Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE


IL DIRETTORE GENERALE

Disciplina delle procedure in applicazione del D.M 01/12/2015 riguardante “Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”

Vista la Direttiva Ministeriale prot. N. 594 del 31.12.2014 con la quale sono stati conferiti ai titolari dei centri di responsabilità, quali obiettivi dell’azione amministrative, gli obiettivi strategici, finanziari ed operativi da realizzarsi nel 2015;
Visto il Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il DPCM dell’11 febbraio 2014 n. 72 riguardante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135”;
Visto il D.M. n. 346 del 4 agosto 2014 in attuazione dell'art. 16 del DPCM dell’11 febbraio 2014 n. 72 con il quale sono individuati e definiti i compiti degli uffici dirigenziali non generale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, recante Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto
Visto l’art. 31 -bis della legge 11 novembre 2014 n. 164 che recita ; (Operatività degli impianti a fune) -1 termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
Visto il D.M. 01/12/2015 concernente: “Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, dì adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”;
Ravvisata la necessità di disciplinare le procedure in applicazione al D.M. 01/12/2015.

Decreta

Art. 1
(Autorizzazioni e Nulla Osta Tecnico)

L’autorizzazione o il nulla osta di cui all’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753 (nel prosieguo D.M. [D.P.R.] 753/80) s’intende automaticamente revocata/o qualora, alle scadenze temporali indicate ai capitoli 2 e 3 di cui alle “Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”, approvate con D.M. 01/12/2015 (nel prosieguo D.M. 01/12/2015), il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto agli adempimenti di cui ai capitoli sopracitati.

Art. 2
(revisione quinquennale)

A conclusione di ogni revisione quinquennale, il Direttore od il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto) trasmette all’Autorità di sorveglianza una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all’esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in esercizio rimpianto sino alla prossima scadenza di revisione.
La prosecuzione dell’esercizio dell’impianto, non può comunque essere consentita, ai fini della sicurezza, qualora alla scadenza di ogni revisione quinquennale non siano stati effettuati, con esito favorevole, tutti gli adempimenti previsti ai punti 2.2 e 3.4 del D.M. 01/12/2015.

Art. 3
(revisione generale)

La Società esercente, ai fini di attivare tutte le procedure per la revisione generale, deve presentare alle Autorità competenti, apposita istanza con il programma della revisione generale dell’impianto, con allegata una dettagliata relazione sui lavori di revisione da eseguire con annessa documentazione tecnica ed eventuali elaborati grafici, sulla quale l’Autorità di sorveglianza medesima esprime un giudizio di ammissibilità preliminare.
La relazione di cui al comma 1 e gli ulteriori elaborati tecnici, devono essere predisposti e firmati dal Direttore o dal Responsabile dell’esercizio (o dall’Assistente Tecnico se previsto), o eventualmente da un professionista abilitato. In quest’ultimo caso detta relazione ed elaborati tecnici debbono essere controfirmati in ogni sua parte dal Direttore o dal Responsabile dell’esercizio (o dall’Assistente Tecnico se previsto).
La documentazione di cui al comma 2 deve comprendere il programma dei controlli, delle verifiche e delle prove da effettuare sull’impianto secondo quanto riportato ai capitoli 2.3 e 3.6 del D.M. del 01/12/2015, al fine di garantire un ulteriore periodo di esercizio in sicurezza che può estendersi fino alla successiva scadenza temporale prevista o alla scadenza di vita tecnica.
A conclusione dei lavori per la revisione generale, il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto), redige per le Autorità competenti una dettagliata ed esaustiva relazione, nella quale sono indicati tutti i controlli espletati e tutti i provvedimenti adottati, con annessa l’eventuale documentazione necessaria e le certificazioni acquisite.
Nella relazione di cui al comma 4 il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto) deve esprimere il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in esercizio rimpianto in sicurezza fino alla successiva scadenza temporale prevista o alla scadenza di vita tecnica.
Le Autorità competenti, accertata la completezza della documentazione di cui al precedente punto, che dimostri il rispetto di tutti gli adempimenti previsti nella relazione di revisione, nonché ogni altro ulteriore adempimento previsto, provvedono ad espletare le verifiche e prove funzionali di cui all’art. 5 del D.P.R. 5753/80 secondo le procedure dettagliatamente descritte nell’art. 7.
Qualora l’esito delle verifiche e prove funzionali di cui al comma precedente sia positivo, l’Autorità di sorveglianza rilascia il nuovo nulla osta tecnico ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 753/80.

