LETTERA CIRCOLARE

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Partenza - Roma, 07/10/2015
Prot. 37/0016494/ MA008.A001.1476

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro

All’INPS
Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa

INAIL
Direzione Centrale Rischi

e p. c.

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo


Oggetto: D.Lgs. n. 151/2015 recante "diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità" - indicazioni operative sul regime intertemporale.

Si ritiene opportuno, nelle more dell'emanazione delle prime indicazioni operative sulla nuova disciplina della c.d. maxisanzione per lavoro “nero” introdotta dall'art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre u.s., fornire i seguenti chiarimenti sul regime intertemporale.

In particolare, si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 689/1981, tale disciplina trova applicazione agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Pertanto, per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre u.s., si applica l'apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (c.d. maxisanzione affievolita).

Alle medesime condotte non si applica inoltre la procedura di diffida introdotta dall’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, in considerazione dei suoi contenuti sostanziali riferiti, in particolare, al mantenimento in servizio per almeno tre mesi del lavoratore irregolare.

Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, stante la natura permanente dell'illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, all'intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida.

Si rammenta inoltre che per tali fattispecie non troveranno altresì applicazione le sanzioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 276/2003 relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Danilo Papa)