Categoria: 1992
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Tipologia: CCNL
Data firma: 10 dicembre 1992
Validità: 01.07.1992 - 30.09.1995
Parti: Organizzazioni datoriali e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Studi professionali
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Parte I Sistema di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale

Art. 1
Art. 2
Art. 3 - Osservatorio nazionale
Art. 4 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Art. 4 bis - Tutela delle lavoratrici
Art. 5 - Commissione paritetica nazionale
Art. 6
Titolo II Mercato del lavoro
Art. 7
Titolo III Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 8
Titolo IV Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 9
Art. 10 - Procedure
Titolo V Diritti sindacali
Art. 11
Titolo VI Distribuzione contratto - Funzionamento delle relazioni sindacali
Premessa
Art. 12 - Distribuzione contratto
Art. 13 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Parte II Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I Sfera di applicazione

Art. 14
Titolo II Classificazione del personale
Art. 15
Titolo III Assunzione
Art. 16
Art. 17
Titolo IV Periodo di prova
Art. 18
Titolo V Apprendistato
Art. 19 - Premessa
Art. 20 - Sfera di applicazione
Art. 21 - Età per assunzione
Art. 22 - Assunzione
Art. 23 - Periodo di prova
Art. 24 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 25 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 26 - Doveri dell' apprendista
Art. 27 - Trattamento normativo
Art. 28 - Trattamento economico
Art. 29 - Durata dell' apprendistato
Art. 30 - Durata dell' apprendistato nell' area professionale medico-sanitaria
Art. 31 - Rinvio alla legge
Titolo VI Tempo parziale
Art. 32 - Rapporto a tempo parziale
Art. 33 - Genitori di portatori di handicap
Art. 34 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 35 - Riproporzionamento
Art. 36 - Quota giornaliera della retribuzione
Art. 37 - Quota oraria della retribuzione
Art. 38 - Festività
Art. 39 - Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Art. 40 - Ferie
Art. 41 - Lavoro supplementare
Art. 42 - (Mensilità supplementari 13ma e premio ferie)
Art. 43 - Preavviso
Art. 44 - Condizioni di miglior favore
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Titolo VIII Lavoro straordinario
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Titolo IX Riposo settimanale e festività
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Titolo X Ferie
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Titolo XI Assenze, congedi e permessi
Art. 60
Art. 61
Art. 62
 Titolo XII Chiamata alle armi
Art. 63
Art. 64
Titolo XIII Missioni, trasferte e trasferimento
Art. 65
Art. 66
Titolo XIV Malattie e infortuni
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Titolo XV Gravidanza e puerperio

Art. 76
Art. 77
Art. 78
Titolo XVI Sospensione dal lavoro
Art. 79
Titolo XVIII Anzianità convenzionale
Art. 81
Titolo XVII Anzianità di servizio
Art. 80
Titolo XIX Passaggi di qualifica
Art. 82
Titolo XX Scatti di anzianità
Art. 83
Titolo XXI Trattamento economico
Art. 84
Art. 84 bis
Art. 84 ter - Adeguamenti retributivi
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Titolo XXII Mensilità supplementari
Art. 88
Art. 89
Titolo XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Titolo XXIV Norme disciplinari
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Titolo XXV Divise e attrezzi
Art. 103
Titolo XXVI Condizioni di miglior favore
Art. 104
Titolo XXVII Decorrenza e durata del contratto
Art. 105
Titolo XXVIII Archivio contratti
Art. 106
Parte III Allegati
Premessa
Allegato 1 (Riferimento Parte Prima, Titolo II, Art. 7, lettera C - CFL) - Consilp
Allegato 2 (Riferimento Parte Prima, Titolo VI) - Consilp
Allegato 1 (Riferimento Parte Prima, Titolo II, Art. 7, lettera C - CFL) - Cipa
Allegato 2 (Riferimento Parte Prima, Titolo VI) - Cipa
Allegato 3 - Cipa
Allegato 4 - Cipa
Allegato 5 - Cipa
Verbale di ratifica (Consilp) 10-12-1992
Verbale di ratifica (Cipa) 10-12-1992
Verbale di ratifica (Amdi) 20-4-1993
Protocollo aggiuntivo al CCNL: Cipa/OO.SS. 16-4-1993, ratificato presso il Ministero del Lavoro il 10-12-1992
Comunicato congiunto della Associazione Italiana Odontoiatri (AIO) e delle Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil redatto in sede AIO in data 5-2-1993
Verbale di incontro AIO/OO.SS. in applicazione del comunicato congiunto del 5-2-1993
Verbale di riunione
Protocollo d' intesa Anisap/OO.SS. 8-6-1993
Convenzione per la distribuzione del CCNL e il funzionamento delle commissioni previste dallo stesso

