Categoria: 1995
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Tipologia: CCNL
Data firma: 19 luglio 1995
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Organizzazioni datoriali e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Struttura ed assetto del contratto
• Contratto nazionale
• Contratto provinciale
Art. 3 Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Art. 4 Efficacia del contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 5 Osservatorio nazionale sullo stato del settore agricolo
Art. 6 Formazione professionale
Art. 7 Incontri provinciali
Art. 8 Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità"
Art. 9 Commissione provinciale
Art. 10 Commissioni intercomunali
Regolamento per il funzionamento delle commissioni intersindacali provinciali ed intercomunali di cui agli artt. 9 e 10
• 1) Presidenza
• 2) Segreteria
• 3) Riunioni delle commissioni
• 4) Rappresentanti
• 5) Compiti delle commissioni
• 6) Operatività delle commissioni
Titolo III Costituzione del rapporto collocamento e mercato del lavoro
Art. 11 Assunzione
Art. 12 Contratto individuale
Art. 13 Periodo di prova
Art. 14 Ammissione al lavoro e tutela delle donne dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 15 Contratti di formazione e lavoro
Art. 17 Contratto di apprendistato
Art. 18 Contratto di lavoro interinale
Art. 19 Riassunzione
Art. 20 Categorie di operai agricoli
• Impegno a verbale rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 21 Categorie di operai florovivaisti
• Impegno a verbale Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 22 Mobilita territoriale della manodopera
Art. 23 Lavoratori migranti
Art. 24 Trasporti e asili nido
Art. 25 Convenzioni
Art. 26 Raccolta dei prodotti sulla pianta
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 27 Classificazione
Art. 28 Mansioni e cambiamento dei profili professionali per operai agricoli
Art. 29 Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai florovivaisti
Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 30 Orario di lavoro
Art. 31 Riposo settimanale
Art. 32 Ferie
Art. 33 Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 34 Permessi straordinari
Art. 35 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 36 Giorni festivi Operai agricoli
Art. 37- Giorni festivi Operai florovivaisti
Art. 38 Lavoro straordinario, festivo, notturno Operai agricoli
Art. 39 Lavoro straordinario, festivo, notturno Operai florovivaisti
Art. 40 Interruzioni Recuperi Operai agricoli
Art. 41 Interruzioni Recuperi Operai florovivaisti
Art. 42 Attrezzi ed utensili
Art. 43 Organizzazione del lavoro
Art. 44 Trasferimenti Operai florovivaisti
Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 45 Retribuzione
• Aumenti salariali
• Nuovo salario tabellare
• Nuovo assetto retributivo a regime
• Norma di armonizzazione
• Norma transitoria
Art. 46 Ex scala mobile
Art. 47 13ª mensilità
Art. 48 14ª mensilità
Art. 49 Scatti di anzianità
Art. 50 Obblighi particolari tra le parti
Art. 51 Rimborso spese
Art. 52 Classificazione e retribuzione per età
Art. 53 Cottimo
Art. 54 Trattamento di fine rapporto
 • Tabella "Indennità di anzianità" (allegata all'art. 54)
Titolo VII Previdenza Assistenza Tutela della salute

