Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 22 dicembre 2005

Alla

 


Associazione del Commercio e del Turismo di Forlì e circondario
Piazza della Vittoria, 27
47100 - Forlì

Prot. n° 3148

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Associazione del Commercio e del Turismo di Forlì.


L’Associazione del Commercio e del Turismo di Forlì (ASCOM Forlì), con istanza di interpello presentata ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 124 del 2004 chiede di conoscere l’interpretazione di questo Ministero in relazione al contenuto dell’articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 626/1994 ed in particolare circa la facoltà da parte di una struttura privata convenzionata con un datore di lavoro per la fornitura di servizi di medicina del lavoro, di avvalersi dell’opera di un medico competente esterno alla struttura.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 17, comma 5, stabilisce che il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di dipendente di una struttura esterna pubblica o privata o come libero professionista o come dipendente del datore di lavoro.

Ad avviso della scrivente Associazione nulla osterebbe alla possibilità di un rapporto di collaborazione tra una struttura privata e un medico del lavoro esterno, un libero professionista, affinché quest’ultimo possa svolgere il ruolo di medico competente ai sensi dell’articolo richiamato, per conto della struttura privata, presso i clienti della medesima struttura privata. In questi casi la struttura privata continuerebbe a prestare il proprio servizio completo, comprensivo anche di quello di medicina del lavoro, a favore del suo cliente, in forza di apposito contratto di servizi. Il medico collaboratore, invece, svolgerebbe da un lato la funzione di medico del lavoro per conto della struttura privata, utilizzando i locali, gli ambulatori, le attrezzature, il personale infermieristico, i telefoni, i fax, i computers, le segretarie e quant’altro occorrente messo a sua disposizione dalla medesima struttura privata in esecuzione di un contratto di incarico professionale ad hoc; dall’altro, sarebbe, come prescritto, nominato medico competente dal datore di lavoro che, di fatto, rimarrebbe un cliente della struttura privata.

Alla luce di queste considerazioni la scrivente associazione delinea anche la possibile soluzione da adottare per i connessi problemi di fatturazione prevedendo che la struttura privata debba emettere fattura al datore di lavoro/suo cliente per l’intero servizio, mentre il medico del lavoro collaboratore emetterebbe fattura alla struttura privata per la prestazione di medicina del lavoro che svolge per conto della stessa riconoscendo alla struttura privata il servizio che quest’ultima presterebbe in suo favore consistente, come specificato sopra, nel fornirgli i locali, e tutto quanto gli occorra per lo svolgimento delle sue funzioni.

Ebbene, l’impostazione proposta dalla scrivente non pare trovare alcuna giustificazione nella lettera della legge che disciplina dettagliatamente il profilo funzionale del medico competente individuando diverse modalità di rapporto tra il datore di lavoro ed il medico o la struttura incaricata di svolgere la sorveglianza sanitaria prevista dal Capo IV del D.Lgs. n. 626 del 1994, ma senza prevedere in alcun modo la possibilità di instaurare rapporti di lavoro di natura autonoma tra il medico competente e la struttura incaricata. Al contrario, la norma stabilisce espressamente che il medico deve essere “dipendente” della struttura esterna e tale scelta è diretta a soddisfare la ratio di certezza nell’imputazione delle responsabilità. Né pare possibile un’interpretazione estensiva della norma stessa la quale, come tutte le norme in materia di sicurezza, va interpretata attenendosi al principio di tassatività.

Al quesito si deve pertanto dare risposta negativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)