Categoria: Documentazione sindacale
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ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO SNOP
Società Nazionale Operatori della Prevenzione

 

Al Presidente della Commissione per gli Interpelli
Ing. Giuseppe Piegari

Ai Componenti della Commissione per gli Interpelli

Al Direttore Generale della DG Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
MINISTERO DEL LAVORO
Dott. Paolo Onelli

Al Direttore Generale DG Prevenzione Sanitaria
MINISTERO DELLA SALUTE
Dott. Raniero Guerra

Al Referente del Coordinamento Tecnico delle Regioni
Dott. Giuseppe Monterastelli

 

Oggetto:

osservazioni in merito alla risposta relativa all’interpello n. 10/2015 Applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati – al D.Lgs. 272/1999


In data 2/11/2015 è stata pubblicata la risposta all’interpello formulato da Confindustria “in merito all’ambito di applicazione del DPR 177/2011 (in tema di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale”, come disciplinate dal D.Lgs. 272/99.
Con riferimento alle conclusioni alle quali è pervenuta Codesta Commissione, si ritiene doveroso intervenire con le seguenti considerazioni poiché, dalla lettura dei disposti normativi applicabili ai lavori in ambiente confinato, è possibile pervenire a conclusioni differenti.
Il D.Lgs. 272/1999, nel titolo II, definisce le disposizioni inerenti le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.
L’art. 38 (documento di sicurezza), comma 2, stabilisce:
2. Il titolare dell’impresa capo-commessa nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il documento di sicurezza di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, contenente anche:
a) l’individuazione delle fasi di lavoro e delle principali attrezzature utilizzate, e delle imprese che eseguono i lavori;
b) l’indicazione del tecnico responsabile dei lavori a bordo;
c) la localizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro;
d) le fasi nelle quali si può verificare la presenza contemporanea di un numero consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente;
e) la descrizione delle misure di sicurezza e di igiene per le diverse fasi di lavorazione, con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio;
f) l’indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta contro l’incendio, per la gestione dell’emergenza e del pronto soccorso.

Con l’emanazione del D.Lgs. 81/08, che ha sostituito il D.Lgs. 626/94, il documento della sicurezza deve ora riferirsi ai contenuti del D.Lgs. 81/08 e alla normativa specifica emanata proprio sulla base dei contenuti di questo decreto legislativo.
Si ricorda che il DPR 177/11 è un regolamento emanato proprio con riferimento all’art. 6, comma 8, lettera g) del D.Lgs. 81/08 e che costituisce il riferimento attuale e adeguato per la qualificazione delle imprese che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Il riferimento contenuto nell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 che stabilisce "Nei riguardi .... dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative" esprime senso e riferimento logico alle condizioni dei lavoratori del trasporto, in quanto soggetti "alle particolarità proprie del servizio di trasporto".
Ciò premesso, non si intravvede senso né logica nel collegamento con "i servizi di manutenzione prestati sui mezzi di trasporto da lavoratori che non appartengono al settore dei trasporti", in quanto per definizione non svolgono attività di trasporto.
Con riferimento al disposto del D.Lgs. 81/2008, art. 3, comma 3, in attesa della emanazione dei decreti specifici che tengano conto delle particolari esigenze di servizio (comma 2), il DPR 177/11 costituisce specifica disposizione afferente al D.Lgs. 272/99, appunto perché si tratta di un regolamento che “si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/2008, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo."
La non applicabilità degli articoli del titolo II del D.Lgs. 81/08 ai mezzi di trasporto deve intendersi, anche in questo caso, solamente riferita alle effettive attività di trasporto poiché non sarebbe giustificata la impossibilità di applicare tutti gli obblighi relativi ai luoghi di lavoro per attività che non presentano caratteristiche particolari.
Si segnala a tale proposito che è ampiamente scontato che, per la qualificazione delle imprese che svolgono operazioni di manutenzione e/o riparazione che interessano autocisterne, debba essere applicata la normativa specifica citata in quanto attività lavorativa che non presenta le peculiarità del trasporto.
Indipendentemente dalle considerazioni sopra espresse si ritiene assolutamente inaccettabile che vengano utilizzati cavilli interpretativi, peraltro discutibili, per impedire l’applicazione di una normativa nata proprio per fornire migliori garanzie ai lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Peraltro, proprio anche in conseguenza di drammatici incidenti accaduti nel passato durante fasi di manutenzione in porto di navi (si ricordano a tale proposito i 13 morti a Ravenna nel 1987) la normativa ha posto particolare attenzione alle attività lavorative svolte in ambienti confinati e scarsamente aerati.
Per questi motivi si ritiene che le risposte agli interpelli su aspetti di particolare rilevanza debbano comunque considerare la necessità di adottare le maggiori cautele possibili in ossequio al "principio di precauzione".
In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la risposta fornita con l'interpello n. 10/2015 sia pericolosa in quanto elimina, di fatto, l’obbligo di qualificazione e di verifica dei requisiti per le imprese che operano nelle operazioni di manutenzione e riparazione in ambienti confinati a bordo di navi.
La individuazione dei criteri per la qualificazione delle imprese che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è stata definita in anticipo rispetto alla normativa sulla qualificazione di tutte le imprese che operano in appalto, proprio a causa dei numerosi incidenti che si sono verificati durante queste attività. Con il DPR 177/11 si è quindi anticipato un provvedimento previsto dal D.Lgs. 81/08 per tutte le lavorazioni in appalto.

Consentire di non applicare questa normativa più restrittiva proprio negli ambienti dove nel passato sono accaduti gravi incidenti appare una interpretazione burocratica e non improntata al principio della massima tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Distinti saluti

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO
dott. Norberto Canciani
SNOP
dott. Giorgio Di Leone

Fonte: amblav.it