Tribunale di Roma, Sez. 2, 30 settembre 2015 - Morte di un caporalmaggiore dell'esercito italiano. Danno biologico ed esistenziale da "uranio impoverito"


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in persona del giudice Laura Scalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA


nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c.c. n. ... vertente
tra
... madre, e germani del defunto Caporal Maggiore dell’Esercito italiano ..., (Avv. Angelo Fiore Tartaglia)
-Attori in riassunzione-

e


Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica
(Avvocatura Generale dello Stato)
-Convenuto in riassunzione-

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

Come in atti (verbale udienza ...)

FattoDiritto


1. ... rispettivamente quali genitrice e germani del defunto Caporal Maggiore dell’Esercito italiano, ... hanno agito dinanzi al tribunale di Roma per ottenete il risarcimento dei danni, richiesti ai sensi dell’art. 2043 c.c. e in via subordinata ex art. 2050 c.c., risentiti “iure proprio” ed “iure hereditario” in seguito alla contrazione della relativa patologia e quindi alla morte del proprio congiunto intervenuta in data 7 novembre 2005 per “Leucemia acuta mieloide scarsamente differenziata - WHO 2002 ex LAM M4 FAB -, rischio standard”, contratta in occasione del servizio prestato nella Missione Internazionale di pace in Bosnia (dal mese di novembre 2003 al mese di giugno 2004) con l’incarico di fuciliere dell’Esercito Italiano, per esposizione ad uranio impoverito ed altre sostanze nocive (nanoparticelle di metalli pesanti), oltre interessi e rivalutazione dall’insorgenza della malattia al soddisfo.
Si è costituita l'Amministrazione convenuta che ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del tribunale adito facendo gli attori valere una menomazione all’integrità psicofisica causalmente collegata alla partecipazione del congiunto, militare in servizio all’epoca dei fatti, a missione militare di pace all’estero.
Nel merito la parte ha dedotto l’infondatezza dell’avversa domanda per difetto del nesso di causalità tra la patologia contratta, l’esposizione ad uranio impoverito e nanoparticelle; la non conoscenza da parte del Ministero della eziologia della patologia tumorale; la finalità istituzionale della missione di pace che ne avrebbe escluso ogni pericolosità ai sensi dell’art. 2050 c.c.; la volontaria scelta del militare, sottoufficiale dell’esercito, di far parte delle forze armate e di accettazione del rischio connesso all’impiego in zone operative.
Nel corso del giudizio istruito per documenti, prova per testi ed espletamento di c.t.u., la difesa erariale ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in esito al quale il giudizio è stato sospeso.
La lite quindi riassunta su iniziativa degli attori dopo che la Suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario quanto all’azione di danno proposta “iure proprio” dagli istanti, attribuendo a quella del giudice amministrativo la diversa azione proposta “iure successionis”, è giunta a definizione.
2. Con l’atto di riassunzione gli attori, all’esito della declaratoria sul punto adottata della Corte regolatrice, hanno sostanzialmente rinunciato all’iniziale domanda di risarcimento proposta “iure hereditatis” non riproponendola nella successiva fase.
La natura incidentale rispetto alla lite della pronuncia dei giudici della Cassazione, che investiti della questione pregiudiziale hanno risolto la stessa riconoscendo, in ragione del criterio della “causa petendi”, giurisdizione al giudice adito limitatamente alle posizioni fatte valere in proprio da congiunti di militare in servizio, rende peraltro vincolante (art. 386 c.p.cc.) la pronuncia stessa.
E' certo poi il difetto di spazi tali da consentire di ricondurre in via interpretativa la fattispecie in esame anche per la domanda di danno proposta dagli attori 'iure hereditario”, alla giurisdizione ordinaria.
