Tipologia: CCNL
Data firma: 27 giugno 1991
Validità:1.09.1990 - 31.12.1993
Parti: Fism e Cisl scuola, Sindacato Nazionale Scuola Cgil, Uil Scuola, Snals
Settori: Servizi, Istruzione privata, Materne
Fonte: CNEL

Sommario:

 I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamento di qualifica e mansioni promiscue
Art. 7 - Composizione delle sezioni
III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 11 - Reimpiego
IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 12 - Retribuzione mensile
Art. 13 - Prospetto paga
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Minimi retributivi
Art. 16 - Indennità di contingenza
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 18 - Determinazione della quota oraria
Art. 19 - Sostituzione dei lavoratori assenti
Art. 20 - Trattamento previdenziale
Art. 21 - Vitto
V - Durata del lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro e calendario scolastico
Art. 23 - Lavoro notturno festivo e straordinario
Art. 24 - Ferie
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 25 - Assenze per malattia
Art. 26 - Riposo settimanale
Art. 27 - Congedo matrimoniale
Art. 28 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 29 - Servizio militare
Art. 30 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 31 - Permessi per concorsi, esami e corsi di aggiornamento
Art. 32 - Aspettativa
Art. 33 - Permessi per gravi motivi
Art. 34 - Permessi non retribuiti
 VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 35 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età
Art. 37 - Licenziamento
Art. 38 - Restituzione documenti
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto T.F.R.
VIII - Regolamento d' istituto e norme disciplinari
Art. 40 - Regolamento interno
Art. 41 - Doveri del lavoratore
Art. 42 - Norme disciplinari
Art. 43 - Diritti sindacali
Art. 44 - Assemblee
Art. 45 - Ritenute sindacali
Art. 46 - Permessi Sindacali
X - Disposizioni finali e transitorie
Art. 47 - Condizioni di maggior favore
Art. 48 - Conciliazione
Art. 49 - Rinvio alle leggi
Art. 50 - Personale religioso
Art. 51 - Tempo parziale
XI - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 52 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 53 - Facoltà del lavoratore di adire l' autorità giudiziaria
Accordo sindacale per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro - L. 863/84
Progetto di formazione e lavoro per le scuole materne private aderenti alla Fism
Relazioni sindacali
Compiti delle Commissioni Paritetiche
Composizione delle controversie
Composizione delle Commissioni regionali e nazionali
Legge 18-4-1962, n. 230 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Legge 15-7-1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali
Legge 20-5-1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell' attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge 30-12-1971, n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri
DPR 25-11-1976 n. 1026 Regolamento di esecuzione della L. 30-12-1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri
Legge 29-5-1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Legge 28-2-1987, n. 56 Norme sull' organizzazione del mercato del lavoro
Legge 11-5-1990 n. 108 Disciplina dei licenziamenti individuali

Il giorno 27-6-1991, in Roma tra la Fism (Federazione Italiana Scuole Materne); e la Cisl scuola; il Sindacato Nazionale Scuola Cgil; la Uil Scuola; il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola (Snals); è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole gestite dagli enti aderenti alla Fism.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica al personale dipendente delle scuole materne gestite da enti, da privati e da enti morali aderenti e rappresentati dalla Fism, ivi comprese le Ipab, per quanto compatibile con le norme di legge.
La presente normativa può applicarsi anche ad altri istituti non associati alla Fism a condizione che accettino integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta portata a conoscenza delle parti contraenti tramite raccomandata A.R.
Il CCNL è applicabile anche per i rapporti di lavoro concernenti attività similari ad istruzione scolare e prescolare, rivolta ai bambini (es. colonie estive e soggiorno).
Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne salvo che sia già in atto l’applicazione di altro Contratto Nazionale di Lavoro più favorevole ai lavoratori.

V - Durata del lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro e calendario scolastico
L’orario di lavoro per il personale appartenente ai livelli I-II-III-V è di 37 ore settimanali. Tale misura sarà raggiunta secondo le seguenti scansioni:
38 ore a decorrere dal 1-9-1991;
37 ore a decorrere dal 1-9-1992.
Per il personale appartenente al IV livello l’orario di lavoro è di 34 ore settimanali a decorrere dal 1-9-1991 e di 33 ore settimanali a decorrere dal 1-9-1992.
L’orario di cui ai commi precedenti è comprensivo delle ore di insegnamento e degli obblighi connessi all’attività relativa al funzionamento della scuola.
Al fine di garantire l’estensione temporale del servizio, la scuola può richiedere di svolgere fino ad un massimo di 35 ore settimanali e l’insegnante è tenuto a prestarle.
Tali ore verranno recuperate, sentiti i lavoratori:
a) come permessi retribuiti, anche conglobati;
b) in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie;
c) mediante la corresponsione di una maggiorazione oraria del 50 per cento della paga base, per un massimo di 10 mesi di effettiva attività didattica nel corso dell’anno scolastico. Le ore di servizio eccedenti le 35 ore settimanali sono da considerare straordinarie e come tali retribuite ai sensi del successivo art. 23.
L’attività didattica si articola su 10 mesi all’anno.
Durante il periodo estivo al di fuori delle ferie ordinarie il personale potrà essere impegnato solamente in attività di programmazione e di aggiornamento nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.
[…]
Il recupero delle ore per corsi di aggiornamento promossi dalla scuola ed effettuati durante la normale settimana di attività didattica fuori del normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali, avverrà di comune intesa tra lavoratore e scuola secondo le seguenti modalità:
a) come permessi retribuiti, anche conglobati;
b) in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie;
c) mediante la corresponsione di una indennità giornaliera di L. 10.000.