Art. 55 Previdenza e assistenza
Art. 56 Fondo nazionale di previdenza complementare
Art. 57 Malattia ed infortunio Operai agricoli
Art. 58 Malattia ed infortunio Operai florovivaisti
Art. 59 Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro Operai agricoli
Art. 60 Cassa integrazione salari
Art. 61 Anticipazione acconti assegni familiari
• Allegato Dichiarazione dell'operaio agricolo o florovivaista per la restituzione degli acconti sugli Assegni Familiari anticipati dall'azienda.
Art. 62 Anticipazione trattamenti assistenziali
• Dichiarazione dell'operaio agricolo e florovivaista a tempo indeterminato per la restituzione alle aziende delle somme anticipate a titolo di malattia, infortunio e Cisoa
Art. 63 Fondo integrativo sanitario
Art. 64 Lavori pesanti o nocivi
Art. 65 Tutela della salute dei lavoratori
• Impegno a verbale sulla "sicurezza"
Art. 66 Libretto sindacale e sanitario
Art. 67 Lavoratori tossicodipendenti
Titolo VIII Sospensione Risoluzione rapporto provvedimenti disciplinari
Art. 68 Trapasso di azienda
Art. 69 Servizio militare
Art. 70 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
• A) Giusta causa
• B) Giustificato motivo
Art. 71 Dimissioni per giusta causa
Art. 72 Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 73 Norme disciplinari Operai agricoli
Art. 74 Norme disciplinari Operai florovivaisti
Art. 75 Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi operai florovivaisti
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 76 Delegato d'azienda Operai agricoli
• Impegno a verbale su RSU
Art. 77 Delegato d'azienda Operai florovivaisti
• Impegno a verbale su RSU
Art. 78 Tutela del delegato di azienda
Art. 79 Riunioni in azienda
Art. 80 Permessi sindacali
Art. 81 Contributo contrattuale
Art. 82 Quote sindacali per delega
Titolo X Norme finali
Art. 83 Controversie individuali
Art. 84 Controversie collettive
Art. 85 Condizioni di miglior favore
Art. 86 Contrattazione provinciale Operai agricoli
Art. 87 Contrattazione provinciale Operai florovivaisti
Impegno a verbale Diffusione contratti e tabelle
Art. 88 Accordi di riallineamento
Art. 89 Sviluppo dell'agricoltura Piani di sviluppo aziendali (legge 9 maggio 1975, n. 153) Piani di miglioramento materiale (Titolo I reg. 797/85)
Art. 90 Piani colturali
Allegati
Allegato n.1
• Tabella n.1 Salari tabellari mensili in vigore dal 1 luglio 1995 Operai agricoli
• Tabella n. 2 Salari tabellari orari in vigore dal l luglio 1995 Operai florovivaisti
Allegato n. 2
• Tabella n. 3 Assetto retributivo a regime Operai agricoli Prospetto esemplificativo
• Tabella n. 4 Assetto retributivo a regime Operai florovivaisti Prospetto esemplificativo
Allegato n. 3 Protocollo d'intesa 7 novembre 1995
• Dichiarazione di adesione Flai-Cgil
Allegato n. 4  Ex art. 54 del CCNL 27 manodopera addetta alle operazioni di raccolta operai agricoli
Allegato n. 5 Accordo sui termini di corresponsione del trattamento di fine rapporto agli operai a tempo determinato
• Modello per l'indicazione delle spettanze maturate per trattamento di fine rapporto
Allegato n. 6 Accordo nazionale sulla indennità di percorso nelle province dell'Italia meridionale e delle isole Operai agricoli
Allegato n. 7 Accordo quadro per la disciplina dei contratti di formazione lavoro degli Operai agricoli e Florovivaisti
• Mod. 1 Comunicazione dell'azienda alla commissione sindacale provinciale, Art. 9 CCNL Operai agricoli e florovivaisti
• Mod. 2 Progetto per l'attività di formazione lavoro
• Mod. 3 Contratto di lavoro individuale
• Mod. 4 Attestato dell'azienda per il CFL di tipo B

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti

L'anno 1995 il giorno 19 del mese di luglio, in Roma, tra la Confederazione generale dell'agricoltura italiana […] con la partecipazione: della Federazione nazionale dei proprietari conduttori in economia […], della Federazione nazionale affittuari conduttori in economia […], della Federazione nazionale dell'impresa familiare coltivatrice […], la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti […], la Confederazione italiana agricoltori Cia […] e la Flai-Cgil […], la Fisba-Cisl […], la Uila-Uil […];
In applicazione dell'Accordo nazionale di rinnovo sottoscritto in pari data, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro nell'agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche (*) e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate.
Il CCNL si applica, altresì, alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche e faunistiche-venatorie.
(*) Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaisti che produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali;


Art. 2 Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale.
Contratto provinciale
[..]
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 86 e 87 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 5 Osservatorio nazionale sullo stato del settore agricolo

Le parti convengono di costituire in forma paritetica un Osservatorio nazionale sull'agricoltura.
L'Osservatorio nazionale progetterà iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
- le problematiche connesse al mercato del lavoro;
i fabbisogni di formazione professionale;
- la politica agricola comunitaria, nazionale e l'evoluzione della legislazione a sostegno del settore;
- le tendenze evolutivi e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro Mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
- l'analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
- lo sviluppo del Mezzogiorno e delle zone montane e svantaggiate;
- la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica.
L'Osservatorio sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti, designato entro 5 mesi dalle parti contraenti, che decideranno anche le norme regolamentari per la funzionalità dell'Osservatorio stesso entro il 31.12.1995.
Forme di decentramento territoriale dell'Osservatorio potranno essere realizzate al fine di rafforzare momenti di conoscenza delle specificità regionali.