Gli istanti lamentano infatti, come chiarito dalla Corte di legittimità, la condotta colposa dell’amministrazione di appartenenza del proprio congiunto che avrebbe fatto operare quest’ultimo in un ambiente inquinato senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza informarlo dei rischi connessi all’esposizione e, quindi, “sulla base di una condotta che non presentava un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituiva la diretta conseguenza dell'impegno del militare ... senza adempiere ... all’obbligo assunto di provvedere alla tutela del personale impiegato nelle operazioni" (Cass. SU ordinanza n. 9573/2014), certo poi essendo come "l’art. 63, comma 4, del dlgs. n. 165/2001 nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità di tali diritti alle parti del rapporto dì impiego” cui restano estranei gli odierni istanti.
3. Il tema di lite resta quindi quello, come delineato dalla domanda proposta in via principale, della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) dell’Amministrazione di appartenenza nel determinare la morte, e prima ancora la contrazione della patologia tumorale, del Caporal Maggiore dell’Esercito ... nell'omettere di adottare le necessarie misure precauzionali e di informare (rischio specifico) il militare impiegato nei territori di missione (Bosnia) quanto agli effetti dell’ esposizione ad uranio impoverito ed altre sostanze oncogene, in conseguenza dei bombardamenti effettuati negli anni 1995-1999 dalle Forze Nato, nella missione di pace (peace keeping) condotta nei territori balcanici rispetto ai congiunti del militare che, estranei al rapporto di impiego, hanno risentito pregiudizio dalla condotta omissiva della prima.
All’Amministrazione si imputa infatti di non aver adottato le dovute misure precauzionali ed informative (art. 2087 c.c.), secondo le acquisizioni della migliore scienza ed esperienza che avrebbero dovuto condurre l’Amministrazione, datore di lavoro, ad aggiornare continuamente le misure e gli strumenti di prevenzione in funzione dei progressi tecnologici, adottando all'uopo tutte le nuove acquisizioni in materia, rispetto al militare in servizio in tal modo cagionando il decesso dello stesso.
E’ certo poi che l’imputata condotta omissiva generatrice di responsabilità (artt. 2043 c.c, e 40 c.p.) insorge dalla violazione dell’ obbligo giuridico incombente sul Ministero della Difesa, soggetto in posizione di garanzia e di protezione rispetto al proprio personale ivi operante, di porre i propri militari inviati nei territori bellici interessati da contaminazioni tossiche, chimiche e radioattive in condizioni di sicurezza tali da evitare loro la contrazione di malattie virali e tumorali.
Siffatto obbligo può tra l’altro originare oltre che da norma di legge o contrattuale anche da “una specifica situazione che esiga ma determinata attività a tutela di un diritto altrui, il che si verifica quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposto tale diritto, in conseguenza di un fatto illecito posto in essere da terzi, ma inseritosi in una serie causale che ha avuto origine da una sua attività lecita, si astenga dall'intervenire per impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione” (Cass. 14.10.1992, n. 11207; Cass. 09.07.1998 n. 8217).
La presenza di materiale inquinante a stretta oncogenesi come più oltre si dirà avrebbe dovuto determinare l’Amministrazione ad adottare una preventiva condotta diretta ad evitare e contenere il rischio da esposizione a sostanze ed agenti cancerogeni.
Da siffatto presupposto si imputa quindi alla prima di avere conseguenzialmente (art. 1223 c.c.) per l’indicata condotta omissiva prodotto danno ai congiunti del deceduto e ciò sia in termini di lesione del credito dai primi vantato rispetto al “de cuius” sia in termini di alterazione della vita familiare determinata dall’insorgenza della patologia e ancora della procurata sofferenza morale conseguita all’evento esiziale che ha attinto il congiunto (tra le altre: Cass. 3 civ., 15.07.2005, n. 15019).
4. Come già ritenuto da varie pronunce dell’adito tribunale (tribunale Roma n....), alla cui riconosciuta persuasività si presta adesione, risultano rilevanti ai fini dell’affermazione del relativo nesso di causalità, secondo i contenuti osservati dalle menzionate pronunce che nella loro convergenza danno ormai conto di un indirizzo formatosi in materia:
