• Cantiere Temporaneo e Mobile
  • Appalto e Contratto d'Opera
  • Committente
 
Responsabilità del proprietario di uno stabile nel quale, dopo aver appaltato l'esecuzione di lavori, accade infortunio a lavoratore dipendente di una delle ditte esecutrici che precipita da un'altezza di otto metri a causa di una scala non adeguatamente trattenuta ovvero inidonea.

La Corte conferma la condanna del proprietario committente per non aver designato il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione, in un cantiere con presenza di varie imprese, nonchè per la mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare.
 
Il ricorrente lamenta di aver "affidato minimali lavori di manutenzione e sistemazione ad un'unica impresa, quella del R., ben conosciuta essendo stata in passato destinataria di altri incarichi, cui facevano capo i doveri di organizzazione e vigilanza in termini di sicurezza del lavoro e di rispetto delle norme antinfortunistiche. Doveri che possono essere estesi al committente solo allorchè questi si ingerisca concretamente nell'organizzazione dei lavori; ipotesi da escludersi nel caso di specie.
Secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe indebitamente tratto dalla diversa tipologia dei lavori appaltati (di muratura e di sistemazione dell'impianto elettrico) la convinzione dell'esistenza di diverse imprese, laddove, viceversa, era chiaramente emerso in atti che il frazionamento fra diverse unità imprenditoriali della esecuzione delle opere appaltate al R. era stata determinata non dalla decisione del committente, bensì da una scelta autonoma della ditta appaltante.
La stessa corte, peraltro, avrebbe omesso di esaminare obbiettive circostanze che si ponevano in distonia con l'asserita consapevolezza dell'imputato circa la presenza in cantiere di più imprese.
"
 
La Corte rigetta il ricorso affermando che : "quale committente dei lavori avrebbe dovuto assicurarsi che questi si svolgessero in condizioni di assoluta sicurezza, ovvero avrebbe dovuto designare un soggetto con compiti anche in materia di sicurezza, come prescritto dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3."
 
"Tale condotta è stata legittimamente ritenuta ancor più doverosa per il fatto che l'imputato era, ovviamente, perfettamente consapevole del lavoro affidato al B., e dunque della oggettiva pericolosità dello stesso, e dell'omessa predisposizione di misure protettive, in grado di evitare i rischi di una caduta, certo fatale da quell'altezza.
Nessuna diligenza, peraltro, egli aveva adottato nella scelta del soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori, essendosi affidato, sia nel caso del R. che nel caso del V., secondo quanto ha affermato il giudice di primo grado, sia pure richiamando osservazioni, non contestate, provenienti dalle parti civili, a "piccole imprese individuali, di fatto prive dei requisiti minimi per attuare la sicurezza del cantiere", della cui competenza tecnica e capacità aziendale l'imputato non risulta essersi curato."

La Corte condanna poi anche il legale rappresentante dell'impresa edile appaltatrice dei lavori poichè "l'accertata presenza di un cantiere, sia pure temporaneo, per l'esecuzione di lavori di natura edilizia ed il ruolo assunto, di fatto, all'interno di tale cantiere, dal R., lo rendeva destinatario delle disposizioni d cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e dunque coinvolto nelle attività di cooperazione e di coordinamento in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi ai quali erano esposti quanti in quel cantiere, a qualsiasi titolo, prestavano la loro opera." 

 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA/ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da:
1) T.A., N. IL (OMISSIS);
2) R.C., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 29/05/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BUA Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile);
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) in sostituzione dell'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile).

