Corte di Appello di Torino, Sez. 3, 20 maggio 2015 - Infortunio al polso del lavoratore affetto da morbo di Madelung. Mancanza di polsiera contenitiva


 



CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA PENALE
SENTENZA
(art. 605 c.p.p.)

 

IN PRIMO GRADO IMPUTATO
(C. coimputato non appellante) e C.
nella loro qualità di soci della C.
del reato di cui all'art. 590, comma 3, c.p. in relazione alFart. 583, comma 1, n. 1 cod. pen. per avere cagionato, con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, al dipendente A segnatamente trauma distorsivo al polso sinistro in paziente con esiti frattura articolare radio e rec infrazione sup articolare, tali da determinare incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni (specificamente giudicate guaribili in giorni 135).
In particolare, in conseguenza della violazione di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. 626/1994 per non aver dotato il lavoratore di polsiera contenitiva tale da impedire il movimento distorsivo del polso, cosi come prescritto dai medico competente in data 6/9/2004; in conseguenza di tale omissione, A il cui arto sinistro era già stato oggetto di traumi precedenti, mentre era intento a scaricare, unitamente a M da un camion delle sbarre di ferro a sezione quadrata di circa 40 kg., malgrado avesse lamentato dolore al polso, a causa dell'assenza della prescritta polsiera, compiva un movimento distorsivo al polso, cagionandosi le lesioni di cui sopra.
In Moncalieri il 14/2/2008.

APPELLANTE
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE DISTACCATA DI MONCALÌERI in data 08/05/2013 (R.G. n. 70/2011 - R.G.N.R. n.
25131/2008) che:
visti gli artt. 533 e 535, comma 1 C.P.P.

DICHIARAVA


la penale responsabilità di C per il reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo

CONDANNAVA


alla pena della multa di €500,00 (euro cinquecento/00) oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 544, comma 3 C.P.P.

INDICAVA

in giorni 70 (settanta) il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

CONCLUSIONI DELLE PARTI
LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE
Il Procuratore Generale conferma
Il difensore dell'imputato conclude riportandosi ai motivi di gravame in atti e ne richiede l'accoglimento.

