Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 10 giugno 2015, n. 24576 - Termine per il pagamento dell'oblazione: inapplicabile la sospensione feriale





Fatto

Con sentenza emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna il GIP presso il Tribunale di Napoli dichiarava C. G. responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 26 e art. 77, lett. a) perchè in qualità di legale rappresentante della CMR società Coop a.r.s. con cantiere allestito in (OMISSIS), consentiva la realizzazione di impalcati posti sul ponteggio privi di parapetto, installava nei vani ascensori un ponteggio realizzato in assenza di progetto e di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 32 e art. 77, lett. c) perchè sempre quale legale rappresentante della suddetta ditta consentiva la realizzazione di ponteggi metallici nei vani corsa ascensori in assenza di progetto. Concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 1.200,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione muovendo le seguenti doglianze.

Innanzitutto la difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., comma 3 così come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 1 per contrasto con l'art. 3 Cost. A detta della difesa, infatti, la previsione legislativa appena menzionata determinerebbe una lesione del testo costituzionale consentendo l'appello in caso di proscioglimento e precludendolo, invece, nel caso di condanna alla sola pena dell'ammenda. In altre parole, nota la difesa, appare del tutto irragionevole che il condannato alla pena dell'ammenda non possa avvalersi di quel secondo grado di giudizio di merito che, per converso, potrebbe richiedere se fosse stato assolto in presenza di nuove prove decisive.

Ciò premesso la difesa ha fondato il ricorso sui seguenti motivi:

1) Irrilevanza ai fini del perfezionamento del procedimento estintivo di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994 del ritardo nel pagamento dell'oblazione se esso avvenga comunque prima della comunicazione all'AG da parte dell'organo accertatore del mancato pagamento (a mente di tale norma infatti: Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonchè l'eventuale pagamento della predetta somma. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne da comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione).

2) Applicabilità al termine di 30 giorni per il pagamento dell'oblazione D.Lgs. n. 758 del 1994, ex art. 21 della sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1.

In sostanza la difesa afferma che vi sarebbe stata estinzione del reato secondo quanto previsto dall'art. 21 cit. D.Lgs. avendo l'imputato non solo provveduto ad eliminare tempestivamente le violazioni sopra menzionate ma anche avendo effettuato il pagamento seppur in lieve ritardo ma comunque prima della comunicazione all'Autorità giudiziaria del mancato pagamento. Sostiene, inoltre, la difesa che in realtà non vi sarebbe neppure stato un ritardo nel pagamento in quanto al suddetto termine di 30 giorni previsto per il pagamento dell'oblazione si doveva applicare la sospensione del termine feriale L. n. 742 del 1969, ex art. 1 trattandosi di un termine endoprocedimentale e non extraprocedimentale.

Diritto

Innanzitutto occorre rilevare la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., comma 3 per contrasto con l'art. della Costituzione nella parte in cui dispone l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda in quanto l'impossibilità di appellare siffatte sentenze non lede nè il diritto di difesa nè quello di parità di trattamento dell'imputato. Difatti è sempre garantito con il ricorso per Cassazione il riesame della vicenda processuale, non trovando d'altro canto il doppio grado di giurisdizione garanzia nel sistema costituzionale. Inoltre a ben vedere uguale trattamento è riservato a situazioni similari, mentre per evenienze diverse (es. contravvenzioni punite con l'arresto e delitti) è previsto un diverso trattamento (e la possibilità di appello) (V. Corte Cost. 0062 del 15.4.81 - 0080 del 26.1.88).

Nè si può ritenere sussistente una disparità di trattamento in relazione alla possibilità riconosciuta al prosciolto di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento (seppur in presenza di nuove prove decisive) trattandosi di situazione ontologicamente diverse. Nel caso di proscioglimento, infatti, l'interessato può conservare un legittimo interesse all'effettivo accertamento della sua innocenza ed estraneità ai fatti che non ricorre, invece, in caso di condanna (e quindi di accertamento della reità al di la di ogni ragionevole dubbio) seppur per una contravvenzione che comporta la sola ammenda.

Anche il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, ha provveduto al pagamento della somma di 1.291,14 Euro,a lui richiesta nel verbale di sopralluogo del 12 luglio 2007, oltre il termine di 30 giorni previsto dalla normativa antinfortunistica e precisamente in data 6 settembre; cioè con ben 25 giorni di ritardo. Di conseguenza, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto mancante una delle due condizioni necessarie per il verificarsi dell'effetto estintivo di cui all'art. 21 cit. D.Lgs.: l'osservanza delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza ed il pagamento della sanzione. In altri termini, per la realizzazione dell'effetto estintivo il contravventore deve prima eliminare la violazione, secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza e, poi, una volta accertato l'adempimento delle prescrizioni, deve provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di gg. 30.

Termine che, come più volte ribadito da questa stessa Corte, ha natura perentoria e non ordinatoria (vedi expluris Cass. Sez. 3 n. 773/2014).

L'inosservanza dell'una o dell'altra condizione impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo. Tale interpretazione, più avallata da questa Corte trova conferma nella formulazione dell'art. 24, comma 2 in base al quale il P.M. richiede l'archiviazione, se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1, ossia se l'adeguamento alle prescrizioni è avvenuto nei termini e se il contravventore ha provveduto al pagamento previsto dall'ari. 21, comma 2.

Peraltro a nulla rileva che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da esplicite sanzioni di decadenza o di inammissibilità, perchè, da un lato, tutto il procedimento di estinzione appare chiaramente improntato a passaggi successivi con caratteri di perentorietà, dall'altro, la mancata previsione discende dalla natura stessa della procedura di precondizione negativa dell'azione penale (nel senso che questa non viene esercitata solo se si sia perfezionata, in tutti i suoi estremi, la procedura di estinzione).

A tale conclusione conducono, del resto, anche le considerazioni del carattere eccezionale della trasformazione di un illecito da penale in amministrativo e della complessiva ratio della fattispecie estintiva che, oltre che fondata sull'esigenza del sollecito ripristino delle condizioni di sicurezza sui posti di lavoro, ha anche chiari intenti deflativi. Tali considerazioni inducono a ribadire il principio in base al quale nei casi in cui, per la minore gravità degli illeciti commessi e/o anche per altri motivi connessilo Stato rinuncia a perseguire il colpevole consentendogli di provocare l'estinzione del reato con l'adempimento dell'obbligazione amministrativa, la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo può essere ammessa, appunto per il suo carattere eccezionale, solo se attuata nei termini previsti e, comunque, prima del processo, ma non più quando lo Stato, di fronte all'inerzia dell'interessato, ha ripreso il suo potere - dovere di perseguirlo.

Proprio per questo non può operare nel caso di specie, come vorrebbe il ricorrente, il regime di sospensione del periodo feriale, in quanto il prescritto termine, fissato per assolvere al pagamento, non ha natura processuale (difatti la procedura di estinzione si colloca prima dell'azione penale; tra le altre Cass. Sez. 3, n. 44956/2007).

Tanto premesso la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata ed il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale e dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2015