Fatto

-1- Con sentenza del 26 maggio 2005, il Tribunale di Milano ha dichiarato T.A., R.C. e M.C. colpevoli del delitto di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno di B.S. che, nello svolgere lavori di cablaggio tra la rete di alimentazione ed i motori degli aspiratori d'aria posti in un cavedio che mette in comunicazione i tre piani interrati dei box di uno stabile di proprietà del T., sito sulla via (OMISSIS), operando ad un'altezza superiore a due metri servendosi di una scala di alluminio di proprietà di V. F., non adeguatamente trattenuta ovvero inidonea per il tipo di lavoro in esecuzione, era precipitato per terra da un'altezza di circa otto metri, investito dalla stessa scala, ed aveva riportato gravi lesioni che ne avevano cagionato la morte.
All'affermazione di responsabilità è seguita la condanna alla pena di un anno di reclusione, quanto al T. ed al R., e di sette mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quanto al M., nonchè al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, cui è stata assegnata una provvisionale.
I tre imputati sono stati chiamati a rispondere dell'incidente - unitamente al V., di fatto datore di lavoro della vittima e separatamente giudicato - nelle rispettive qualità, il T., di proprietario dell'immobile e di committente dei lavori di realizzazione dell'edificio ove l'infortunio si è verificato; il R., di legale rappresentante dell'"Impresa Edile R.C. di R.C.", appaltatrice dei lavori di completamento delle opere sopra richiamate; il M., di legale rappresentante della "Unel s.r.l.", datore di lavoro della vittima.
Secondo l'accusa, i tre imputati, nelle richiamate qualità, avevano cagionato il mortale infortunio, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonchè per la violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Queste ultime individuate, quanto al T., nel D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, commi 1, 4 e 4 bis e art. 8 , per la mancata designazione del coordinatore per la progettazione, nè il coordinatore per l'esecuzione, in un cantiere con presenza di più imprese e con lavori comportanti rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai nn. 1, 4 e 6 dell'allegato 2^ della stessa legge, nonchè per la mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare.
Quanto al R., nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, per non avere cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
Quanto al M., nell'art. 2087 c.c., e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 1, commi 4 bis e 4 ter, art. 2, comma 1 e art. 4, comma 5 , in relazione all'omessa valutazione dei rischi, per il lavoratore, connessi alla lavorazione stessa.

-2- Su appelli proposti dagli imputati, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 29 maggio 2007, ha confermato, con riguardo al T. ed al R., la sentenza impugnata ed ha assolto M.C. da ogni addebito.
La corte territoriale ha ritenuto, quanto al T., che costui, nella qualità di committente di lavori da effettuarsi in un cantiere temporaneo, quale ha ritenuto essere quello di via (OMISSIS), nel quale operavano più imprese, avrebbe dovuto accertarsi che gli stessi si svolgessero in condizioni di sicurezza, ovvero avrebbe dovuto designare un soggetto con compiti di coordinamento anche in materia di sicurezza; designazione mai avvenuta.
Quanto al R., la stessa Corte ha rilevato che egli, nella qualità assunta all'interno del cantiere, di appaltatore di fatto, avrebbe dovuto svolgere un'attività di cooperazione e coordinamento anche in materia di prevenzione rispetto ai rischi cui erano esposti coloro che prestavano la loro opera nel cantiere.
E' stato, viceversa, mandato assolto il M., essendo stato accertato che la vittima, pur dipendente della Unel s.r.l., il giorno dell'infortunio lavorava, al di fuori del suo rapporto di lavoro con la Unel (era un sabato pomeriggio) ed al fine di arrotondare i propri guadagni, per conto di V.F..

-3- Avverso tale sentenza propongono ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori T.A. e R.C..

A) Il T. articola vari motivi di ricorso con i quali deduce violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata, sotto i diversi profili della mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa, che avrebbero comportato lo scollamento tra l'imputazione contestata ed il fatto ritenuto in sentenza.

a) In particolare, rileva anzitutto il ricorrente che la Corte territoriale è pervenuta alla conferma della sentenza impugnata, avendo tuttavia ritenuto di individuare in capo all'imputato profili di colpa significativamente dissimili da quelli ritenuti dal primo giudice, che tali profili aveva indicato nel mancato coordinamento, da parte dello stesso imputato, delle imprese intervenute nei lavori, D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 7 , e nell'omessa verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione.
Ipotesi colpose che erano state oggetto di contestazione nei motivi d'appello, poi superati e vanificati dalla decisione del giudice dell'impugnazione ritornato, almeno in parte, alle originarie contestazioni che non erano state oggetto di gravame, nè avrebbero potuto esserlo in vista delle diverse conclusioni cui era pervenuto il primo giudice.
Ne sarebbe derivata, a giudizio del ricorrente, una motivazione confusa e contraddittoria.
Contraddittoria sarebbe altresì la sentenza laddove, da un lato, ha riconosciuto che il fabbricato era, all'epoca dell'incidente, completato e che i lavori in esecuzione erano solo delle migliorie di ridotta entità, in tal guisa avendo sostanzialmente negato l'esistenza della situazione ritenuta dal primo giudice fonte di responsabilità, dall'altro, ha ribadito la condanna dell'imputato.

