Accordo
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN AMBITO SCOLASTICO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
“La sicurezza della navigazione: dalla scuola al lavoro a bordo navi”

tra

L’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali - Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia, *** - con sede a Trieste, in Via Guaiti n. 171, in persona del Direttore Regionale, dott. Fabio Lo Faro, di seguito denominato INAIL;

e

l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico di Trieste “Tomaso di Savoia Duca di Genova”, *** - con sede a Trieste, Piazza Hortis n, 1, in persona del Dirigente Scolastico, dott.ssa Donatella Bigotti;

e

Il Ministero della Salute - Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di frontiera (USMAF) di Trieste *** - con sede a Trieste, Molo Fratelli Bandita in fusone dei Dirigente responsabile dott. Giacomo Marchese, di seguito denominato USMAF TS;

e

l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 - Triestina, *** - con sede legale a Triste, Via G. Sai 1-3, in persona del Commissario Straordinario e Legale rappresentante, dott. Nicola Delli Quadri, nominato con D.G.R N. 2546 dd. 18.12,2014 cui è stata data attuazione con decreto n. 259 di data 24.12.2014, di seguito denominata AAS 1,

premesso che

• ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i,, e del D.lgs 27 luglio 1999 n. 271 con specifico riguardo all’ambito marittimo, l’INAIL, l’USMAF e la AAS 1 annoverano tra i propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche la “promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza dei lavoro”;
• nelle linee d’indirizzo 2015 per la prevenzione dell’INAIL è espressamente prevista l’attività di promozione della sicurezza e salute attraverso progetti finalizzati alla diffusione in modo capillare della cultura del lavoro sicuro;
• il perseguimento della promozione della salute, della sicurezza e della prevenzione presso gli istituti scolastici, con particolare riferimento all’Istituto Nautico di Trieste, unica istituzione scolastica del settore presente sul territorio, dove vengono istruiti e formati gli allievi che saranno i lavoratori marittimi del domani, riveste particolare interesse per i soggetti istituzionali coinvolti nel presente progetto;
• l’Accordo di rete “Verso una scuote che promuove salute” di data 09/06/15 fra le Scuole di ogni ordine e grado della città di Trieste, tra l’Azienda Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina e il Comune di Trieste afferma che la promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute richiede un approccio globale di sistema che coinvolga tutti i settori, che con te loro politiche interagiscono sui determinanti di salute di natura ambientate, organizzativa, sociale, economica;

considerate che

• l’attività di educazione alte salute, intesa come attuazione dei giusti comportamenti, contribuisce al mantenimento del benessere psico-fisico e all’incremento del livello di sicurezza del lavoratore, obiettivi di primo piano nell’ambito marittimo, attesa la pericolosità dalla attività in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
• in tale ottica, assume particolare valenza l’attività di informazione in ambito scolastico, in modo da renderà sempre più consapevole i soggetti che si affacceranno al mondo del lavoro dei rischi specifici del proprio lavoro, delle precauzioni da adottare per la protezione della propria salute anche attraverso materiale di facile consultazione (opuscoli, semplici guide anche su supporto telematico);
• la conoscenza delle regole, dette norme e delle misure di prevenzione e protezione - già a livello scolastico - consente una miglior consapevolezza nella scelta della professione;

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue;

Art. 1 - Finalità e ambito di intervento

Con il presente Accordo le parti condividono l’intenzione di attivare misure atte a diffondere la conoscenza di regole e norme attinenti alla salute e sicurezza dei lavoratori marittimi e di instaurare rapporti di collaborazione per il perseguimento delle finalità di seguito indicate;
- promuovere e diffondere la cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza con azioni che si affiancano all’attività educativa della vita quotidiana, dello studio e del lavoro, prioritariamente rivolte nei confronti dei giovani cittadini e lavoratori di domani;
- sensibilizzare ed informare i destinatari dell’iniziativa sulle regole in materia di prevenzione, al fine di accrescere il livello di consapevolezza dei rischi, fornire informazioni in materia di accertamenti sanitari preventivi e periodici dei lavoratori marittimi, sull’idoneità fisica all’imbarco, volti alla tutela della salute;
- sensibilizzare gli studenti sull’importanza della prevenzione affinché una volta inseriti nel modo del lavoro possano essere lavoratori più consapevoli del loro ruolo, dei doveri e diritti;
- rafforzare e sistematizzare i rapporti di collaborazione reciproca finalizzati allo scambio di esperienze e conoscenze sul tema della salute e sicurezza sul lavoro;
- facilitare le relazioni ed i rapporti comunicativi tra gli utenti e le istituzioni stesse.