Art. 4
(ispezioni speciali)

Quando ricorre una ispezione speciale, il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente tecnico) dell’impianto presenta all’Autorità di sorveglianza la documentazione tecnica riguardante tutte le verifiche ed i controlli effettuati, che dimostri la corretta esecuzione di quanto previsto nell’ispezione speciale.
L’Autorità di sorveglianza esamina ed accerta la completezza della documentazione di cui al comma precedente e, se necessario, richiede l’eventuale integrazione.
A conclusione delle attività previste per ogni ispezione speciale, ai fini dell’apertura all’esercizio, l’Autorità di sorveglianza partecipa alla successiva ispezione annuale del Direttore dell’esercizio definita nel D.M. 01/12/2015.

Art. 5
(varianti costruttive)

L’Autorità di sorveglianza, esaminata con esito favorevole la documentazione costituente il progetto della variante, rilascia l’Autorizzazione o il Nulla Osta, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 753/80.
Prima dell’inizio dei lavori la Società Esercente comunica all’Autorità di sorveglianza la data dell’inizio dei lavori e la nomina del Direttore dei Lavori ai sensi della normativa vigente.
Ultimati i lavori di variante, l’Esercente richiede all’Autorità di sorveglianza, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 753/80, l’espletamento delle verifiche e prove funzionali, ai fini della prosecuzione dell’esercizio.
Alla domanda è allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori, con la quale attesta che i lavori sono completamente ultimati e che sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto approvato.
Dopo la realizzazione delle opere in variante, la riapertura o la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto, mediante l’Autorizzazione o il Nulla Osta di cui all’art. 4 del D.P.R. 753/80, è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali di cui all’art. 5 del citato D.P.R..

Art. 6
(Proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica)

Per il proseguimento dell’esercizio degli impianti funiviari dopo la scadenza della vita tecnica devono essere ottemperati tutti gli adempimenti previsti nel punto 2.5 del D.M. 01/12/2015.
Ai fini di cui al comma precedente il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto) prima della data in cui deve essere effettuata la revisione generale, presenta all’Autorità di sorveglianza, alla Regione o all’Ente locale competente una relazione particolareggiata sui controlli e sui lavori di revisione da eseguire, controfirmata dall’esercente.
Il programma della revisione generale dell’impianto è oggetto di giudizio preliminare da parte dell’Autorità di sorveglianza.
La relazione tiene conto dei controlli, delle verifiche e delle prove da effettuare sulle parti dell’impianto secondo quanto riportato al punto 2.5 del D.M. del 01/12/2015, al fine di garantire un ulteriore periodo di esercizio in sicurezza, che può estendersi fino alla successiva scadenza della revisione generale.
A conclusione dei lavori, il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto), trasmette all’Autorità di sorveglianza, alla Regione o all’Ente locale competente, una dettagliata ed esaustiva relazione in merito a tutti i controlli espletati ed a tutti i provvedimenti adottati, allegando l’eventuale documentazione necessaria e le certificazioni acquisite, nonché esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere l’impianto in esercizio fino alla successiva scadenza di revisione generale.
L’Autorità di sorveglianza, accertata la completezza della documentazione di cui al precedente punto, che dimostri il rispetto di tutti gli adempimenti previsti per il prolungamento della vita tecnica, provvede ad espletare le verifiche e prove funzionali di cui all’art. 5 del D.P.R. 753/80; qualora il loro esito sia favorevole, ai sensi dell’art. 31 bis della legge 164/2014, l’Autorità di sorveglianza rilascia la nuova autorizzazione o il nuovo nulla osta tecnico, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 753/803.

Art. 7
(Documentazione richiesta in caso di Revisione Generale, di prolungamento della vita tecnica o di variante costruttiva)