L’Anno 1992, il giorno 10 dicembre
Tra Unione Consulenti del Lavoro, Federazione Nazionale Sindacati Consulenti del Lavoro, Associazione Nazionale Consulenti del lavoro, Federazione Nazionale delle associazioni Sindacali Notariali- Federnotai, Libera Associazione Dottori Commercialisti, Sindacato Nazionale Dottori Commercialisti, Sindacato Nazionale Avvocati-Federavvocati, Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti, Istituto Nazionale Revisori Ufficiali dei Conti, quali datori di lavoro, assistiti dalla Consilp (Confederazione Sindacale Italiana Liberi Professionisti)-Confprofessioni e la Filcams-Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo Servizi), la Fisascat-Cisl (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo), la Uiltucs-Uil (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi),
Visti
Il CCNL 20-12-1978 e le successive modifiche ed integrazioni; il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato il 12-5-1983 e il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato il 25-7-1988 alla presenza e con la partecipazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, quale rinnovo il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli studi professionali composto di: III parti, di 34 titoli, di 106 articoli, di 2 allegati e della documentazione di riferimento

Tra la Cipa - Confederazione italiana dei professionisti e artisti, Professioni Legali, Professioni Tecniche, Professioni Sanitarie, Professioni Economico Amministrative, Professioni Specializzate, Operatori dell’Opinione Pubblica, Operatori dell’Investigazione, Informazione e Sicurezza (Federpol), Professioni dell’Insegnamento, Professioni Artistiche, Culturali e Scientifiche e la Filcams-Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo Servizi), la Fisascat-Cisl (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo), la Uiltucs-Uil (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi),
Visti
i Contratti Nazionali di Lavoro del 1953, 1968, e 1978 e successive modificazioni ed integrazioni e i relativi Accordi Nazionali di rinnovo e di aggiornamento stipulati a Roma presso la sede della Cipa in data 8-3-1983 e 21-6-1983 e quello di rinnovo siglato il 21-1-1988 alla presenza e con la partecipazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si è stipulato quale rinnovo il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli studi professionali composto di III parti, di 34 titoli, di 106 articoli, di 5 allegati e della documentazione di riferimento.

Premessa
Le parti si danno atto della assoluta specificità del comparto delle libere professioni e dei servizi professionali e riconoscono che tale comparto non può in alcun modo essere assimilato od equiparato ad altri comparti economici e/o contrattuali.
Le parti a conferma di quanto sottoscritto in tema di "Diritti di informazione e Relazioni Sindacali" nel CCNL del 25-7-1988 convengono di consolidare e migliorare le relazioni sindacali attraverso la definizione di un sistema che favorisca corretti e proficui rapporti tra le parti tesi a contribuire allo sviluppo ed al ruolo del settore sia sotto l’aspetto economico/produttivo, sia sotto l’aspetto occupazionale.
Le parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni datoriali degli Studi Professionali e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano di perseguire tale intendimento/obiettivo mediante la costituzione di strumenti bilaterali finalizzati ad una gestione attiva e dinamica del CCNL e per affrontare problematiche di rilevante interesse relative alle tendenze qualitative e quantitative dell’occupazione e al ruolo delle attività professionali nell’economia nazionale ed europea.
[…]

