Ambiente di lavoro insalubre – Rifiuto della prestazione – Licenziamento disciplinare – Illegittimità.


 


“Nel merito la Corte rilevava che il rifiuto dei lavoratori di continuare a prestare lavoro nel locale «galvanica» era giustificato dalla pericolosità dell’ambiente di lavoro; nel suddetto locale infatti si sviluppavano gas e vapori tossici, tra i quali agenti notoriamente cancerogeni quali il cromo, senza idonea aspirazione, con diffusione di polveri in ambiente di altezza inferiore a tre metri e scadenti condizioni generali di pulizia. In presenza di siffatte condizioni di lavoro non poteva parlarsi di insubordinazione dei lavoratori sanzionata dall’art. 55 del CCNL e la sanzione espulsiva era del tutto ingiustificata…le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o di insanabile contraddizione.”

(Massima a cura della Redazione di Olympus)

Note e commenti: Maria Rita Iorio, L’eccezione di inadempimento del lavoratore giustificata da una situazione di pericolo per la sua salute
Nunin R., La mancata adozione delle misure di sicurezza giustifica il rifiuto della prestazione da parte del lavoratore