b) Con altro motivo, il ricorrente, richiamato l'appalto conferito dal T. all'impresa R. ed il legittimo affidamento sulla corretta organizzazione del lavoro da parte di costui e sulla idoneità tecnica dell'impresa, peraltro già sperimentata, contesta l'applicabilità, nella presente fattispecie, del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3 , al quale ha fatto riferimento il giudice dell'impugnazione, che indica gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori rispetto ai cantieri in cui è prevista una pluralità di imprese.
Laddove, si sostiene nel ricorso, il T. aveva affidato minimali lavori di manutenzione e sistemazione ad un'unica impresa, quella del R., ben conosciuta essendo stata in passato destinataria di altri incarichi, cui facevano capo i doveri di organizzazione e vigilanza in termini di sicurezza del lavoro e di rispetto delle norme antinfortunistiche.
Doveri che possono essere estesi al committente solo allorchè questi si ingerisca concretamente nell'organizzazione dei lavori; ipotesi da escludersi nel caso di specie.
Secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe indebitamente tratto dalla diversa tipologia dei lavori appaltati (di muratura e di sistemazione dell'impianto elettrico) la convinzione dell'esistenza di diverse imprese, laddove, viceversa, era chiaramente emerso in atti che il frazionamento fra diverse unità imprenditoriali della esecuzione delle opere appaltate al R. era stata determinata non dalla decisione del committente, bensì da una scelta autonoma della ditta appaltante.
La stessa corte, peraltro, avrebbe omesso di esaminare obbiettive circostanze che si ponevano in distonia con l'asserita consapevolezza dell'imputato circa la presenza in cantiere di più imprese.

c) Con ultimo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla congruità della pena ed al diniego delle attenuanti generiche.
Negate, queste ultime, in forza di precedenti risalenti ad alcuni decenni fa, concernenti fattispecie oggi neanche penalmente sanzionate, ovvero episodi di trascurabile rilievo, attestato dalla lieve entità delle pena (pecuniarie) irrogate, e del tutto trascurando l'intervenuta riabilitazione.

B) R.C. deduce:
a) Con primo motivo, violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e manifesta illogicità della motivazione.
Sostiene il ricorrente l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, della citata norma di legge per diverse ragioni.
Anzitutto, perchè nessun legame esisteva tra il B. e l'imputato e l'impresa di cui questi era responsabile; la vittima, invero, come pacificamente emerso agli atti, era dipendente della Unel s.r.l. e il giorno dell'infortunio stava lavorando come prestatore d'opera per l'impresa di V..
Così come nessun legame esisteva tra l'impresa del R. e quella del V..
Le due imprese, del tutto autonome, avevano preso accordi, separatamente ed autonomamente, stipulando due diversi contratti d'appalto, con il committente T.A., e l'unico punto di contatto tra di esse poteva essere ricondotto solo alla persona di D.E., cognato dell'imputato, che aveva presentato V.F. al T. che era alla ricerca di persona che si occupasse dei lavori di finitura dell'impianto elettrico nello stabile ove si è verificato il mortale infortunio.
Non condivisibile è, quindi, per il ricorrente il rilievo probatorio, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, attribuito dai giudici del merito alla richiamata circostanza.
Il R., d'altra parte, aveva, all'epoca dei fatti, terminato i lavori che gli erano stati commissionati ed aveva asportato tutte le sue attrezzature, mentre dalla documentazione prodotta, in particolare dal preventivo dei lavori eseguiti dall'impresa R. per conto del committente, si evinceva chiaramente che si era trattato solo di lavori di natura edile, essendone del tutto esclusi i lavori di natura elettrica, affidati all'impresa del V..
Costui, peraltro, aveva confermato, in dibattimento, di avere preso accordi per l'esecuzione dei lavori con il T., al quale aveva evidenziato la necessità di apprestare, per l'esecuzione dei lavori, un ponteggio della cui mancanza, proprio la mattina dell'incidente, si era con lo stesso lamentato.

