Tipologia: Contratto Collettivo Integrativo Regionale
Data firma: gennaio 1996
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Sno-Cna, Fenaodi-Confartigianato, Fno-Casa, Claai-Federlibere e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Odontotecnici, Artigianato, Emilia Romagna
Fonte: eber.org

Sommario:

Costituzione delle parti
Sfera di applicazione
Premessa
Osservatorio regionale
Formazione professionale
Flessibilità
Permessi per assistenza a familiari
Malattia
Pari opportunità
Molestie sessuali

Previdenza complementare
Salute e sicurezza
Salario
• Premio di produzione regionale
• Salario variabile regionale
• Modalità di erogazione del salario variabile regionale
Quota adesione contratto
Decorrenza e durata
Accordi riallineamento

Contratto Collettivo Integrativo Regionale Settore Odontotecnico dell’Emilia Romagna

Costituzione delle parti
Tra le Associazioni Imprenditoriali Sno - Cna Emilia Romagna […], con l’assistenza del Segretario Regionale […] e del responsabile Cna per la contrattazione […], Fenaodi - Confartigianato Emilia Romagna […], Fno-Casa Emilia Romagna […], Claai-Federlibere Emilia Romagna […] e le Organizzazioni Sindacali Fiom-Cgil - Emilia Romagna […], Fim-Cisl - Emilia Romagna […], Uilm-Uil - Emilia Romagna […]

Sfera di applicazione
Il presente contratto dà attuazione a quanto previsto dall’art. 3, parte prima, del CCNL di categoria stipulato il 26 luglio 1993 ed ha validità in tutto il territorio regionale per i dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico così come definito e regolamentato dalla L. 1264 del 23.6.1927 e dal R.D. 1334 del 31.5.1928, ivi comprese le imprese artigiane definite tali ai sensi della L. 443/85.
A conferma di quanto stabilito dal CCNL, le parti concordano sull’esclusione di qualunque altro livello di trattativa di carattere integrativo.

Premessa
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori, delle loro Associazioni di rappresentanza e delle Organizzazioni Sindacali, le parti, consapevoli dell’importanza economica e sociale che la produzione odontotecnica ha assunto nell’ambito del settore manifatturiero del tessuto industriale regionale, concordano sulla positività di un sistema di relazioni sindacali stabile e basato sulla concertazione quale scelta strategica capace di coniugare esigenze di sviluppo e competitività delle imprese con la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il miglioramento dei trattamenti salariali e normativi che nella prassi non trovano confronto con nessuna realtà.
Sulla base di questa comune valutazione, le parti, pur ribadendo la reciproca autonomia e la distinzione dei ruoli, collaboreranno in tutte le occasioni in cui le circostanze lo richiederanno per la stabilità e la qualificazione dell’occupazione e per lo sviluppo del settore.
In questo contesto, le parti si danno atto che gli aumenti retributivi dipendenti dal presente contratto integrativo compensano particolari incrementi di produttività mediamente resi dai lavoratori delle imprese del settore Odontotecnico in questa regione e pertanto rientreranno nella sfera di applicazione dei benefici contributivi contemplati per la contrattazione di secondo livello dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, nella misura che sarà fissata dall’emananda legislazione di attuazione dello stesso, che si auspica essere concretizzata in tempi rapidi.
Nella comune condivisione del principio che i patti debbano essere rispettati da tutti, le parti si impegnano a fare di questa materia oggetto di verifica specifica in ogni occasione di incontro e confronto durante la vigenza di questo accordo.