a) gli esiti del rapporto della dottssa G. del “Laboratorio dei Biomateriali Dipartimento di Neuroscienze, Università dì Modena e Reggio Emilia” che nel valutare i reperti biologici relativi a militari, tra i quali anche ... ammalatisi in epoca successiva alla partecipazione alla missione militare, hanno rinvenuto particelle metalliche di origine esogena che per forma perfettamente sferica sarebbero state ottenute per fusione ad elevate temperature giustificabili dalla permanenza dei militari esaminati in ambiente bellico inquinato dall’esplosione di bombe metalliche.
b) gli esiti, richiamati dallo stesso rapporto G., di uno studio condotto nel 1978 da militari americani dell’Air Force Armament Laboratory, Armament Development and Test Center della base militare di Eglin Air Force Base (Florida) sugli effetti dello scoppio di armi che utilizzavano urànio depleto o impoverito, esiti per i quali le ridotte dimensioni dei detriti sferici prodotti ne avrebbero consentito l’ingestione per consumo delle sostanze (frutta, ortaggi e carne) in cui i primi si sarebbero depositati;
c) la relazione del “Comitato Scienziate e Scienziati contro la Guerra” del gennaio del 2001, confermata nelle conclusioni nella relazione del 7.12.2001 dell’oncologo prof. Francesco B., che ha evidenziato la dannosità e pericolosità dell’uranio impoverito anche dal punto di vista radiologico per via interna qualora ingerito o inalato attraverso l’ambiente contaminato da bombardamenti, per nebulizzazione e quindi passaggio all’ambiente e ancora da qui all’uomo;
d) gli esiti stessi della Commissione Mandelli, che, pure addotti dalla difesa erariale per escludere ogni nesso causale tra esposizione agli indicati fattori nei territori di missione ed insorgenza della patologia tumorale, come già ritenuto da questo tribunale (sentenza ...,  attestano invece rilevantemente in lite nella composizione della cornice causale di riferimento, l’esistenza di un eccesso, statisticamente significativo, di casi di Linfoma di Hodgkin, nei militari operanti nei terreni di missione.
Ancora, sul nesso, poi, la documentazione versata in atti dagli attori e relativa alle elargizioni riconosciute (ex dd.mm. n. 15 del 25.03.2008, n, 8 del 24.04.2008, n. 30 del 18.09.2008) alla sig.ra ... madre del militare deceduto, da parte del Ministero della Difesa ai sensi della legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) di previsione di indennizzi in favore del personale impiegato in missioni italiane in zone in conflitto che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse, dà contezza di un riconoscimento di un nesso tra decesso ed esposizione sui territori di azione ad uranio impoverito o depleto (UD).
L’assegno vitalizio viene infatti attribuito alla madre del militare per avere quest’ultimo contratto una malattia in dipendenza di causa di servizio riconducibile alle particolari condizioni ambientali in cui lo stesso avrebbe operato.
4.1 Tanto ritenuto, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi (... fidanzata del “de cuius”, e ... padre della prima, sentiti all’udienza del ... teste ... sentito all’udienza del ... Capornl Maggiore scelto) e dalle stesse deduzioni difensive dell'Amministrazione si ha contezza dell’esposizione del dante causa degli istanti all’azione di sostanze oncogene (particelle radioattive di uranio impoverito e di metalli pesanti).
Nel ricordo dei testi il Caporal Maggiore ... si muoveva in un ambiente contaminato, partecipando a pattuglie spostandosi a bordo di mezzi senza alcun genere di protezione, prendendo parte ai “check point” dislocati sul territorio balcanico (da Rogatica a Sarajevo), servendosi del cibo che proveniva dai territori di guerra e che comunque veniva lavato con acqua locale, acqua che veniva utilizzata anche per lavare il vestiario.
Il ... provvedeva altresì alla pulizia delle armi in dotazione in locali chiusi risultando in tal modo esposto all’azione di metalli pesanti.