b) Con secondo motivo, la violazione dell'art. 521 c.p.p., in relazione all'asserita mancata correlazione tra la sentenza, che ha richiamato il D.Lgs. n. 494 del 1996 quanto alla ritenuta sussistenza di un cantiere temporaneo, e la contestazione.

c) Con ultimo motivo, la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla quantificazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche. Negate, queste ultime, in forza dei precedenti penali e del comportamento processuale, erroneamente censurato per avere l'imputato accusato altri soggetti, laddove egli aveva solo evidenziato, per dimostrare la propria estraneità ai fatti, gli elementi probatori emersi.
Così come non particolarmente grave avrebbe dovuto considerarsi la condotta, ove anche colpevole, dell'imputato, che non avrebbe potuto prevedere che il V. potesse trascurare elementari norme di sicurezza.
Ambedue i ricorrenti concludono, quindi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Con memorie pervenute presso la cancelleria di questa Corte, le parti civili S.L.D., Ri.Ca., B.T. e B.D. chiedono, per il tramite del difensore, il rigetto dei ricorsi.

Diritto


Ambedue i ricorsi devono essere rigettati.

A) Con riguardo al ricorso proposto da T.A., proprietario del fabbricato ove si è verificato l'infortunio e committente dei relativi lavori, occorre, anzitutto, premettere che questa Corte, proprio in tema di infortuni sul lavoro in cantieri edili, ha affermato che neanche la presenza di un contratto di appalto esonera il committente dalle responsabilità connesse alla mancata osservanza degli obblighi imposti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro.
Ciò, in particolare, si è sostenuto nel caso in cui l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte, ovvero la loro inadeguatezza, sia immediatamente percepibile.
Ipotesi nella quale la responsabilità del committente non potrebbe essere esclusa neanche dalla circostanza che egli abbia impartito le opportune direttive, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza (Cass. n. 19372/07).
In linea generale, poi, il committente è ritenuto comunque corresponsabile qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua condotta colposamente omissiva, come nel caso in cui egli abbia permesso l'esecuzione di lavori in presenza di situazioni di fatto oggettivamente pericolose.
E' stato, peraltro, costantemente affermato, anche di recente, da questa Corte che, nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto, "risponde a garanzia della prevenzione infortunistica anche il committente il quale si ingerisca nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere" (Cass. n. 46383/07).
Ed ancora, che "il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati" (Cass. n. 8589/08).
In particolare, si è affermato che il committente, nella scelta del soggetto incaricato dei lavori, deve attenersi a fondamentali regole di diligenza e prudenza che lo obbligano, anzitutto, ad accertarsi che la persona, alla quale si rivolge, sia munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, di capacità tecniche e professionali adeguate all'attività commissionata ed abbia la disponibilità dei mezzi tecnici necessari all'esecuzione dei lavori, verificandone la loro rispondenza alle norme di prevenzione degli infortuni.
Orbene, nel caso di specie i giudici del merito hanno accertato che il mortale infortunio di cui è rimasto vittima B.S. era stato certamente determinato dalla mancata osservanza, nel corso della esecuzione dei lavori affidatigli, delle più elementari norme di sicurezza.
Si trattava, invero, di lavori che ponevano l'operatore a rischio poichè dovevano svolgersi ad un'altezza di circa otto metri dal suolo, all'interno di un stretto cortile, per la cui esecuzione, proprio a causa della notevole altezza, avrebbero dovuto predisporsi adeguate misure di protezione individuale, idonee ad eliminare il rischio di cadute, facilmente prevedibili anche in considerazione della non semplice esecuzione degli interventi programmati, relativi all'allaccio di impianti privati alla linea di alimentazione elettrica.
Malgrado l'oggettiva pericolosità e la delicatezza dei lavori affidati, nessuna concreta misura precauzionale è stata predisposta, ed il lavoratore è stato spedito ad un'altezza di otto metri dal suolo, in precario equilibrio su una scala ritenuta inidonea, neanche adeguatamente fissata.
Alla stregua di tali emergenze probatorie, legittimamente la Corte territoriale ha ribadito la responsabilità del T. che, a prescindere dal tipo di rapporto intrattenuto con il V. e con il R., quale committente dei lavori avrebbe dovuto assicurarsi che questi si svolgessero in condizioni di assoluta sicurezza, ovvero avrebbe dovuto designare un soggetto con compiti anche in materia di sicurezza, come prescritto dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3 .
