Guida alla lettura

 

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 12/2015


Roma, 29 dicembre 2015

Alla Associazione Imprese Subacquee Italiane

Alla Associazione Italiana Sommozzatori Corallari

 

Oggetto: art. 12. d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo.


L'Associazione Italiana Sommozzatori Corallari (A.I.S.C.) e l'Associazione Imprese Subacquee Italiane (AISI) con distinte richieste hanno avanzato istanza per richiedere: "... che si renda noto quali siano le regole, le leggi, le direttive e le modalità operative da rispettare per il corretto svolgimento dell'attività di pesca del corallo ...”.
Premesso che l'attività della pesca del corallo risulta assoggettata a disposizioni specifiche regolamentanti la pesca subacquea professionale, quali il DPR 1639/1968, il DM 20 ottobre 1986, il DM 249/1987, che prescrivono per lo svolgimento dell'attività il possesso di uno specifico brevetto tecnico, l'iscrizione in appositi registri e altre disposizioni, che sia pur finalizzate alla sicurezza e salvaguardia in mare dei pescatori subacquei sia professionali o sportivi, esulano dall'ambito di competenza di questa commissione, che può esprimersi esclusivamente su quesiti di ordine generale inerenti l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Relativamente a tale ultimo aspetto, appare utile chiarire che le disposizioni applicabili al settore della pesca professionale del corallo - svolgendosi tale attività in mare e non a bordo - sono da ricondurre non allo specifico campo di applicazione del d.lgs. n. 271/1999, che disciplina la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, ma al generale campo di applicazione del d.lgs. n. 81/2008.
Ne consegue pertanto che nella pesca del corallo le attrezzature ed i DPI da utilizzare devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso decreto.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Sotto il profilo della valutazione dei rischi e delle relative misure di tutela da adottare da parte dei datori di lavoro, rientrando l'attività professionale della pesca del corallo nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, ne deriva che pur in assenza di una norma tecnica specifica per la pesca del corallo il datore di lavoro è in ogni caso tenuto ad adottare tutte le misure di tutela in grado di ridurre al minimo i rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi allo svolgimento dell'attività.
In riferimento a tale aspetto, la specifica norma tecnica UNI 11366, riguardante lo svolgimento di una diversa modalità lavorativa subacquea industriale, anche se non connotata da obbligatorietà può costituire un utile riferimento di buona regola a cui riferirsi per ridurre il livello di rischio e per garantire la sicurezza operativa da parte delle barche appoggio ai pescatori subacquei impegnati nell'attività di pesca del corallo.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali