Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza – Roma, 07/12/2015
Prot. 37 / 0021476 / MA005.A001.10730

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione I
Affari generali e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie

 

Alle

Direzioni interregionali e territoriali del lavoro

All’

INPS
Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa

All’

INAIL
Direzione Centrale Rischi

Al

Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

Al

Comando Generale della Guardia di Finanza

All'

Agenzia delle Entrate

All’

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Alla

Provincia autonoma di Trento

Alla

Provincia autonoma di Bolzano


Oggetto: Maxi sanzione e sospensione dell’attività imprenditoriale - compilazione del modello F23: nuovi importi e utilizzo codice tributo.

 

Com’è noto, l’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 (“modifica di disposizioni sanzionatone in materia di lavoro e legislazione sociale”) ha apportato alcune significative modifiche alla disciplina della maxi sanzione per lavoro nero e del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, variandone anche gli importi.

Al riguardo, appare opportuno ricordare che nulla è invece cambiato in relazione alla compilazione del modello F23, nel quale andrà utilizzato altresì il codice tributo “79AT”. In particolare si ricorda che tale ultimo codice è utilizzato per indicare il 30% dell'importo sanzionatorio relativo alla c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, il 30% delle somme aggiuntive versate per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, nonché il maggiore introito derivante dalle maggiorazioni delle sanzioni di cui all’art. 14. comma 1 lett. e), del D.L. n. 145/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Danilo PAPA