Tale condotta è stata legittimamente ritenuta ancor più doverosa per il fatto che l'imputato era, ovviamente, perfettamente consapevole del lavoro affidato al B., e dunque della oggettiva pericolosità dello stesso, e dell'omessa predisposizione di misure protettive, in grado di evitare i rischi di una caduta, certo fatale da quell'altezza.
Nessuna diligenza, peraltro, egli aveva adottato nella scelta del soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori, essendosi affidato, sia nel caso del R. che nel caso del V., secondo quanto ha affermato il giudice di primo grado, sia pure richiamando osservazioni, non contestate, provenienti dalle parti civili, a "piccole imprese individuali, di fatto prive dei requisiti minimi per attuare la sicurezza del cantiere", della cui competenza tecnica e capacità aziendale l'imputato non risulta essersi curato.
Condotta gravemente omissiva che giustifica anche l'addebito di responsabilità del committente in relazione alla violazione della norma di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, lett. a.
La modesta consistenza imprenditoriale delle imprese in questione (quella del V. del tutto artigianale), peraltro, ancor più avrebbe dovuto indurre il committente di interventi tanto rischiosi ad assicurarsi, concretamente ed attivamente, anche in virtù della sua accertata propensione ad ingerirsi pesantemente nell'esecuzione dei lavori - secondo quanto hanno sostenuto i giudici del merito, richiamando prove documentali e testimoniali, non contestate dal ricorrente - che questi fossero eseguiti nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche, la cui sostanziale violazione era, d'altronde, a tutti evidente nel momento in cui, senza la predisposizione di ponteggi, senza ricorrere alle cinture di sicurezza o a qualsiasi altro rimedio che garantisse l'incolumità del lavoratore, se ne è affidata la vita ad una semplice scala, neanche adeguatamente ancorata alla parete.
In tale contesto di assoluta indifferenza per la vita altrui, il rimpallo delle responsabilità appare inaccettabile e rende ancor più evidente la pretestuosità delle censure che, essenzialmente riguardanti inesistenti vizi motivazionali, trascurano la congruenza e coerenza logica dell'apparato argomentativo.
In particolare, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nella sentenza impugnata i giudici del gravame non hanno descritto un "fatto colposo diverso da quello cristallizzato dal primo giudice", ma hanno solo contestato le argomentazioni poste nei motivi d'appello, osservando come oltre alla violazione, da parte dell'imputato, dell'obbligo di coordinamento impostogli, quale committente dei lavori, dalla legge, dovesse rilevarsi, nella condotta dello stesso, anche la violazione delle altre norme, peraltro puntualmente richiamate nel capo d'imputazione.
Nulla, in ogni caso, avrebbe impedito alla corte territoriale di individuare, nella condotta dell'imputato, profili di colpa diversi ed ulteriori anche rispetto a quelli descritti nel capo d'imputazione, senza che ciò potesse determinare vizi motivazionali o violazioni di norme penalizzanti il diritto di difesa dell'imputato.
Nessuna illogicità, inoltre, si riscontra nella sentenza impugnata laddove si è sostenuta la presenza di un cantiere per l'esecuzione dei lavori commissionati dall'imputato.
In proposito, la corte territoriale, alla stregua delle emergenze probatorie in atti, ha coerentemente ritenuto che un cantiere, sia pure temporaneo, per la esecuzione di opere di completamento e di rifinitura dell'immobile, era stato concretamente attivato ed aveva riguardato lavori di muratura e di sistemazione dell'impianto elettrico, alla cui esecuzione erano stati preposti soggetti diversi.
Mentre le ulteriori osservazioni, circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato R., in quanto implicitamente utilizzate in assenza di consenso da parte della difesa, si presentano del tutto generiche.
Ingiustificate sono, invece, le censure di omessa motivazione con riguardo all'asserita inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste D., il cui rilievo probatorio a carico dell'imputato si presenta, peraltro, del tutto secondario, ed al mancato esame della documentazione prodotta dalla difesa, giustificato dall'inconsistenza probatoria di documenti del tutto generici, privi di data e di sottoscrizione.
Inesistente è, infine, il vizio motivazionale, sotto il profilo della illogicità, dedotto con riguardo alla pena inflitta e, in particolare, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove la corte territoriale ha legittimamente ritenuto, in piena sintonia con gli elementi acquisiti, che i precedenti penali, la condotta processuale, caratterizzata dal tentativo di addossare ad altri le proprie responsabilità, la gravità dei fatti, l'assenza di positivi elementi di valutazione non consentissero particolari indulgenze.