Art. 6 Formazione professionale
Le parti considerano la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie da un lato al miglioramento della competitività delle imprese, dall'altro alla tutela ed alla promozione del lavoro.
La formazione professionale assume pertanto un ruolo di primo piano per la modernizzazione del settore agricolo e per garantire all'agricoltura la necessaria manodopera qualificata.
A tal fine le parti sono impegnate a tutti i livelli ad esercitare un attivo ruolo di promozione e di indirizzo, diretto anche ad acquisire al settore la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire l'attuazione di programmi di formazione continua ed in alternanza.
Per il perseguimento dei suddetti obiettivi le parti convengono di istituire su base paritetica un organismo nazionale per la formazione professionale in agricoltura con i seguenti compiti:
- analizzare, promuovere ed organizzare la domanda di formazione dei lavoratori, progettando le tipologie dei corsi e definendo le modalità di fruizione degli stessi da parte dei lavoratori;
- individuare e proporre modelli di base di formazione teorica per i giovani assunti con contratto di formazione lavoro e per i giovani apprendisti;
- progettare e promuovere iniziative volte all'intensificazione e al miglioramento dell'orientamento professionale, anche attraverso iniziative pilota;
- promuovere il raccordo e la collaborazione con le strutture della pubblica istruzione e formazione (dell'Unione Europea e Nazionale) al fine di stimolare una maggiore integrazione tra il mondo del lavoro e dell'istruzione, anche mediante esperienze e stages teorico-pratici;
- promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli enti competenti, degli strumenti funzionari all'adeguamento dell'offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro nonché il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'offerta formativa;
- promuovere in particolare quelle attività formative che si collegano con l'ingresso nella vita attiva o con la riconversione a nuove attività o modalità di lavoro.
È demandato ad una Commissione paritetica di sei componenti, designati dalle parti firmatarie entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL, il compito di elaborare una proposta di statuto dell'organismo, individuare le fonti di finanziamento ed ogni altra modalità relativa al funzionamento dello stesso. La Commissione, entro i tre mesi successivi, presenterà le sue proposte alle parti firmatarie, che procederanno alla costituzione dell'organismo bilaterale entro il 31.12.1995.

Art. 7 Incontri provinciali
Le Organizzazioni territoriali delle parti contraenti si incontreranno a livello provinciale, almeno due volte l'anno a richiesta di una di esse.
Tali incontri saranno finalizzati a:
- fornire alle OO.SS. le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamento pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- fornire alle OO.SS. le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
[…]
- esaminare, la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
- concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità.

Art. 8 Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità"
Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le "pari opportunità" composta pariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni stipulanti.
La Commissione ha l'incarico di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni, non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici agricole nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a superarli.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) analizza l'andamento dell'occupazione femminile in agricoltura utilizzando i dati forniti dall'Osservatorio nazionale, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;
b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di "azioni positive" poste in essere in Italia e all'estero in applicazione della Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635, dei Programmi di azione della Comunità Europea 82/85 e 86/90 e delle disposizioni di legge che saranno emanate in materia di pari opportunità;
c) individua misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile;
d) propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della persona a non essere molestata nel luogo di lavoro ed a salvaguardare la propria dignità.
Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme di finanziamento a sostegno della propria attività.
I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno trasmessi alle organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute valutazioni e l'individuazione di eventuali iniziative comuni.
La commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e sindacali ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.

Art. 9 Commissione provinciale
In ogni provincia è istituita una Commissione sindacale provinciale composta da un uguale numero di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del presente contratto.
In quelle provincie, dove sia possibile e sia stato trovato l'accordo, potrà partecipare ai lavori della Commissione un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione.
I compiti fondamentali della Commissione provinciale sono i seguenti:
[…]
2) procedere a studi sistematici sulla situazione agricola esistente nella provincia allo scopo di avanzare concrete proposte per l'aumento dei livelli di occupazione, per l'addestramento professionale, per il miglioramento in genere delle condizioni sociali dei lavoratori agricoli (corsi, cantieri, opere pubbliche, case, scuole, luce, viabilità, ecc.);
3) esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto integrativo provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell'art.83.
Sui ricorsi decide il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, sentita la Commissione Provinciale e le parti interessate;
4) controllare gli elenchi anagrafici ed accertare la regolare iscrizione dei lavoratori;
5) controllare l'esatta applicazione del contratto collettivo di lavoro e delle leggi sociali nelle aziende.
6) accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi.
Nello svolgimento di tale compito le Commissioni provinciali provvedono a dotarsi di una specifica procedura in deroga al regolamento.
Entro il 30 aprile di ogni anno le Commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Commissioni intercomunali, formuleranno proposte di attività per formazione e riqualificazione professionale, da avanzare agli organismi istituzionali competenti, in armonia con le esigenze produttive delle aziende, tenendo conto della programmazione agricola e dell'andamento del mercato del lavoro.
Le Commissioni provinciali provvederanno, inoltre, a valutare gli effetti di rilevanti riduzioni di operai a tempo indeterminato verificatesi nell'ambito territoriale anche a seguito di processi di ristrutturazione per studiare, d'intesa con le Commissioni regionali dell'impiego, le possibilità di occupazione nel settore e fuori dello stesso delle unità lavorative cessate, compatibilmente con le esigenze aziendali, sollecitando, ove necessario, gli opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale. (vedi Regolamento)