Parte I Sistema di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1

Consilp - Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre la Consilp-Confprofessioni e le OO.SS. nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Cipa - Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre la Confederazione Cipa e le OO.SS. nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e di riorganizzazione dei vari comparti professionali o di sottosettori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazione e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, ivi compreso l’utilizzo dell’apprendistato, con particolare riferimento all’occupazione giovanile anche a seguito dell’introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro, nonché l’andamento dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la legge n. 125 del 10-4-1991, e la Raccomandazione CEE 13-12-1984;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti o dei sottosettori omogenei nonché la prevedibile evoluzione degli stessi;
e) i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle Libere Professioni, anche alla luce dei problemi connessi all’attuazione della Direttiva 89/48 CEE recepita nel DL 27-1-1992 n. 115;
f) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
g) la eventuale costituzione degli Enti Bilaterali territoriali.

Art. 2
Le parti per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella Premessa e nel precedente art. 1, Titolo I, Parte Prima del presente contratto concordano sull’opportunità di istituire l’Osservatorio Nazionale.
L’Osservatorio Nazionale istituisce al suo interno e fra i suoi membri il gruppo di lavoro per le Pari Opportunità e la Commissione Paritetica Nazionale.
Consilp
L’Osservatorio Nazionale è composto da 6 membri dei quali 3 designati dalla Consilp- Confprofessioni e 3 designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil.
CIPA
L’Osservatorio Nazionale è composto da 6 membri dei quali 3 designati dalla Confederazione Cipa e 3 designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Art. 3 - Osservatorio nazionale
L’Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari comparti professionali, o dei sottosettori strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all’art. 1, Titolo I, Parte Prima del presente contratto;
b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dalle organizzazioni aderenti sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato;
d) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di studio curandone l’analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) svolge le funzioni previste all’art. 7 lettera C (contratti formazione e lavoro), Titolo II, Parte Prima, e all’art. 19, (apprendistato) Titolo V, Parte Seconda del presente contratto;
g) in relazione a processi di innovazione tecnico-organizzativa individua figure professionali non previste dall’attuale classificazione (compreso lo studio dell’applicabilità della legge 190/85);
h) sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.

Art. 4 bis - Tutela delle lavoratrici
Le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della Risoluzione CEE 20-5-1990(1) e della raccomandazione CEE 92 c 27/04 del 27-11-1991(2), misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, al fine dell’effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Il gruppo di lavoro per le Pari Opportunità, di cui all’art. 2, Titolo I, Parte Prima, del presente contratto è deputato ad elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica positiva appropriata sulla materia, tenuto conto di quanto elaborato dalla Commissione della CEE nella raccomandazione sopra citata.

Art. 5 - Commissione paritetica nazionale
A) La Commissione Paritetica Nazionale esamina tutte le controversie di interpretazione e applicazione del presente CCNL, opera in Roma presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
La Commissione sarà istituita sulla base di quanto previsto all’art. 2, Titolo I, Parte Prima, del presente contratto con regolamentazione da concordarsi.
B) Alla Commissione potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo. In pendenza di procedure presso la Commissione, le Organizzazioni Sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 giorni.
C) La Commissione Paritetica Nazionale provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. All’atto della presentazione dell’istanza, di cui al punto B, la parte interessata alla Commissione Paritetica Nazionale presenta tutti gli elementi utili all’esame della controversia.
La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 CPC e 2113, quarto comma CC, come modificati dalla legge 11-8-1973, n. 533.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.

Art. 6
Per l’espletamento di quanto previsto dagli artt. 2 - 3 - 4 - 4 bis - 5 del Titolo I, Parte Prima del presente contratto, si applicano le procedure di seguito indicate.
Entro 30 giorni dalla ratifica del CCNL le parti designeranno i rispettivi membri per la costituzione dell’"Osservatorio nazionale" il quale annualmente, di norma nel 2o semestre, riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto. Inoltre tre mesi prima della scadenza contrattuale presenterà alle parti un rapporto conclusivo.

