le ore eccedenti il numero massimo previsto nell’anno scolastico saranno retribuite, in unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre, in base alla quota oraria in atto calcolata secondo l’art. 20.
[…]
La distribuzione dell’orario di lavoro per il personale non docente, solo nel caso di necessità di introdurre regimi di orario particolari (turni), viene stabilita dalla direzione dell’Istituto previa consultazione con le RR.SS.II.
[…]

Art. 27 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro festivo con riposo compensativo nella misura del 10 per cento.
[…]
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite di 120 ore annue. Di norma il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.
[…]

Art. 30 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.

VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 34 - Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla Legge 1204 del 30-12-1971 e al DPR 25-11-1976, n. 1026.

VII - Regolamento di Istituto e norme disciplinari
Art. 43 - Regolamento interno

Il Regolamento interno predisposto dall’Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all’atto dell’assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 45 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;

d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell’Istituto;

f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 46 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:

- gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;

- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall’articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 45 quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 43, salvo quanto disposto all’ultimo comma dell’art. 44.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;

- danneggiamento doloso al materiale dell’Istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
….

VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 52 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente, che impedisca il pieno svolgimento della attività stabilita contrattualmente.

IX - Diritti sindacali
Art. 59 - Assemblea

I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all’interno dell’Istituto di appartenenza nei locali indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa.
[…]

Art. 61 - Affissioni
I RR.SS.II. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi indicati dalla Direzione e ad essi accessibili, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Allegati
Allegato n. 1 - Istituzioni Agidae
A chiarimento dell’art. 1 del presente CCNL si precisa quanto segue:
a) le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:
- asili nido
- scuole materne
- scuola primaria
- scuola secondaria di ogni ordine e grado
- scuole speciali per minori
- corsi di doposcuola
- centri sportivi e culturali giovanili collegati ad Istituti scolastici.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinenti quali convitti e studentati, è compresa nello stesso titolo.
b) Le Istituzioni assimilabili sono a titolo esemplificativo e in quanto dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica:
- colonie marine e montane per alunni
- case per esercizi spirituali
- Istituti che perseguono a norma delle costituzioni o dello statuto finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza
- Istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziali previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali
- Istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare.
Il personale che presta servizio in dette Istituzioni è contemplato dal presente CCNL e la sua classificazione è quella dell’art. 4.
Il personale addetto alla vigilanza notturna segue il trattamento di cui all’art. 14 del presente CCNL

Intesa tra i sindacati scuola Cgil-Cisl-Uil-Snals e Agidae in occasione del rinnovo del CCNL 1990-1993
Il giorno 20-5-1991 tra l’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica Agidae e Cgil-Scuola; Cisl-Scuola; Uil-Scuola; Snals è stata firmata la presente Intesa.

I - Relazioni sindacali
1) […]
Pertanto, le Parti, facendosi carico di orientare l’azione dei propri rappresentati e nell’intento di ricercare coerenze di comportamento, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell’occupazione mediante il ricorso a forme di collaborazione introdotte dalla precedente legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione lavoro, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di sperimentare per la vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si articola in tre livelli operativi:
- Commissione Paritetica Nazionale;
- Commissione Paritetica Regionale;
- Contratti formazione/lavoro.

II - Compiti delle Commissioni Paritetiche
La Commissione Paritetica costituisce a tutti i livelli l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle organizzazioni stipulanti l’aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente accordo per:
1) esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore scuola privata religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di Formazione Lavoro;
2) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;

4) verificare la possibilità della contrattazione decentrata:
a) in Istituti caratterizzati da un ordinamento scolastico diverso da quello italiano;
b) in Istituti le cui rette sono superiori del 25 per cento a quelle previste dall’allegato 3 del CCNL;
c) in Istituti che già l’hanno realizzata nei precedenti contratti;
5) individuare, eventualmente necessarie, figure professionali non previste nell’attuale classificazione;
6) verificare la conformità dei progetti allo schema dell’accordo nazionale relativo ai contratti formazione/lavoro come previsto ai capitoli successivi;
7) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato.
Le Segreterie delle Commissioni Paritetiche hanno sede presso un Istituto aderente all’Agidae
L’Agidae provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
Le Commissioni Paritetiche si riuniscono su istanza presentata dalla Associazione Agidae o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente accordo.
La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
Le Commissioni, prima di deliberare, possono convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomento.
Le deliberazioni delle Commissioni Paritetiche sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi.
In caso di non accordo solo per quanto previsto ai punti 2 - 4 può essere richiesto un ulteriore confronto in Commissione Paritetica Nazionale anche con la presenza di componenti la Commissione Regionale.
In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica Nazionale, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale.
Tutti i verbali delle Commissioni territoriali devono essere inviati alla Commissione Nazionale.