FattoDiritto


Con sentenza in data 8/5/13 il Tribunale di Torino/Moncalieri, in esile a giudizio con rito ordinario, dichiarava C responsabile del reato di lesioni colpose in danno di M condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di € 500 di multa. Il Tribunale mandava invece assolto il coimputato C . per non aver commesso il fatto.
L’infortunio si era verificato il 14/2/08 presso lo stabilimento di Moncalieri della C snc avente ad oggetto l’attività di lavorazione del ferro battuto e produzione di serramenti: il lavoratore (avente mansioni di saldatore e carpentiere del ferro) si era procurato una distorsione al polso sinistro mentre era intento (assieme al collega M a scaricare da un camion delle barre metalliche del peso di circa 40 kg l’una. La colpa del datore di lavoro, C ., socio della C snc, con compiti in materia di sicurezza del lavoro, era stata quella di non aver dotato il dipendente di una polsiera contenitiva (atta ad impedire traumi distorsi vi al polso) cosi non ottemperando alla prescrizione imposta all’azienda dal medico del lavoro competente per l’azienda (dott. F) in data 6/9/04 allorquando, nel valutare gli esiti di un infortunio sofferto da M. in data 18/2/04 (ferita alla mano sinistra e lesione del tendine estensore), aveva dichiarato il lavoratore idoneo al lavoro ma con obbligo di polsiera contenitiva. Il 24/5/07 M aveva subito ulteriore infortunio in ambito domestico (contusione alla mano sinistra) e visitato al CTO era risultato affetto da «artralgia post traumatica polso sinistro in dimorfismo radio distale», il 20/12/07 il dott. F aveva dichiarato il lavoratore idoneo alla ripresa del lavoro ma con la prescrizione per l’azienda di dotarlo di tutore al polso sinistro. In occasione dell’infortunio del 14/2/08 la p.o. non indossava alcun tutore ai polso sinistro. In epoca successiva più approfonditi accertamenti sanitari portavano a diagnosticare a carico di M la patologia nota come morbo di Madclung, verosimilmente in atto già in epoca largamente anteriore all’ultimo infortunio e sicuramente non curabile con la semplice applicazione di una polsiera o di un tutore. In effetti il 25/6/08 il dott. F giudicava il dipendente «non idoneo permanentemente» e lo stesso in data 28/7/08 veniva licenziato dalla ditta. A giudizio del Tribunale peraltro non poteva escludersi che l’uso di un adeguato tutore, unitamente all’assegnazione del lavoratore a mansioni non pesanti, avrebbe evitato un affaticamento della mano e l'accelerazione della malattia.
Avverso tale decisione proponeva appello il difensore dell’imputato censurando la sua mancata assoluzione dal reato ascritto per diletto del nesso causale tra l’omissione colposa contestata e l'evento in quanto: a) il CT medico legale dott. M  aveva evidenziato come il morbo di Madelung, benché diagnosticato al lavoratore solo in sede di visita al CTO in data 29/3/08, fosse già risalente al 2004, allorquando era stata rilevata artralgia al polso sinistro in malformazione. In presenza di tale patologia qualsiasi polsiera o tutore non avrebbe potuto in alcun modo impedire la distorsione riportata dalla p.o. il 14/2/08; b) non vi era alcuna prova di quanto affermato dal primo giudice e cioè che l’uso del tutore avrebbe evitato un’accelerazione della malattia. In realtà se la diagnosi fosse stata tempestiva, mai il dipendente avrebbe potuto essere dichiarato idoneo allo svolgimento delle mansioni di carpentiere (senza contare che non era stata apprezzata la possibile incidenza causale, nell'evoluzione della patologia, dell'attività lavorativa esercitata in proprio dal M in ambito extra-aziendale): c) il Tribunale aveva travisato le dichiarazioni del medico del lavoro F: in realtà il teste aveva riferito che il mancato utilizzo della polsiera era stato irrilevante rispetto ai fatti di causa, posto che era la stessa era stata raccomandata nel settembre 2004 allo scopo di non aggravare la ferita lacera contusa che M aveva riportato in conseguenza dell’infortunio del 19/2/04. Inoltre il teste aveva chiarito che M avrebbe potuto subire la distorsione del 14/2/08 anche se avesse portato la polsiera prescritta nel 2004; d) in definitiva quand'anche vi fosse stato da parte di C disinteresse colposo rispetto al mancato uso della polsiera, ciò sarebbe stato del tutto irrilevante nella causazione dell'evento lesivo; o) in ogni caso difettava la prova della colpa come contestata in imputazione atteso che C ignorava che M fosse affetto dal morbo in questione, e tale ignoranza gli aveva impedito di attivarsi per evitare che l’infortunio si verificasse. In subordine la difesa chiedeva la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. con prevalenza della stessa, unitamente alle già concesse attenuanti, sulle aggravanti. In ulteriore subordine lamentava l'eccessività della pena.
All'odierna udienza dibattimentale, in presenza dell'appellante, il PG e la difesa concludevano come da verbale in atti.
Il gravame è fondato dovendosi escludere la sussistenza del nesso causale tra il trauma distorsivo riportato da M il 14/2/08 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e la mancata attivazione del datore di lavoro per far sì che il dipendente indossasse la polsiera contenitiva che era stata prescritta dal medico competente (dott. F ) in data 6/0/04 (come conditio sine qua non per la sua riammissione al lavoro dopo l'infortunio del febbraio precedente). Risulta infatti accertato che al momento dell’infortunio M fosse affetto da «Morbo di Madelung» (v. referto 13/3/08 del dott. del CTO), patologia congenita consistente nel "dismorfismo dell'epifisi disiale dell'ulna nella sua articolazione con il carpo", comportante marcata difficoltà nella movimentazione della mano e facile lussabililà dell'ulna (esame 10/1/13 p. 5). Trattandosi di malformazione congenita, il morbo diagnosticato nel 2008 era già con tutta probabilità presente nel 2004. come dimostrato