Art. 10 Commissioni intercomunali
In ogni circoscrizione di collocamento per la manodopera agricola sono istituite Commissioni sindacali intercomunali composte da un uguale numero di rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del presente contratto.
Le Commissioni intercomunali hanno i seguenti compiti:
[…]
b) formulano piani per la istituzione di corsi di istruzione e riqualificazione professionale con particolare riguardo alla formazione professionale della manodopera giovanile e femminile;
c) forniscono alla Commissione provinciale tutti gli elementi utili per il suo buon funzionamento;
d) esercitano il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
Alle Commissioni paritetiche intercomunali vengono, altresì, affidati compiti in materia di accertamento delle esigenze e di formulazione delle proposte relative alla qualificazione professionale della manodopera, nell'ambito della circoscrizione interessata.
In connessione ai processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti nelle anzidette Commissioni, l'eventuale fabbisogno di qualificazione o riqualificazione professionale della manodopera, perché le Commissioni stesse prospettino agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
Le Commissioni intercomunali hanno, inoltre, nell'ambito della propria giurisdizione, i compiti previsti ai punti 1), 2) e 4) per la Commissione provinciale.
Il numero e l'ambito territoriale delle Commissioni intercomunali saranno stabiliti dalle Organizzazioni provinciali contraenti. (vedi Regolamento)
Impegni a verbale sulle commissioni provinciali ed intercomunali
a) Le Commissioni provinciali ed intercomunali, di cui faranno parte rappresentanti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL e dei Contratti provinciali di lavoro, dovranno essere costituite entro due mesi dalla data di stipula del presente CCNL e rese operanti entro i trenta giorni successivi. Ciascuna delle Organizzazioni anzidette effettuerà la designazione dei propri rappresentanti entro quaranta giorni dalla stessa data di stipula del presente CCNL secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento delle Commissioni, allegato agli Art. 9 e 10 del presente contratto.
In caso di ritardo nella costituzione delle Commissioni o nel caso di mancata loro operatività oltre le date anzidette, le Organizzazioni nazionali contraenti o su delega di queste, le Organizzazioni regionali provvederanno a convocare le rispettive Organizzazioni provinciali entro 15 giorni dalla comunicazione della richiesta da parte di una delle stesse Organizzazioni contraenti, presso la sede provinciale interessata per dirimere le eventuali difficoltà insorte, allo scopo di costituire e rendere effettivamente operanti le Commissioni stesse, salvo quanto previsto al punto 4, ultimo comma, del Regolamento sopra richiamato.
Il criterio della ripartizione della rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro nelle sopraddette Commissioni sarà definito con apposito accordo tra le parti datoriali provinciali in sede di stipula dei Contratti provinciali di lavoro.
Le Organizzazioni dei lavoratori riconfermano il criterio paritetico di ripartizione della rappresentanza tra Flai-Cgil, Fisba-Cisl e Uila-Uil
Il numero dei componenti di dette Commissioni dovrà essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sei membri in rappresentanza, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nella ipotesi che qualcuna delle organizzazioni firmatarie del CCNL sottoscriva, per adesione, il contratto provinciale di lavoro in un momento successivo alla stipula dello stesso, tale Organizzazione ha ugualmente diritto di essere rappresentata nelle Commissioni, sia provinciali che intercomunali. In tal caso potrà essere riesaminato tra le parti il numero dei componenti di dette 'Commissioni, secondo quanto previsto dal precedente comma.
Sino al rinnovo dei Contratti provinciali di lavoro rimangono in funzione le Commissioni costituite.
b) Le Commissioni intercomunali opereranno, in via transitoria, nell'ambito territoriale attualmente previsto dai Contratti provinciali di lavoro e saranno adeguate al livello comprensoriale non appena la Regione avrà stabilito per legge ed organizzati territorialmente i comprensori interessanti la Provincia.
c) Nella designazione dei propri rappresentanti in seno alle Commissioni provinciali ed intercomunali, le Organizzazioni sindacali provinciali faranno in modo che esponenti del settore florovivaistico partecipino ai lavori delle Commissioni stesse, ferma rimanendo la rappresentanza proporzionale tra le varie Organizzazioni.

