Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, e in particolare l’articolo 1, comma 7, e l’articolo 12, comma 2;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l’articolo 6, comma 1, a tenore del quale: “La partecipazione agli organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e in particolare l’articolo 2, che prevede l’istituzione del Comitato tecnico sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale;
VISTO l’articolo 3 del richiamato d.P.R. n. 44 del 2013, che prevede la composizione del Comitato tecnico sanitario, nonché l’articolo 4, che prevede che detto Comitato si articola in tredici sezioni e che il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartizione dei componenti tra le sezioni in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi, e sulla base della predetta ripartizione i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione;
VISTO il d.m. 8 agosto 2013, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 13 agosto 2013, visto n. 934, e in particolare l’articolo 1, che dispone la ripartizione dei componenti tra le sezioni del Comitato tecnico sanitario;
ACQUISITE dalle Amministrazioni e dagli enti interessati le designazioni di componenti per ogni sezione di cui si compone il Comitato tecnico sanitario;
CONSIDERATO che risulta mancante soltanto la designazione di uno dei trentatré rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore della lotta contro l’AIDS per la sezione m) del suddetto Comitato;
RITENUTO, nelle more dell’acquisizione della designazione mancante, di dover procedere indifferibilmente alla costituzione del Comitato tecnico sanitario;

DECRETA

Art. 1
(Composizione del Comitato tecnico sanitario)

1. Il Comitato tecnico sanitario di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, presieduto dal Ministro della salute o da suo delegato, è composto come specificato nelle schede distinte con le lettere da a) ad o), corrispondenti alle sezioni in cui il medesimo organismo collegiale è articolato e allegate al presente decreto quali parti integranti.
2. Ai lavori delle sezioni di cui al comma 1 partecipano il segretario generale e i direttori delle direzioni generali del Ministero della salute, o loro delegati, competenti nelle relative materie o comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.
3. Con distinti decreti si provvederà ad integrare la composizione del Comitato tecnico sanitario con le designazioni successive all’adozione del presente decreto.

Art. 2
(Durata e funzionamento)

1. I componenti del Comitato tecnico sanitario durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento.
2. Il Comitato tecnico sanitario viene convocato, di regola, per sezioni. Ove ne ravvisi la necessità, il Ministro della salute convoca il Comitato in seduta plenaria.
3. Le attività di segreteria e le altre attività di supporto al funzionamento del Comitato tecnico sanitario sono svolte dalla Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute in raccordo con le direzioni generali competenti per materia.
4. Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le modalità di funzionamento del Comitato tecnico sanitario sono disciplinate con apposito regolamento interno.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. La partecipazione alle riunioni delle singole sezioni del Comitato tecnico sanitario è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante. Per le riunioni va privilegiato, per quanto possibile, il ricorso allo strumento della videoconferenza.
2. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per i componenti non residenti a Roma, il trattamento è equiparato a quello spettante ai dirigenti generali delle Amministrazioni dello Stato.
3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo graverà per l’esercizio finanziario 2015 sui capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute indicati nella sottostante tabella e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

CAPITOLO

PIANO GESTIONALE

2120

1 - 13 - 14

3018

1

4125

1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

3023

1

3202

2

3204

2

1081

8

3125

3

3125

6


Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 Maggio 2015

IL MINISTRO
(Beatrice Lorenzin)


Allegato