B) Quanto a R.C., rileva la corte che certamente insussistenti sono le denunciate violazioni di legge ed i dedotti vizi motivazionali.
In realtà, l'accertata presenza di un cantiere, sia pure temporaneo, per l'esecuzione di lavori di natura edilizia ed il ruolo assunto, di fatto, all'interno di tale cantiere, dal R., lo rendeva destinatario delle disposizioni d cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e dunque coinvolto nelle attività di cooperazione e di coordinamento in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi ai quali erano esposti quanti in quel cantiere, a qualsiasi titolo, prestavano la loro opera.
Alla stregua degli elementi probatori acquisiti, la corte territoriale ha legittimamente ritenuto, con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico, che l'imputato avesse organizzato, attraverso il cognato e dipendente D., l'intervento nel cantiere dell'impresa individuale facente capo al V., alle cui dipendenze, di fatto, al momento dell'infortunio, lavorava la vittima, senza soffermarsi a considerare i pericoli connessi all'esecuzione di lavori così delicati e pericolosi, e dunque senza cooperare nella individuazione e nell'approntamento dei mezzi più opportuni all'esecuzione degli stessi e delle misure di sicurezza idonee a garantire l'incolumità di chi avrebbe dovuto attendervi.
La mancanza di uno specifico rapporto di dipendenza del B., hanno ancora giustamente sostenuto i giudici del merito, non esimeva l'imputato dall'obbligo, nascente dalla sua posizione all'interno del cantiere, di cooperare nei termini sopra specificati, mentre nessun elemento favorevole alla tesi difensiva poteva esser dedotto dalla documentazione prodotta, generica, priva di data e di sottoscrizione.
Nella mancata osservanza di quell'obbligo è stato, quindi, legittimamente rilevato uno specifico profilo di responsabilità a carico del R. per il mortale infortunio del quale il B. è rimasto vittima.
Infondata è, altresì, la censura relativa alla violazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione all'asserita mancata correlazione tra l'accusa contestata e quella ritenuta in sentenza, a causa del richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, al cd. "decreto cantieri".
In realtà, occorre rilevare, da un lato, che il profilo di colpa individuato dai giudici del merito nei confronti del R. è essenzialmente correlato, come sopra esposto, alla violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 , dall'altro, che nessuna immutazione dell'imputazione, e dunque nessuna violazione del principio di correlazione, sussiste allorchè, come nel caso di specie, rimasta inalterata la condotta omissiva, sia stata individuata una diversa ed ulteriore fonte normativa alla stregua della quale l'imputato era tenuto a porre in essere la condotta doverosa omessa.
Ugualmente infondato è anche il vizio motivazionale, sotto il profilo della illogicità, dedotto con riguardo alla pena inflitta e, in particolare, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la corte del merito sufficientemente motivato in ordine alle ragioni del rigetto delle istanze difensive, individuate, anche per il R., nei precedenti penali, nella condotta processuale e nella gravità dei fatti.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali ed al rimborso, alle costituite parti civili, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.
 
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonchè al rimborso delle spese di questo grado del giudizio in favore delle parti civili S.L. D., Ri.Ca., B.T. e B.D., che unitariamente liquida, ex actis, in Euro 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008.