Osservatorio regionale
Le parti, nel dare applicazione a quanto stabilito nel CCNL in materia di Osservatori, ritengono necessario che venga istituito un Osservatorio Regionale per l’Artigianato e la piccola Impresa.
Tale Osservatorio fornirà una serie di informazioni di carattere generale ed avrà il compito di reperire ed analizzare dati disaggregati per categoria con riferimento alla struttura delle imprese e delle risorse lavoro, andamento congiunturale, andamento occupazionale, quantità e qualità degli investimenti, problematiche della formazione professionale regionale, rapporto con il sistema creditizio, principali indicatori industriali ed economici.
A questo fine, le parti, in coordinamento con le istanze confederali, si attiveranno presso l’Ente Regione per reperire le risorse necessarie e sollecitare l’espletamento di un ruolo di coordinamento dell’Istituzione nei confronti di tutti i soggetti che già operano nel settore (Centri di Servizio, Camera di Commercio, Inps, ecc...).
Le parti, con l’eventuale supporto di esperti terzi, si attiveranno per garantire l’effettiva articolazione settoriale dell’attività svolta dall’Osservatorio riconoscendo un comune interesse alla conoscibilità delle dinamiche reali delle imprese e dell’occupazione nel settore, anche per acquisire per tale via elementi di riferimento per la contrattazione regionale.
A tal fine, le parti si incontreranno, in sede di Osservatorio, di norma due volte l’anno e, comunque, entro trenta giorni dall’eventuale richiesta motivata di una delle parti.
Se entro il 31.12.1996 non fosse stato ancora costituito l’Osservatorio Regionale, le parti, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1 lett. c. parte prima del vigente CCNL, si incontreranno per promuovere la prevista indagine conoscitiva, propedeutica all’attivazione dell’Osservatorio.

Flessibilità
Considerate le particolari caratteristiche del settore, si individua nei mesi di Gennaio e Settembre, due periodi in cui si determina una flessione dell’attività lavorativa delle aziende.
Le parti concordano sulla opportunità di individuare quale strumento prioritario, per fare fronte ai suddetti periodi, la flessibilità dell’orario di lavoro.
Le parti, in sede locale, si adopereranno affinché si dia applicazione a quanto sopra detto; resta inteso che tale strumento va utilizzato secondo le modalità e le procedure indicate nell’art. 23 Parte prima (comune) del CCNL.

Permessi per assistenza a familiari
Nel caso abbiano la necessità di prestare assistenza a familiari con problemi di handicap, malattie gravi e terminali o comunque bisognosi di percorsi di riabilitazione e reinserimento, i lavoratori potranno fruire, facendone apposita richiesta, di permessi non retribuiti, nonché di una diversa articolazione dell’orario di lavoro e, infine, dell’attivazione di forme di lavoro a tempo parziale per periodi determinati; resta inteso che le modalità di fruizione di dette agevolazioni dovranno essere compatibili con le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda.
Nel caso si attivino forme di lavoro a tempo parziale determinato o permessi non retribuiti di lungo periodo, l’impresa può attivare assunzioni a tempo determinato.
Per familiari si intende: figli, genitori, fratelli e/o sorelle, coniuge (comprese le unioni di fatto purché conviventi) e, comunque, familiari conviventi.

Pari opportunità
Le parti concordano nell’impegnarsi singolarmente e/o congiuntamente, per promuovere politiche volte alla piena affermazione delle pari opportunità e delle azioni positive, in ottemperanza alle normative vigenti, ed in materia di lavoro con particolare riferimento alla problematica della determinazione femminile.
Si individuano quindi nel confronto tra le parti sociali la sede di analisi ed elaborazione di proposte finalizzate, utilizzando anche i dati forniti dall’osservatorio.

Molestie sessuali
Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un’offesa alla dignità della persona ed una forma di discriminazione inaccettabile perché aggravata proprio dal fatto di essere attuata sul luogo di lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale, inclusi atteggiamenti molesti consistenti in insistite espressioni verbali.
Le parti concordano sulla necessità di adottare tutte le misure utili ad evitare tali comportamenti in quanto incompatibili con la serenità delle relazioni che deve contraddistinguere i luoghi di lavoro e lesivi della libertà delle persone moleste.

Salute e sicurezza
A seguito della stipula dell’accordo interconfederale nazionale fra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Artigiane, relativo al decreto legislativo 626/1994, le parti si incontreranno entro il mese di settembre 1996 per dare applicazione ai passaggi in esso previsti, riguardanti il livello regionale di categoria.