Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 dicembre 2015, n. 25564 - Infarto e stress: incidenza causale dell'attività lavorativa. Rigetto del ricorso


Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: BLASUTTO DANIELA Data pubblicazione: 18/12/2015


Fatto


La Corte di appello dell'Aquila, con sentenza depositata il 1° febbraio 2010, riformando la pronuncia di primo grado, in accoglimento dell'appello dell'INAIL, ha rigettato la domanda proposta da V.A. e M.M., diretta al riconoscimento di una rendita ai superstiti. I ricorrenti avevano dedotto che il decesso del congiunto M.R., avvenuto per arresto cardiocircolatorio, era imputabile, con ogni probabilità, ad infarto causato dall'elevato stress fìsico e psichico subito dal predetto nello svolgimento delle mansioni di direttore delle Agenzie di Avezzano e dell'Aquila del Banco di Napoli. Sostenevano quindi l'esistenza di un'incidenza causale dell'attività lavorativa nel determinismo del decesso.
Ha osservato la Corte distrettuale che non era comprovata l'esistenza di malattie professionali, né vi erano elementi per ravvisare una causa violenta ai fini della configurabilità di un infortunio sul lavoro: gli accertamenti istruttori avevano permesso di chiarire le circostanze in cui il M.R. era deceduto (appena uscito dal lavoro e dopo aver provveduto alla chiusura annuale dei conti), il suo orario (spesso prolungato) di lavoro e le modalità della sua prestazione lavorativa, ma non avevano fornito elementi per potere ritenere che la prestazione lavorativa, seppure impegnativa, avesse costituito, nel determinismo della morte, una concausa, quanto meno determinante o preponderante.
Per la cassazione di tale sentenza V.A. e M.M. propongono ricorso affidato ad un motivo, cui resiste l'INAIL con controricorso.

Diritto


Con unico motivo si denuncia vizio di omessa e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la sentenza: contraddittoriamente rilevato che era mancata una precisa diagnosi e al contempo negato l'espletamento di un esame autoptico, richiesto dalle partì e ritenuto rilevante dal C.t.u.; omesso di considerare l'infarto del miocardio attestato dalla cartella clinica del 1992 e il successivo episodio del 1995; omesso di esaminare l'efficacia causale o concausale delle modalità di espletamento dell'attività lavorativa, tra cui il pendolarismo quotidiano Avezzano-L'Aquila-Avezzano cui il de cuius fu sottoposto per undici mesi circa; l'orario di inizio (tra le ore 8,00 e le ore 8,30) e di fine della prestazione lavorativa (ore 19 circa), le mansioni svolte, i ritmi e il carico di lavoro.
Le censure mosse alla sentenza impugnata non sono fondate.
Occorre premettere che costituisce fatto decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis (prima delle modifiche introdotte dall'art. 53, comma 1, lett. b, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134), quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n.18368 del 31 luglio 2013); la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, inerisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo peraltro necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 si risolverebbe nell'investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell'iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (v., in tal senso, Cass. n. 3668 del 14 febbraio 2013; cfr. pure Cass. n. 22979 del 2004).
Nella specie, l'articolazione del motivo si risolve nell'indicare una possibile alternativa, condizionata all'espletamento di accertamenti che si assumono omessi, e non nella prospettazione di tale alternativa come necessariamente implicante l'insostenibilità di quella resa dalla Corte di merito. Questa ha ritenuto, alla stregua delle risultanze della prova testimoniale e documentale, che non vi fossero elementi per ritenere l'esistenza di una causa violenta o la derivazione della morte da malattia professionale, pur dando atto di una serie di elementi significativi, di ordine oggettivo (modalità e condizioni di lavoro) e soggettivo (pregressi episodi di infarto acuto del miocardio e dichiarata condizione di stress). E' stato così espresso un giudizio valutativo immune da vizi logici e adeguato a sorreggere la decisione, dovendo altresì osservarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Né, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie - prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso "sub specie" di omesso esame di un punto (v. Cass. n. 3161/2002)
Nella specie, i dedotti vizi di motivazione non corrispondono al modello enucleabile negli esposti termini dal n. 5 del citato art. 360 cod. proc., poiché, si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice del rinvio; nel valutare le stesse risultanze istruttorie da quest'ultimo esaminate; nel trame implicazioni e spunti per la ricostruzione della vicenda in senso difforme da quello esposto nella sentenza impugnata; nel desumerne apprezzamenti circa la maggiore o minore valenza probatoria di alcun elementi rispetto ad altri. Essi, dunque, incidono sull'intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all'ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità (v. pure, tra le più recenti, Cass. n. 6288 del 2011).
Il ricorso va, pertanto, respinto. 
Alla fattispecie è applicabile la disciplina delle spese di cui all'art. 42 comma 11 d.l. 30.9.2003 n. 269, conv.- con modificazioni - nella legge n. 326 del 24.11.2003, trattandosi di procedimento avviato successivamente al 2 ottobre 2003.
L'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, dispone che "L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente". Tale norma si interpreta nel senso che l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero (cfr. ex plurimis, Cass. 16284 del 2011; v. pure (ex multis, Cass. 10875/2009; Cass. 17197/2010; Cass. 13367/2011).
Gli odierni ricorrenti non allegano di avere provveduto al suddetto onere autocertificativo; pertanto, difetta uno dei presupposti per l'esonero dal pagamento delle spese di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.. Di conseguenza, le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e accessori di legge.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2015