Art. 23 - Lavoro notturno festivo e straordinario
[…]
Al personale del I, II, III livello può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annuali.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente contratto.
Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente contratto deve essere autorizzato dal Direttore o coordinatore.
Per ciascuna ora di lavoro ordinario, prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene corrisposta la seguente maggiorazione della quota oraria di retribuzione:
- lavoro notturno 25 per cento;
- lavoro festivo 50 per cento.
[…]

VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 26 - Riposo settimanale

Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale, normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno, da concordare tra il dipendente e il datore di lavoro.

Art. 28 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

VIII - Regolamento d’istituto e norme disciplinari
Art. 40 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all’atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente Contratto e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 44 - Assemblee
In relazione a quanto previsto all’art. 20 della legge 300/70, anche le OO.SS. provinciali e nazionali firmatarie del presente CCNL hanno facoltà di indire assemblee in orario di lavoro nel limite massimo di 6 ore per anno scolastico. Dette assemblee potranno svolgersi, in accordo con l’ente gestore nell’istituto e/o scuola; in mancanza di detto accordo le assemblee di cui sopra si svolgeranno fuori sede. […]

X - Disposizioni finali e transitorie
Art. 49 - Rinvio alle leggi

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge del 20-5-1970, n. 300 sullo statuto dei lavoratori, nella legge 15-7-1966, n. 604, nella legge 11-5-1990 n. 108, nella legge 29-12-1990, n. 407 e nelle altre leggi sul lavoro, applicabili indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Relazioni sindacali
Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l’autonomia di valutazione e d’intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie oggetto di informazione, concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore.
Le parti, facendosi carico di orientare l’azione dei propri rappresentanti e nell’intento di ricercare coerenze di comportamento, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell’occupazione mediante il ricorso a forme di collaborazione introdotte dalla precedente legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione lavoro, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di sperimentare per la vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si articola in tre livelli operativi:
- Commissione Paritetica Nazionale;
- Commissione Paritetica Regionale;
- Contratti formazione/lavoro.
Compiti delle Commissioni Paritetiche
La Commissione Paritetica costituisce a tutti i livelli l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle organizzazioni stipulanti l’aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente accordo per:
1) esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore scuola privata religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di Formazione Lavoro;
2) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
3) individuare, eventualmente necessarie, figure professionali non previste nell’attuale classificazione;
4) verificare la conformità dei progetti allo schema dell’accordo nazionale relativo ai contratti di formazione/lavoro come previsto ai capitoli successivi;
5) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato.
Le Segreterie delle Commissioni Paritetiche hanno sede presso un istituto aderente alla Fism ovvero, a livello regionale, presso la scuola indicata dalla Fism.
La Fism provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
Le Commissioni Paritetiche si riuniscono su istanza presentata dalla Associazione, o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente accordo.
La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
Le Commissioni prima di deliberare, possono convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomento.
Le deliberazioni delle Commissioni Paritetiche sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi.
In caso di non accordo solo per quanto previsto ai punti 2-4 può essere richiesto un ulteriore confronto in Commissione Paritetica Nazionale anche con la presenza di componenti la Commissione Regionale.
In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica Nazionale, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale.
Tutti i verbali delle Commissioni territoriali devono essere inviati alla Commissione Nazionale.
Composizione delle Commissioni regionali e nazionali
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica, le parti convengono quanto segue:
- l’Organismo sarà formato complessivamente da otto membri nominati pariteticamente nelle singole regioni dalla Fism, da una parte, e dalle Organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil Scuola- Snals dall’altra;
- L’Organismo è convocato dal Presidente anche su richiesta di una delle due componenti con le modalità che lo stesso Organismo si darà.
È presieduto, a turni semestrali, alternativamente da un membro nominato dalla Fism e dalle Organizzazioni sindacali;
- l’Organismo stabilisce il proprio metodo di lavoro;
- l’Organismo decide all’unanimità;
- può porre all’ordine del giorno altri argomenti non previsti dal presente accordo ma accettati dalle parti.