Regolamento per il funzionamento delle commissioni intersindacali provinciali ed intercomunali di cui agli artt. 9 e 10
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità delle Commissioni intersindacali, nonché per uniformare le modalità operative in tutte le province.
5) Compiti delle commissioni
I compiti delle Commissioni intersindacali sono quelli indicati dal CCNL, fermo restando quanto già previsto dai Contratti provinciali di lavoro.

Titolo III Costituzione del rapporto collocamento e mercato del lavoro
Art. 12 Contratto individuale

Tra il datore di lavoro e l'operaio a tempo indeterminato dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all'atto dell'assunzione o del passaggio a tempo indeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
[…]
Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipulazione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 14 Ammissione al lavoro e tutela delle donne dei fanciulli e degli adolescenti
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17 ottobre 1967, n. 977.
Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei fanciulli che non abbiano compiuto il 140 anno di età.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (26 agosto 1950, n. 860; 9 gennaio 1963, n. 7; 30 dicembre 1971, n. 1204; 9 dicembre 1977, n. 903).

Art. 23 Lavoratori migranti
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.
Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
[…]
Si considerano "migranti" anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km.
[…]

Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 30 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
I Contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire, per un periodo massimo di 90 giornate nell'anno, un orario di 44 ore settimanali, recuperando tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell'anno.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne.
In base all'art. 18 della L. 17.10.1967, n. 977, l'orario di lavoro per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al 11 comma del presente articolo, i Contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell'anno, la distribuzione dell'orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Le disposizioni del presente articolo sull'orario di lavoro non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle provincie nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.

Art. 31 Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti integrativi, in applicazione dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Art. 38 Lavoro straordinario, festivo, notturno Operai agricoli
[…]
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
[…]
Per speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali i contratti provinciali abbiano stabilito un'adeguata particolare tariffa, non si farà luogo alle maggiorazioni per il lavoro notturno.

Art. 39 Lavoro straordinario, festivo, notturno Operai florovivaisti
[…]
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 40 Interruzioni Recuperi Operai agricoli
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato i Contratti provinciali di lavoro potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 41 Interruzioni Recuperi Operai florovivaisti
[…]
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l'orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore due giornaliere e le ore dodici settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 1972, n. 457.

Art. 43 Organizzazione del lavoro
I Contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche le commissioni intersindacali che dedicheranno ai problemi, specifici esami ai sensi degli articoli 9 e 10.
I Contratti provinciali di lavoro dovranno, altresì, individuare soluzioni atte ad assicurare l'assunzione di manodopera alle imprese plurifamiliari diretto-coltivatrici costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica e che abbiano come fine l'esercizio in comune di attività inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali.

Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 53 Cottimo

Le organizzazioni provinciali in sede di stipulazione dei contratti provinciali, disciplineranno il cottimo sulla scorta delle situazioni riferite ai tipi di azienda di cui all'art. 1 "oggetto del contratto".

Titolo VII Previdenza Assistenza Tutela della salute
Art. 55 Previdenza e assistenza

Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Art. 57 Malattia ed infortunio Operai agricoli
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 58 Malattia ed infortunio Operai florovivaisti
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]

Art. 64 Lavori pesanti o nocivi
I Contratti provinciali individueranno i lavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per l'esecuzione dei lavori nocivi e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.

Art. 65 Tutela della salute dei lavoratori
Allo scopo dì salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano "fattori di nocività":
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. il rimanente periodo per completare l'orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda;
b) per quanto riguarda gli operai agricoli, i Contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione e di qualifica di due ore e venti minuti giornaliere.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Tenuto conto del Protocollo d'intesa allegato al presente CCNL, i Contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre fermo restando la riduzione dell'orario di lavoro di cui al precedente comma le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i Contratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare oltre a quanto previsto dal Contratto e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 potrà essere richiesto l'intervento dei Centri di Medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
È altresì demandato ai Contratti provinciali di lavoro il compito di definire le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 150 ore di cui all'art. 31 del presente CCNL, nell'arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Impegno a verbale sulla "sicurezza"
Entro 60 giorni dalla stipula del presente CCNL le parti definiranno:
- le norme per la designazione e/o l'elezione del rappresentante per la sicurezza, i permessi retribuiti e gli strumenti per l'espletamento delle relative funzioni;
- ogni altra norma contrattuale di applicazione del decreto legislativo 626/94 in materia di salute e sicurezza.