dall'oggettivazione clinica risultante dai referti CTO 6/7/04 (artralgia polso sinistro e malformazione) e 15/10/07 (artralgia post traumatica polso sinistro in dismorfismo radio distale), il doti. F (ud. 10/1/13. p. 14) ed il CT della difesa dott. M (p. 9, 19) hanno chiarito come sull’evoluzione della patologia tra il 2004 cd il 2007 non possano aver avuto influenza alcuna il mancato od inadeguato utilizzo cosi della polsiera prescritta nel settembre 2004 (per non aggravare la ferita lacero-contusa e tutelare i tessuti sottoposti a sutura chirurgica in conseguenza dell'infortunio del 18/2/04: v. test.. V , p. 14). come del tutore oggetto della prescrizione del dicembre 2007 (diretta a limitare la mobilità articolare del polso sinistro: v. test. F . p. 18). Invero l’unica opzione terapeutica praticabile in presenza del morbo de quo è quella chirurgica (CT M 27/4/12 . p. 4-5). Parimenti non vi è alcun elemento per sostenere che il corretto utilizzo di polsiera (peraltro la prescrizione del 2004 era sicuramente venuta meno il 20/12/06 allorquando M era stato dichiarato dal dott. F. idoneo alla mansione specifica senza prescrizione riguardanti l’arto) o del tutore (non meglio specificato) avrebbero rallentato il peggioramento della patologia. Orbene al momento dell’infortunio di cui in imputazione è pacifico che la mobilità articolare del polso sinistro di M fosse (a causa del morbo in fase di evoluzione peggiorativa) una mobilità abnorme e defedata (F , p. 20): di conseguenza l’arto del lavoratore era più esposto - rispetto a quello di un soggetto sano - a traumi distensivi del tipo di quello verificatosi (stando alle dichiarazioni, per la verità piuttosto approssimative, della p.o. sembrerebbe essersi trattato di semplice movimento di pronosupinazione: lui ha girato la barra da una parte ed il compagno di lavoro dall’altra), e nulla autorizza a ritenere che una polsiera od un tutore (a prescindere dalla genericità della prescrizione che non consente di individuare con chiarezza la tipologia nè le modalità di applicazione del presidio sanitario di cui trattasi) avrebbe impedito la distorsione o ne avrebbero ridimensionalo la gravità. Sul punto il dott. F. contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non ha affatto fornito (pur a fronte di stringenti domande del PM e della difesa) elementi che potessero supportare il giudizio controfattuale necessario per l’affermazione del nesso di causalità nel reato omissivo improprio:
PM : “se ci fosse stato il tutore questo tipo dì diagnosi al PS ci sarebbe stata a prescindere dai Morbo di Madelung (...)”:
F : “di per sé l'utilizzo del tutor non è garantista di una ...
PM: “cioè anche se ... avrebbe avuto un trauma distorsivo lo stesso?”;
F : “avrebbe potuto averlo (...) un tutore (...) non è un involucro rigido che vada a ricoprire l 'articolazione, è una struttura rigida in parte ed è comunque complessivamente semirigida tale da tutelare alcuni aspetti della mobilità articolare ma sicuramente non tutti (...) può anche dipendere dal trauma distorsivo”:
PM: “e quindi lei sul trauma distorsivo mi ha detto che il tutore era ininfluente”:
F : “non ho detto ininfluente, non era totalmente garantista (...) non era garantista di incolumità no (...) una patologia come il Morbo di Madelung che comporta una limitazione della mobilità articolare, può di per sé determinare una minor resistenza a certi tipi di mobilità rispetto ad una articolazione normale nel senso che nel momento in cui i capi articolari si vengono a spostare per effetto del morbo dì Madelung quella che era una mobilità che normalmente non creava problemi a quel punto può essere una mobilità che può avere determinato anche una piccola infrazione perché si va a forzare una articolazione che in condizioni normali quel movimento lo compie in maniera assolutamente libera e naturale”: (...)
PM: “(...) quindi questo tutore che lei ha prescritto o inizialmente la polsiera contenitiva era al fine di impedire un movimento distorsivo del polso (...) o no?”:
F : “era anche finalizzato (...) ad ausìlio dì alcune mobilità che potevano risultare abnormi in quel caso il tutore (...)” ; (...)
PM: “che significa?”:
F : “un movimento fuori della norma ripeto per un soggetto normale ma con un soggetto affetto da MdM anche la c.d. mobilità normale risultava di fatto una mobilità abnorme”: (...)
PM: “allora se la polsiera che ha visto l'uso di quella polsiera ed il mancato uso poi del tutor può avere inciso sulla causazione dell'infortunio per questi anni che mi ha detto dal 2004 al 2008 (...) su quel trauma dì cui le ho detto il trauma distorsivo del 2008 (...)?”:
F : “a mio modesto parere no, ripeto è un parer legato a fatto che quel trauma (...) rivalutando in senso critico l'accaduto io posso ragionevolmente sostenere che il tutor non è garantista di incolumità non lo è in valore assoluto e non è a maggior ragione nel caso specìfico di una patologia come quella” (p. 19 .ss.).


Concetti del tutto analoghi (ed anzi ancor più espliciti in ottica difensiva) sono stati espressi dal CTP M sia nella relazione scritta che nell'esame dibattimentale, onde, in
assenza di dati medico-legali di segno contrario, deve ritenersi precluso il giudizio controfattuale che dovrebbe sostenere la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, non essendo possibile affermare in termini di ragionevole certezza che se a M fosse stato imposto l’utilizzo della polsiera prescritta nel 2004 o del tutore prescritto nel 2007, il trauma distorsivo del 14/2/08, nonostante la presenza di una patologia articolare invalidante come il MdM, l’evento lesivo non si sarebbe verificato.
In riforma della sentenza appellata deve dunque pronunciarsi l’assoluzione dell'imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

V. l'art. 605 c.p.p.
In riforma della sentenza appellata
Assolve C dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Torino 5/5/15