20.2.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/20




REGOLAMENTO (UE) N. 141/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2013

che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull’indagine europea sulla salute (EHIS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/



 



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:





(1)

Il regolamento (CE) n. 1338/2008 stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.






(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, sono necessarie misure di attuazione per definire i dati e i metadati da fornire sullo stato di salute, sui determinanti della salute e sull’assistenza sanitaria oggetto dell’allegato I di tale regolamento e per stabilire i periodi di riferimento e la periodicità di trasmissione dei dati.






(3)

Tali dati rappresentano la base minima di dati statistici che dovrebbe consentire un migliore monitoraggio dei programmi dell’Unione in ambito sanitario e delle sue politiche in materia di inclusione sociale e protezione sociale, disuguaglianze nella salute e invecchiamento in buona salute.






(4)

I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) devono essere trattati in conformità al principio del segreto statistico, come definito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (2), e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).






(5)

È stata effettuata e valutata un’analisi costi/benefici conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2008. L’analisi ha dimostrato che la disponibilità di dati a livello dell’Unione tra loro confrontabili potrebbe rivelarsi molto utile per le decisioni in materia di sanità e di politiche sociali e per scopi scientifici. L’uso di strumenti comuni consentirebbe di disporre di dati coerenti tra i vari paesi, anche se i relativi costi varierebbero in funzione del grado di integrazione delle variabili richieste e delle metodologie delle attuali indagini a livello nazionale.






(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Sistema statistico europeo,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Le statistiche europee basate sull’Indagine europea sulla salute (European Health Interview Survey — EHIS) riguardano lo stato di salute, l’assistenza sanitaria e i determinanti della salute, nonché le caratteristiche sociodemografiche della popolazione di 15 anni e più.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «famiglia»: una persona che vive sola o un gruppo di persone che vivono insieme nella stessa unità abitativa e condividono le spese, in particolare per l’acquisto comune dei prodotti di prima necessità. La definizione non comprende i membri di convivenze come ospedali, case di cura o di riposo, carceri, caserme, istituzioni religiose, pensioni o case dello studente;

2) «dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee a fini ricreativi, di vacanza, visita ad amici e parenti, affari e motivi professionali, cure mediche o pellegrinaggi religiosi oppure, in mancanza, il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri.

Sono considerate come dimoranti abitualmente nell’area geografica in questione soltanto le persone:





a)

che hanno vissuto nel luogo di dimora abituale per un periodo continuativo di almeno 12 mesi prima della data di riferimento; oppure






b)

che si sono stabilite nel luogo di dimora abituale durante i 12 mesi precedenti la data di riferimento con l’intenzione di rimanervi per almeno un anno.


Laddove le circostanze di cui alla lettera a) o b) non possano essere determinate, per «residenza abituale» si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;

3) «microdati»: osservazioni o misurazioni non aggregate di caratteristiche di singole unità;

4) «metadati»: dati che definiscono e descrivono altri dati e processi di produzione statistica.

Articolo 3

Dati richiesti

1. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) i microdati indicati nell’allegato I.

2. Tali microdati si basano su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale.

3. Al fine di conseguire un elevato livello di armonizzazione dei risultati dell’indagine tra i paesi, la Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, propone raccomandazioni e linee guida metodologiche e operative in merito al campionamento e all’attuazione dell’indagine sotto forma di un «manuale dell’Indagine europea sulla salute basata su interviste» corredato di un questionario tipo.

4. La dimensione minima effettiva del campione, calcolata sulla base di un campionamento casuale semplice, è precisata nell’allegato II. Fattori di ponderazione vengono calcolati per tener conto della probabilità di selezione delle unità, delle mancate risposte e, se necessario, per adeguare il campione a dati esterni relativi alla distribuzione degli individui nella popolazione obiettivo.

5. Le piccole porzioni di territorio nazionale comprendenti non più del 2 % della popolazione nazionale dei rispettivi Stati membri e i territori nazionali elencati nell’allegato III sono esclusi.

Articolo 4

Anno e popolazione di riferimento

1. L’anno di riferimento è il 2013, il 2014 o il 2015.

2. La popolazione di riferimento è costituita dalle persone di 15 anni e più che vivono nelle famiglie residenti nel territorio dello Stato membro interessato al momento della rilevazione dei dati.

3. La rilevazione dei dati avviene su un arco di tempo di almeno tre mesi comprendente almeno uno dei mesi della stagione autunnale (settembre-dicembre).

Articolo 5

Metadati di riferimento

1. I metadati di riferimento relativi alla qualità sono trasmessi secondo lo standard del Sistema statistico europeo specificato dalla Commissione (Eurostat) e concordato con gli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono questi metadati alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla trasmissione dei microdati.

Articolo 6

Trasmissione di microdati e di metadati di riferimento alla Commissione (Eurostat)

1. Gli Stati membri trasmettono i microdati definitivi, convalidati e ponderati e i metadati di riferimento relativi alla qualità richiesti dal presente regolamento secondo uno standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat). I microdati e i metadati di riferimento relativi alla qualità sono trasmessi utilizzando il punto di ingresso unico.

2. I microdati sono resi disponibili entro il 30 settembre 2015 o entro nove mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionali nel caso in cui l’indagine sia condotta oltre il dicembre 2014.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013


Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

(2) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

 

 


 

 

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