Categoria: Cassazione civile
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Infortunio sul lavoro – Occasione di lavoro – Nozione – Rischio ambientale - Spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione – Rientrano – Prova contraria ammessa in relazione alle circostanze dell’incidente o alla qualifica soggettiva del lavoratore.

Nella nozione di "occasione di lavoro" rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia dei terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del c.d. rischio elettivo. Pertanto, se l'attività protetta arriva a comprendere anche il rischio ambientale, di cui sono espressione gli atti di locomozione interna, costituito dall'ambiente di lavoro in sé, nel quale normalmente il lavoratore dipendente è autorizzato ad entrare solo per ragioni lavorative, gli infortuni avvenuti in tale ambito si presumono avvenuti per causa lavorativa, salvo prova contraria, desumibile dalle circostanze stesse dell'incidente od anche dalla qualifica soggettiva del lavoratore, il quale ad esempio abbia la disponibilità dell'ambiente di lavoro o per la sua qualifica o per la natura autonoma del rapporto.

(Massima a cura della Redazione di Olympus)
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