L’Esercente provvede all’esecuzione dei lavori sulla base del programma oggetto di giudizio preliminare rilasciato dall’Autorità di sorveglianza nel caso di revisioni generali dell’impianto ovvero sulla base del progetto approvato nel caso di variante costruttiva.
I lavori sono eseguiti sotto la responsabilità di un Direttore dei lavori abilitato all’esercizio della professione di ingegnere ed iscritto al relativo ordine.
Il nominativo del Direttore dei Lavori e la data dell’inizio dei lavori sono comunicati, oltre che all’Ente concedente, all’Autorità di sorveglianza, prima dell’inizio dei lavori medesimi ai sensi dell’art. 29 della DM 400 del 4 agosto 1998.
Ultimati i lavori l’Esercente presenta istanza in bollo all’Autorità di sorveglianza o all’Ente concedente qualora rimpianto rientri nelle sue attribuzioni, richiedendo l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali.
All’istanza di cui al comma precedente, che deve essere presentata almeno 30 giorni prima della richiesta di effettuazione delle verifiche e prove funzionali sull’impianto, deve essere allegata la relazione sui lavori eseguiti redatta del Direttore dei Lavori e controfirmata dal Direttore dell’esercizio, o il Responsabile dell’Esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto) corredata dei seguenti documenti:
1) una dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 753/80, attestante:
a) che tutte le opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformità al progetto ed alle eventuali varianti approvate e sotto l'osservanza delle norme tecniche in vigore;
b) che sia il tracciato, sia le progressive e le quote di appoggio delle funi, sia la natura e le caratteristiche dei terreni interessati dalle fondazioni corrispondono ai dati ed alle previsioni di progetto;
c) che, sulla base dei documenti e certificati esibiti dai costruttori e degli eventuali accertamenti espletati direttamente, sia verificata la corrispondenza dei materiali utilizzati, per qualità e per caratteristiche meccaniche, alle previsioni di progetto, e comunque la conformità a quanto stabilito dalle norme applicabili in materia; attesta inoltre, sulla base dei certificati in esito ad idonee prove non distruttive, che tutti gli elementi strutturali e gli organi meccanici, il cui eventuale cedimento può compromettere la sicurezza delle persone e per i quali non ricorre la certificazione CE, sono idonei per il loro funzionamento ai fini della sicurezza dell’impianto medesimo;
d) che rimpianto di messa a terra elettrica risulta conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma CEI 64-8 e s.m.i., nonché dalla norma CEI 11-1 e s.m.i., e che rimpianto risulta protetto contro i fulmini secondo le prescrizioni della norma CEI EN 62305/1-4 e s.m.i.; a tal fine allega specifiche relazioni, eventualmente redatte da tecnici specialisti in materia, corredate di certificati relativi ai controlli e alle misure effettuati;
e) ove nel corso dei lavori si sia reso necessario, d’intesa con il progettista, apportare lievi modifiche a talune delle soluzioni costruttive previste nel progetto e nelle eventuali varianti già approvate, il Direttore dei lavori deve dame comunicazione nella dichiarazione di cui al precedente punto, giustificando con apposita documentazione le soluzioni adottate;
2) il verbale delle prove interne attestante l’esito positivo delle verifiche e prove funzionali dell’impianto;
3) eventuale certificato relativo al collaudo statico delle opere civili di infrastruttura (definite all’articolo 15.1 del decreto infrastruttura) rilasciato ai sensi della l. 5/11/1971, n° 1086, e della 1. 2/02/1974, n° 64, nonché ai sensi di specifiche leggi regionali, se emanate;
4) certificazioni e documentazioni, rilasciate ai sensi del D.M. 37/2008, concernenti tutti gli impianti elettrici della funivia, rimpianto di messa a terra e il coordinamento selettivo delle protezioni;
5) relativamente all’antincendio, la relazione di corretta esecuzione dei lavori prevista al punto 8.5.2 del D.M. n. 337 del 16.11.2012;
6) la risposta alle prescrizioni emerse a seguito dell’esame del progetto;
7) ogni altra dichiarazione del professionista del quale il Direttore dei lavori si sia avvalso per le parti specialistiche, attestante la loro corretta esecuzione e messa a punto, ferma restando la responsabilità generale dello stesso Direttore dei lavori per il coordinamento e la reciproca compatibilità delle parti;
8) le dichiarazioni dei responsabili delle ditte fornitrici degli elementi strutturali dell’impianto, degli organi meccanici e dei componenti specialistici, per i quali non ricorre la certificazione CE, attestanti la corretta esecuzione delle lavorazioni, con particolare riguardo all’esecuzione delle saldature, dei montaggi effettuati, sia in fabbrica che sull’impianto, nonché la corretta messa a punto ed il corretto funzionamento dei diversi meccanismi e dispositivi;
9) i certificati, ad eccezione di quelli relativi alle opere civili di infrastruttura già oggetto di collaudo statico, riguardanti la corrispondenza alle specifiche indicate dalle vigenti tabelle UNI, nonché alle vigenti norme regolamentari in materia per la composizione chimica, le caratteristiche meccaniche e il processo di fabbricazione dei materiali impiegati, nonché le certificazioni riguardanti l'esito dei controlli non distruttivi effettuati sugli elementi strutturali e sugli organi meccanici il cui eventuale cedimento può compromettere la sicurezza delle persone e per i quali non ricorre la certificazione CE.

