Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Tribunale di Frosinone, Sez. Lav., 07 luglio 2015, n. 570 - Nessuna assicurazione Inail per il socio che usa occasionalmente solo il pc



Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Zaira Novella, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro n. 2725/14 promossa con ricorso depositato in data 2.10.2014
da
XXXX snc di V. L. e C. in persona del legale rappresentante Ingegnere V. L., rappresentato e difeso dall'Avv. Omissis, in virtù di delega a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato in Frosinone in Omissis, ricorrente
contro
INAIL, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Omissis, giusta procura alle liti a rogito Notar Omissis di Roma, del 17.6.2013, rep. N 171696, resistente Oggetto: opposizione a verbale di accertamento
Conclusioni: le parti si riportano alle conclusioni dei propri atti, da intendersi qui integralmente riportate.

 

Fatto


Con ricorso depositato in data 2.10.2014, la xxxx s.n.c. di V. L. & C.,in persona del legale rapp.te p.t. ingegnere V. L., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, l’INAIL, nella persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, e nel merito accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento opposto in assenza di obbligo assicurativo/contributivo a suo carico. Affermava il ricorrente che l’assunto nasceva da un verbale unico di accertamento del 10.6.2014 emesso dall‘INAIL di Frosinone con il quale si contestava a parte ricorrente l’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 4 punto 7 T.U.. Di seguito, l’ente resistente in data 3.9.2014 inoltrava a parte istante certificato di assicurazione, con allegati conteggi, e contestuale richiesta di pagamento del premio pari ad € 1. 393,69. Si costituisce l'INAIL di Frosinone con memoria difensiva con la quale chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. Nel corso del giudizio ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata all’udienza del 7.7.2015 per la discussione. All’udienza del 7.7.2015 il giudicante sentita la discussione dei procuratori delle parti, previo deposito note conclusionali, provvede alla lettura della sentenza in udienza.


Diritto


Il ricorso in opposizione al verbale di accertamento dell’obbligo assicurativo promosso dal ricorrente risulta meritevole di accoglimento per le argomentazioni che di seguito vengono illustrate. Va osservato che dalla documentazione depositata in atti dalle parti emerge chiaramente come il ricorrente non può essere assoggettato all’obbligo assicurativo, sancito dall’art. 4 T.U., in quanto la società non ha dipendenti a suo carico ed è costituita da un unico socio, Sig.ra L. S., che non partecipa all’attività della società in quanto impegnata in altra società a tempo pieno. Difatti, l'attività della società xxxx snc consiste prevalentemente in consulenza alle aziende sulle normative di sicurezza sul lavoro e, in particolare, é diretta alla verifica dell'adeguatezza e della completezza delle norme di sicurezza aziendali e all’organizzazione e allo svolgimento dei corsi di formazione e informazione sulle normative di sicurezza e sulla prevenzione incendi ai sensi degli artt. 36 e 37 del Dlgs. 81/08. In primo luogo, é da precisare, come l‘attività svolta dalla società ricorrente non richiede l’uso di macchine di alcun tipo ma solo, in alcuni casi, l’uso del P.C. per verificare la scaletta degli argomenti da trattare nei corsi di formazione. Per vero, il Decreto 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 1 prevede come “ E' obbligatoria l‘assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l‘impiego di tali "macchine, apparecchi o impianti. L’obbligo dell’assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all’esercizio dell’industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento. L’assicurazione é inoltre obbligatoria anche quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo , siano addetti ai lavori".
Sul punto, è appena il caso di sottolineare come in data 7 novembre 2008, l'INAIL ha emesso la circolare 66/08 illustrativa del nuovo concetto di obbligo assicurativo relativo agli amministratori e ai soci operanti all’interno dell’azienda. Pare utile porre l'attenzione su tale nota di prassi, in quanto le indicazioni in essa contenute potranno risultare di grande utilità per le valutazioni delle imprese in merito agli obblighi nei confronti dell'istituto. Infatti, se da una parte sicuramente la valutazione preventiva all’inizio del rapporto sarà dedicata alla vera e propria attività che il socio o l’amministratore andrà a svolgere in azienda, dall'altra una valutazione dei rapporti già in atto potrebbe offrire possibili riduzioni del costo del lavoro relativamente a futuri esercizi, posto che anche la gestione dei soggetti già iscritti potrà essere modificata alla luce delle nuove indicazioni. Nel merito, si deve considerare l'importante inversione di tendenza relativamente ai requisiti richiesti per la soggezione all'obbligo assicurativo. Considerato il variare dell’orientamento giurisprudenziale, l’Istituto specifica che ad oggi l‘obbligo sorge esclusivamente qualora detti soggetti svolgano attività manuale, oppure risultino inquadrati quali lavoratori dipendenti. La posizione di semplice socio a amministratore con attività di sovraintendenza del lavoro altrui non presenta alcun rilievo a fini assicurativi. Considerato che per la copertura dei lavoratori dipendenti anche in precedenza non sorgeva dubbio alcuno, per la definizione di attività manuale risulta necessaria un’analisi più accorta. Si considera infatti attività manuale quella svolta “con carattere di professionalità ed abitualità, a contatto con la macchina o l’attrezzatura pertinente l’oggetto dell’impresa”. Invero, nel caso in esame, l’attività svolta dalla società ricorrente non prevedeva l’uso di macchine di alcun tipo e né si veniva a configurare alcun rapporto di lavoro subordinato. Pertanto può essere accolto il ricorso promosso da parte ricorrente. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, la causa va decisa bei termini indicati in dispositivo. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza a carico di parte resistente.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso; 2) e per l’effetto annulla l’accertamento di cui al verbale n. 201400076 del 10.06.2014 e il successivo certificato assicurativo del 1.9.2014; 3) condanna l’INAIL, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore dell’avv. Omissis, nella qualità di procuratore antistatario di parte ricorrente, che liquida in € 600,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura di legge.
Frosinone, 7.7.2015
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Zaira Novella