Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza
Ufficio Relazioni Sindacali
Protocollo: 00063912014
Data: 25102/2014 Classifica: 557/RS/557/RS/01/1 4312


Ministero dell'interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo

OGGETTO: Regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza - Obbligo per il personale della Polizia di Stato di indossare l’uniforme. Pulizia dei capi di abbigliamento. Quesito.


ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP                                                                                                     - ROMA -

Si fa riferimento alla nota n. 4.12/1273/2013/ic del 5 novembre 2013, con la quale codesta O.S. ha chiesto chiarimenti in merito alla pulizia dell’uniforme del personale della Polizia di Stato, avanzando l’ipotesi che i capi di abbigliamento fomiti dall’Amministrazione debbano essere considerati dispositivi di protezione individuali (DPI) e quindi riferibili agli obblighi del Datore di Lavoro, così come descritti nell’art. 43 del D.Lgs 626/94 (sostituito dall’art. 77 del D.Lgs. 81/08), per quanto attiene a manutenzione e pulizia dell’uniforme.

Al riguardo, l’Ufficio Centrale Ispettivo ha precisato che la normativa vigente è piuttosto chiara sul l’argomento, individuando e definendo i DPI con gli artt. che vanno dal 74 al 79 del D.Lgs. 81/08.

All’art. 74 viene chiaramente detto che è da considerare DPI ogni attrezzatura da indossare, nonché complemento o accessorio, destinata a proteggere il dipendente da rischi per la salute e la sicurezza. E non vi sono dubbi sul fatto che essi debbano essere posti a carico del Datore di Lavoro, il quale deve preoccuparsi anche della loro pulizia.

E’ stato inoltre ribadito che per gli operatori di polizia è importante distinguere i rischi relativi allo svolgimento del servizio d’istituto da quelli relativi allo svolgimento di particolari attività o mansioni, e che la tutela del D.Lgs 81/08 deve intendersi limitata solo a questi ultimi. Pertanto, in tal senso, sì intendono rischi lavorativi solo quelli descritti nel DVR redatto dal Datore di Lavoro.

Sempre all’art. 74, comma 2, viene ribadito che “gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore” e “le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico” non costituiscono DPI.

Diverso, invece, è l’uso di particolari indumenti che possono essere utilizzati in specifiche situazioni operative, come può verificarsi ad es. con i giubbetti catarifrangenti, le tute in dotazione alla polizia scientifica o i camici dei sanitari, utilizzati per svolgere particolari attività che sottintendono specifici rischi legati al lavoro. Anche la circolare n. 34 del Ministero del Lavoro datata 29/4/1999 chiarisce che fra le varie funzioni cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, solo quelli utilizzati per la protezione da rischi per la salute e sicurezza sono da ritenersi DPI.

Quindi, in linea generale si può affermare che le uniformi sono da considerarsi elementi distintivi di appartenenza legati strettamente all’attività di Istituto e connesse, eventualmente, ai rischi propri di tale attività, mentre possono essere considerati DPI quegli indumenti e/o accessori utilizzati per proteggere i dipendenti da rischi, descritti nel DVR, legati allo svolgimento di specifiche mansioni (mezzi catarifrangenti, camici, tute, ecc).

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
(Tommaso Ricciardi)