Parte I Sistema di relazioni sindacali
Titolo II Mercato del lavoro
Art. 7

[…]
Al riguardo e con tali fini le parti convengono:
A) Formazione professionale
Le parti, tenendo conto dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell’armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio, considerano la formazione professionale una risorsa imprescindibile per lo sviluppo del settore e per il consolidamento dell’occupazione.
A tal fine convengono di definire congiuntamente programmi formativi, da svolgere anche tramite i fondi comunitari, finalizzati a:
1) analisi delle problematiche strutturali connesse all’attività della libera professione;

3) diffusione delle competenze tecnologiche;

5) valorizzazione delle risorse umane, con particolare riguardo alla manodopera giovanile, femminile ed extracomunitaria.
I progetti formativi, definiti dalle parti a livello nazionale, anche con l’apporto degli Ordini professionali, dovranno avere un’applicazione a livello di singolo studio professionale secondo quanto stabilito dall’art. 1 lettera C), Titolo I, Parte Prima del presente contratto definendo nella sede scelta le modalità applicative.
[…]

Titolo III Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 8
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le parti convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.

Parte II Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I Sfera di applicazione
Art. 14

Consilp - Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra tutti gli Studi Professionali, anche se gestiti in forma associata, in forma di società professionale, ove consentita dalla legge, in forma di società fra professionisti e il relativo personale dipendente.
Il Contratto Collettivo si applica agli Studi Professionali, come sopra definiti, appartenenti alle seguenti categorie: avvocati e procuratori legali, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, medici, medici odontoiatri, notai, ragionieri, revisori contabili.
Cipa - Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra tutti gli Studi Professionali, anche se gestiti in forma associata, in forma di società professionale, ove consentita dalla legge, in forma di società fra professionisti e il relativo personale dipendente.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente CCNL:
a) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli, o elenchi speciali, che svolgono negli studi autonoma attività professionale;
b) i laureati o i diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio professionale (praticanti, coadiutori notarili, ecc.) esclusivamente in attesa di conseguire l’abilitazione all’esercizio della rispettiva professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi professionali.

Titolo V Apprendistato
Art. 21 - Età per assunzione

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17-10-1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi dell’art. 8 della legge 31-12-1962, n. 1859.

Art. 25 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nel suo studio, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 24 ore annue;
d) di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell’apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell’addestramento.

Art. 26 - Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 31 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori degli Studi Professionali in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 45

La durata normale dell’orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dello studio, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
L’orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in quest’ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà entro le ore 13 del sabato.
In considerazione dell’estrema variabilità delle esigenze dei professionisti aderenti al presente contratto l’orario settimanale di lavoro potrà assumere le seguenti articolazioni alternative:
1) 40 ore settimanali
In questo caso la riduzione dell’orario di lavoro sarà di 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante riposi aggiuntivi retribuiti, o ferie, della durata di 8 o 4 ore da collocarsi in periodi da concordare nei singoli studi professionali.
2) 38 1/2 ore settimanali
Ove ci sia accordo con i dipendenti dello Studio, potrà essere adottato l’orario settimanale di 38 1/2 ore con il concorso delle 40 ore derivanti dalla riduzione dell’orario annuale e delle 32 ore relative alle ex festività abolite nonché dell’ulteriore riduzione di 32 ore annuali. Ciò consentirà la fruizione di 26 ore di permessi individuali supplementari retribuiti in gruppi di 8 oppure 4 ore.

Art. 47
La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un’ora.
L’orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della legge 26-4-1934, n. 653 e della legge 29-11-1961, n. 1325.

Titolo VIII Lavoro straordinario
Art. 48
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.
[…]

Titolo IX Riposo settimanale e festività
Art. 51

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Art. 53
[…]
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.

Titolo XIV Malattie e infortuni
Art. 70

Gli studi professionali sono tenuti ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 74
A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
[…]
Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia stata dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, assistito a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28-2-1953, n. 86.
[…]

Art. 75
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 76

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 77
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dallo studio professionale.
[…]

Art. 78
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.

Titolo XXIV Norme disciplinari
Art. 97

[…]
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Art. 98
È vietato al personale ritornare nei locali dello studio e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 100
[…]
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dallo studio per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
[…]

Titolo XXV Divise e attrezzi
Art. 103

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
[…]

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(1)   Risoluzione del 29 maggio 1990
(2)  Raccomandazione del 27 novembre 1991 92/131/CEE