4.2 La disposta c.t.u., previo esame della storia clinica del Caporal Maggiore ... nel dar conto della multifattorialità della patologia neoplastica (leucemia mieloide acuta indifferenziata) che aveva attinto il congiunto degli attori, ha concluso circa l’esistenza di un elevato rischio di contrazione per la “potenzialità leucemogenica” dell’ambiente in cui operò il Caporal Maggior ... tra il novembre 2003 ed il giugno 2004, in quanto zona a “diretta vicinanza con il teatro di guerra”, caratterizzata dalla presenza di materiale proveniente dai bombardamenti (uranio impoverito) che avevano ripetutamente colpito la zona e per il resto “degradata con liquami e materiale di risulta con sversamento di contaminanti chimici e residui di materiale combusto” (p. 20).
Peraltro si è espresso anche il Consiglio di Stato (Sezione Quarta - sentenza n. ... riportando a fatto notorio l'utilizzo di proiettili contenenti uranio impoverito nei luoghi della Ex Jugoslavia dalle truppe N.A.T.O.
Quale concausa i nominati consulenti d’ufficio hanno poi individuato il vaccino cui era stato sottoposto dall’amministrazione il militare, come tutto il personale impegnato nel teatro di guerra, vaccino che effettuato con sostanze di elevata antinfettività ed antitossicità, avrebbe provocato, in una situazione di stress cui sarebbero stati sottoposti i militari nell’area di missione con conseguente sofferta caduta della risposta immunologica, nel soggetto una “anergia rispetto alle noxae patogene” (p. 20).
4.3 Ritenuto provato per le riportate indagini e le correlate valutazioni il necessario nesso di causalità, risultando le prime idonee ad integrare l’indicato estremo secondo il criterio del “più probabile che non” che guida la - causalità in ambito civilistico, quanto poi all'ulteriore profilo soggettivo della esigibilità della conoscenza da parte dell’Amministrazione in ordine alla pericolosità dell’esposizione ad uranio impoverito, è vero - l’argomento è speso ancora in tutte le citate sentenze di questo tribunale- come rientrasse tra le “Regole d’Oro” o norme di protezione USA emanate nel 1990 per la Somalia l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito nelle zone di guerra, circostanza, questa, confermata dal memorandum del “Department of thè Army - Office of thè Surgeon General” del 16.08.1993, dalla Conferenza di Bagnoli del luglio 1995, dalla Nota informativa del Ministero della Difesa del 26.11.1999 (“Difesa NBC informazioni ed istruzioni sull’uranio impoverito”) e dalla “Relazione di inchiesta del Senato” approvata in data 1.03.2006.
4.4 Risultano quindi integrati i requisiti di configurabilità dell’illecito aquiliano per mancata disposta adozione al Caporal Maggiore ... quale militare operante nei teatri di guerra della Bosnia Erzegovina, di dispositivi e di regole di vita diretti precauzionalmente ad evitare la contrazione della patologia tumorale causa del decesso e di informare in via preventiva il medesimo militare della presenza di materiale a rischio oncologico sull’area di missione.
A fronte di quest’ultima circostanza non assume alcun rilievo il fatto che rispondesse a scelta del militare quella di recarsi in missione negli indicati territori conoscendo dei rischi corsi per la propria incolumità.
Non si tratta infatti di rischi tipici della missione quali il ferimento o la morte in esito a combattimento o comunque ad eventi conosciuti dal militare che li avrebbe in tal modo, quanto agli esiti, consapevolmente assunti.
5. Quanto al risarcimento si è detto come gli attori agiscano per il danno patrimoniale da lesione del diritto di credito e per il danno non patrimoniale inteso come lesione dell’interesse “alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia” teso ad una riparazione ai sensi dell’art. 2059 c.c. (Cass. 31.05.2003, n. 8828).
Esclusa la riconoscibilità del danno patrimoniale vantato come lesione aquiliana del diritto di credito, non avendo gli attori offerto prova in ordine alla genericamente dedotta dipendenza economica della famiglia di origine dal figlio e fratello deceduto, resta l’ulteriore risarcimento per danno non patrimoniale come lesione del rapporto parentale sopra esposto.