Art. 2 - Azioni

Le parti individuano le seguenti aree di intervento
1) Gestione delle emergenze: utilizzo del defibrillatore,
- Predisposizione di una brochure finalizzato a diffondere informazioni sulle funzioni ed utilità del defibrillatore con riferimento all’ambito marittimo;
- Realizzazione di un evento formativo sull’utilizzo del defibrillatore rivolto al corpo docente, ai tecnici e agli ausiliari individuati dall’Istituto Nautico;
- Messa a disposizione dell’Istituto Nautico - che ne è sprovvisto - di un defibrillatore semiautomatico (DAE) di proprietà dell’INAIL, in comodato d’uso gratuito, secondò modalità e tempi da definire in separato atto contrattuale.
2) Salute e sicurezza nella navigazione: idoneità fisica all’imbarco della gente di mare, con particolare attenzione all’uso di sostanze (alcool e sostanze stupefacenti)
- Predisposizione di un documento informativo sul tema “Idoneità alla navigazione e lotta alle dipendenze”, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la tutela della salute attraverso un’attività informativa sulle regole in materia di idoneità fisica all’imbarco della gente di mare, con particolare attenzione all’uso di sostanze.
L’attività di informazione si svilupperà anche attraverso un incontro con gli allievi delle classi IV e V dell’Istituto nautico di Trieste a cui verranno presentati i documenti predisposti.

Art. 3 - Destinatari dell’iniziativa

Destinatari dell’iniziativa sono:
• per quanto riguarda l’utilizzo del defibrillatore: il corpo docenti, tecnici ed ausiliari dell’Istituto Nautico di Trieste, dallo stesso individuati;
• per le altre iniziative informative: gli allievi del Nautico di Trieste.

Art. 4 - Attribuzioni e modalità operative

Tutte te parti si impegnano a mettere a disposizione risorse professionali amministrative e tecniche esperte nelle tematiche da affrontare, per perseguire le finalità indicate al precedente art. 1 del presente Accordo, inoltre, con riferimento in particolare all’art. 2 pto 1;
- l’INAIL si impegna a fornire tn comodato d’uso gratuito il defibrillatore semiautomatico di proprietà del Settore Navigazione, attualmente non utilizzato, secondo modalità e tempistiche che saranno oggetto di separato atto contrattuale;
- l’AAS 1 si impegna a fornire la formazione BLSD (Supporto di base alle funzioni vitali e uso del defibrillatore semiautomatico) al personale individuato;
- l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico di Trieste “Tomaso di Savoia Duca di Genova” si impegna mettere a disposizione locali idonei per l’incontro informativo con gli studenti e ad organizzarne la presentazione;
- l’USMAF di Trieste si impegna a collaborare con propri esperti nelle tematiche da affrontare per l’attuazione della collaborazione.
Ai fini dell’attuazione del presente accordo viene istituito un Tavolo di coordinamento operativo composto da almeno un rappresentante di ciascuna delle parti e da eventuali esperti da individuare sulla base dei temi da trattare.

Art. 5 - Aspetti economici

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo non da diritto ad alcun compenso, rimborso spese e/o gettone di presenza.
Ciascuna parte sosterrà i costi indiretti derivanti dalla messa a disposizione delle competenze tecnico-professionali specifiche e proprie per la realizzazione delle attività in parola ed agli oneri economici relativi al progetto, secondo quanto indicato nel precedete all’art. 4.

Art. 6 - Durata

Il presente accordo ha durata fino al 31-12-2016 e comunque, fino al completamento dell’attività in argomento, salvo non intervenga disdetta, da comunicarsi nelle forme di legge, almeno tre mesi prima del termine di scadenza.
Le parti convengono che siano fatte salve le eventuali attività effettuate nelle more della formalizzazione del presente atto.

Art. 7 - Osservanza codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli Enti firmatari del presente accordo sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (Pubbl. G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) pena la risoluzione del presente atto in caso di violazione di quanto previsto dal suddetto decreto.

Art. 8 - Misure di Prevenzione

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale o persone alle stesse afferenti a qualsiasi titolo che, in virtù del presente accordo, varranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività comuni.
Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività in argomento, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 - Privacy

Le parti si danno reciprocamente atto che gli eventuali dati raccolti per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente accordo saranno trattati nel rispetto dei principi e dei diritti fissati del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, e s.m.i.)

Art. 10 - Aspetti legali

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o validità del presente Accordo, il foro competente è quello di Trieste,
l’Accordo viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata e pertanto è esente da registrazione fino al caso d’uso. Ove fosse richiesta l’imposta di registro sarà a carico delle parti sottoscriventi secondo legge.

Trieste, 01 febbraio 2016

Allegato: n. 1 - Quadro delle attività e costi


Fonte: inail.it