Art. 8
(Accertamenti preliminari)

L'Autorità di sorveglianza, ricevuta l’istanza di cui al precedente art. 7, ne verifica la completezza degli elaborati tecnici presentati a scioglimento di riserve o richieste di integrazione contenute nel Nulla Osta Tecnico.
In relazione all’esito favorevole di tali accertamenti e della visita preliminare sull’impianto ai fini dell’accertamento dello stesso della disponibilità per l’effettuazione delle prove funzionali, T Autorità di sorveglianza procede alla nomina della Commissione che effettuerà le verifiche e prove funzionali ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 753/80.
Alle verifiche e prove funzionali, oltre ai funzionari dell’Autorità di Sorveglianza di cui al precedente art. 8 e del rappresentante della Regione o degli Enti Locali competenti ai fini della regolarità dell’esercizio, intervengono, fornendo tutta la necessaria assistenza:
- il Direttore dei Lavori;
- il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente tecnico se previsto) proposto dall’Esercente;
- il concessionario o un suo delegato.

Art. 10
(Attrezzature per l’espletamento delle verifiche e prove funzionali)

Il Direttore dei Lavori, d'intesa con le imprese che hanno curato la fornitura e il montaggio dei veicoli e delle apparecchiature meccaniche, degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, deve assicurare la disponibilità presso rimpianto di tutte le attrezzature e di tutte le strumentazioni necessarie per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali.

Art. 11
(Effettuazione delle verifiche e prove funzionali)

Ai fini delle verifiche e prove funzionali si procede:
a) all'effettuazione di prove di funzionamento a vuoto ed a carico, intese ad accertare il buon comportamento dell'impianto nel suo complesso ed il corretto funzionamento dei dispositivi interessanti la sicurezza nelle più significative condizioni di esercizio;
b) alle eventuali ulteriori verifiche e prove che dovessero risultare necessarie in relazione a speciali situazioni riscontrate nell’impianto o nel suo funzionamento;
c) all'effettuazione di manovre di evacuazione simulate da parte del personale preposto, con l'impiego delle attrezzature all'uopo predisposte, conformemente al piano di soccorso presentato dal Direttore dell’esercizio.
Le prove connesse con gli adempimenti di cui sopra, vengono proposte dai funzionari di cui al precedente art. 9 al Direttore dei lavori ed eseguite sotto la responsabilità di quest'ultimo, comprese le eventuali manovre di evacuazione.
I risultati delle suddette verifiche e prove sono riportati in un apposito documento che costituisce l’allegato “A” al verbale delle verifiche e prove funzionali dell’impianto.

Art. 12
(Verbale delle verifiche e prove funzionali)

Sulla base degli adempimenti espletati, la Commissione formula le proprie conclusioni sulla disponibilità all’esercizio dell’impianto, stabilisce la necessità e l’eventuale durata del periodo di pre-esercizio e, se del caso, può subordinarle alle condizioni così individuate:
- Prescrizioni di tipo A: da attuare prima dell’apertura dell'impianto al pubblico esercizio, poiché direttamente interessanti la sicurezza dell'impianto, dei viaggiatori e non sostituibili in alcun modo, anche temporaneamente, con speciali modalità di esercizio; l’ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata, con verbale di constatazione, dall’Autorità di sorveglianza;
- Prescrizioni di tipo B: da attuare entro periodi di tempo stabiliti dai funzionari di cui al precedente art. 9;
- Prescrizioni di tipo C: particolari cautele e modalità di esercizio, che potranno essere sia temporanee che permanenti, da inserire nel regolamento di esercizio.

Art. 13
(Nulla osta tecnico per l’apertura al pubblico esercizio)

Il Nulla Osta Tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio di ogni impianto è rilasciato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, dall’Autorità di sorveglianza, alla Regione o all’Ente concedente ed è subordinato:
- alle risultanze favorevoli del verbale delle verifiche e prove funzionali;
- all’ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo A) e di tipo C).

Art. 14

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2016


Il Direttore Generale
Ing. Virginio Di Giambattista


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Disciplina delle procedure inerenti la vita tecnica degli impianti a fune, in applicazione del decreto del 1° dicembre 2015.
G.U. 18 gennaio 2016, n. 13


Si comunica che con il decreto dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2016 sono state disciplinate le procedure in applicazione al D.M. 1° dicembre 2015, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 296 del 21 dicembre 2015.
Il suddetto decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) nella sezione «Servizi e Informazioni», sotto la voce «Settore Trasporti» - «Trasporto Pubblico Locale».
Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «Normativa» inserendo nel «Motore di ricerca normativa» la data e il protocollo.
Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.