Art. 66 Libretto sindacale e sanitario
Le Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il libretto sindacale e sanitario conforme al fac-simile allegato al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, cui si uniformeranno quelli fino ad oggi adottati a livello provinciale integrativo.
Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall'operaio presso le rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 67 Lavoratori tossicodipendenti
[…]
Il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto qualora il lavoratore interrompa volontariamente il programma di terapia e riabilitazione nonché non riprenda servizio entro sette giorni dal completamente della terapia o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.
[…]

Titolo VIII Sospensione Risoluzione rapporto provvedimenti disciplinari
Art. 70 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge n. 604/1966 e n. 300/1970, come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
[…]
la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai CIPL;
la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]

Art. 71 Dimissioni per giusta causa
L'operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.

Art. 74 Norme disciplinari Operai florovivaisti
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all'azienda e ai macchinari;
2) con la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
[…]

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 76 Delegato d'azienda Operai agricoli
Nelle aziende che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art. 78 del presente contratto.
I contratti provinciali prevederanno eventuali norme particolari per agevolare l'esercizio di tale diritto da parte degli operai agricoli siano essi a tempo indeterminato o determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato eletto delegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina. Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate, alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali.
I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale
Le Delegazioni datoriali rappresentano l'esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.
Impegno a verbale su RSU
Tenuto conto dell'Accordo Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993 le parti si incontreranno entro il 31.12.1995 per stipulare apposita intesa per la costituzione delle RSU e trasferire alle stesse diritti, permessi, libertà sindacali, tutela, poteri e funzioni già attribuiti alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
[…]

Art. 77 Delegato d'azienda Operai florovivaisti
Nelle aziende che occupino più di 5 operai sarà eletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato che determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato eletto delegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art. 78 del presente contratto.
Alla elezione del delegato si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati stessi entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.
Le organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali ed adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale
Le Delegazioni datoriali rappresentano l'esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.
Impegno a verbale su RSU
Tenuto conto dell'Accordo Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993 le parti si incorreranno entro il 31.12.1995 per stipulare apposita intesa per la costituzione delle RSU e trasferire alle stesse diritti, permessi, libertà sindacali, tutela, poteri e funzioni già attribuiti alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
[…]

Art. 79 Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Titolo X Norme finali
Art. 86 Contrattazione provinciale Operai agricoli

Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a livello provinciale e ne fissa l'ambito di applicazione.
Questo livello di contrattazione ha il ruolo e le funzioni ad esso attribuiti da quanto stabilito all'art. 2 del presente CCNL. La contrattazione provinciale può inoltre trattare le materie per le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti articoli:

Art. 11 Assunzione
Art. 15 Contratti di Formazione e Lavoro
Art. 19 Riassunzione
Art. 23 Lavoratori migranti
Art. 27 Classificazione
Art. 30 Orario di lavoro
Art. 31 Riposo settimanale
Art. 33 Permessi corsi addestramento professionale
Art. 35 Permessi corsi recupero scolastico
Art. 38 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 40 Interruzioni e recuperi
Art. 43 Organizzazione del lavoro
Art. 45 Retribuzione
Art. 50 Obblighi particolari tra le parti
Art. 51 Rimborso spese
Art. 52 Classificazione e retribuzione per età
Art. 53 Cottimo
Art. 59 Integrazione trattamento malattia ed infortuni
Art. 64 Lavori pesanti o nocivi
Art. 65 Tutela della salute dei lavoratori
Art. 73 Norme disciplinari operai agricoli
Art. 76 Delegato d'azienda
Art. 82 Quote sindacali per delega operatività per il funzionamento delle Commissioni intersindacali provinciali e intercomunali (Regolamento punto 60)
Art. 88 Accordi di riallineamento

[…]

Art. 87 Contrattazione provinciale Operai florovivaisti
Nelle province ove esistano aziende florovivaistiche classificate all'articolo "Oggetto del Contratto" le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno procedere alla stipulazione di "Contratti provinciali" nei quali dovranno essere disciplinate le seguenti materie:
1) gli adempimenti di cui agli artt. 15 19 23 -27- 30 33 35 43 45 50 51 52 53 64 65 82 88;
2) gli eventuali aspetti particolari che non contrastino con le norme generali del presente contratto;
[…]