Muovendo in via equitativa dalle tabelle romane di stima del danno tanatologico in ragione dell’età della vittima, all’epoca del decesso di anni ventitré, devono riconoscersi:
1) alla madre ...,di anni ... ritenuto il rapporto di convivenza attesa la giovanissima età del deceduto - che si è appreso all’esito del giudizio era sentimentalmente legato da solo fidanzamento a teste escussa in corso di lite -, la somma ad oggi di € 325.000,00 (punti per il grado di parentela 20; punti in base all’età della vittima 4; punti in base all’età del genitore 2; punti per convivenza tra vittima e genitore 4; punti per l’assenza di altri familiari conviventi 3, per complessivi punti 34 su un valore di punto per l’anno 2014 di € 9.405,00), l’indicata somma va poi incrementata sempre in via equitativa sino ad € 370.000,00 in ragione delle circostanze in cui è maturato l’evento esiziale (territorio in cui il ... aveva scelto di operare nell’adempimento di un dovere del Corpo militare di appartenenza e nel conseguente leso affidamento che la madre di questi, soggètto danneggiato, aveva riposto sull’osservanza da parte dell’Amministrazione in un territorio di missione di ogni cautela in favore del personale militare dipendente) e, ancora, infine sino al concorso della somma di € 500.000,00 per la sofferenza patita dalla madre nel corso della gravissima patologia- che ha condotto a morte il proprio figlio nel lasso di tempo intercorso dal ricovero presso l’ospedale di ... al decesso intervenuto oltre un anno dopo;
2) ai fratelli ...  rispettivamente di anni .... la somma ad oggi, ciascuno, di € 145.000,00 (punti totali in applicazione della tabella 2014 n. 15 aggiornati come indicato all’anno 2015, valore di punto € 9.405,00 ritenuta la non convivenza con il defunto non risultando neppure allegata siffatta circostanza e comunque non accompagnandosi la stessa in via presuntiva all'età dei germani stessi di anni trenta e ventinove all’epoca del decesso del congiunto) ulteriormente incrementata fino al concorso di € 190.000,00 in ragione delle indicate modalità in cui maturò l’evento esiziale e quindi infine sino ad € 250,000,00 in ragione della sofferenza riportata dai fratelli per la malattia a grave decorso (come da documentazione medica in atti) che aveva attinto il proprio congiunto.
Va esclusa ogni compensazione con le elargizioni godute dalla madre del militare deceduto trattandosi di somme godute per ragione diversa da quella riconosciuta in lite e non risultando comprovato l’ammontare di quanto in ogni caso percepito dal congiunto del soggetto deceduto.
Su tutte le somme riconosciute previa devalutazione (indice FOI novembre 2005) da operarsi anno per anno vanno poi riconosciuti gli interessi legali dall’evento al saldo e ancora, in pari misura, gli interessi compensativi, attesa la natura di valore del credito azionato, dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore degli attori ed a carico del Ministero convenuto in € 36.145,00 per compensi di avvocato (medi tariffa sullo scaglione di valore fino ad € 2 milioni ex d.m. 55/2014 così riviste le più ampie somme richieste nella “notula” depositata in via telematica dagli attori) oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Spese di c.t.u, definitivamente a carico dell’Amministrazione convenuta.

P.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della proposta domanda:
condanna
il Ministero della Difesa al pagamento della somma di € 500.000,00 in favore di somma di ... e della somma di € 250.000,00, ciascuno, in favore ... tutti in proprio, oltre rivalutazioni ed interessi, anche compensativi, come indicato in parte motiva;
dichiara
rinunciata ogni diversa domanda inizialmente proposta dagli attori;
condanna
il Ministero della Difesa, a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in € .36.145,00 per compensi di avvocato oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'Amministrazione convenuta.