Categoria: 1995
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Tipologia: Accordo
Data firma: 7 novembre 1995
Parti: Anig, Conpigas e Fnle-Cgil, Flerica-Cisl, Uilsp-Uil
Settori: Servizi, Gas
Fonte: CISL

Sommario:

 Premessa
Documento 1
Art. 68 - Uso di attrezzature munite di videoterminali
 Documento 2 Premio di produttività
Documento 3
1. Qualità del servizio

Verbale di accordo
In relazione a quanto previsto dal CCNL Anig 4 maggio 1995 in tema di D.Lgs. 19.9.1994 n. 626, premio di produttività e rilevazione dei consumi, le Parti rappresentate da : Anig […], Conpigas […] e le Segreterie Sindacali Nazionali Fnle/Cgil […], Flerica/Cisl […], Uilsp/Uil […]; hanno raggiunto, sulle materie di cui sopra, la seguente intesa complessiva prodotta in allegato (documenti 1, 2,3).
Roma, 7 novembre 1995

Documento 1
Il giorno 7 novembre 1995 in Roma presso la sede Anig in Via Alessandro Torlonia 15 tra l’Anig, la Conpigas, e le Segreterie Nazionali Fnle/Cgil, Flerica/Cisl, Uilsp/Uil, si è convenuto quanto segue.

Le Parti, in relazione all’accordo interconfederale del 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ribadiscono l’opportunità di affrontare i temi del nuovo sistema di prevenzione, secondo modalità ispirate a principi di collaborazione e partecipazione.
Considerato il Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti - in base a quanto già previsto nel “Protocollo di attuazione del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626”, di cui all’accordo di rinnovo del CCNL 4 maggio 1995 - concordano sull’allegata documentazione, parte integrante del presente Protocollo, che armonizza le disposizioni contenute nell’Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, con l’attuale disciplina in materia prevista dal vigente CCNL Anig.
Le Parti, tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla nuova normativa in materia di igiene e sicurezza nell’ambiente di lavoro e delle differenti complessità organizzative delle aziende associate all’Anig, convengono sull’opportunità di incontrarsi entro il 30.6.1996, per verificare i riflessi derivanti dall’applicazione della presente intesa e se necessario apportare eventuali adeguamenti.

Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza spettano i seguenti permessi retribuiti:
e 12 ore annue - nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti;
e 30 ore annue - nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
e 40 ore annue - nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti (oltre ai permessi già previsti per le RSU).
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 non viene utilizzato il predetto monte ore.

Per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza si applicano i seguenti criteri:
a) nella fase di costituzione, o rinnovo, della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene identificato tra i candidati proposti per l’elezione della RSU; le operazioni di elezione sono quelle previste a norma del comma 4, art. 65, CCNL Anig. Nel caso di mancata elezione del candidato a rappresentante per la sicurezza, il rappresentante stesso viene designato dai componenti della costituita RSU al loro interno;
b) nei casi in cui sia già costituita la RSU alla individuazione con designazione del rappresentante per la sicurezza provvedono i componenti della RSU al foro interno; tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
L’incarico decorre dalla data della designazione e fino ad esaurimento del mandato della RSU.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione della RSU stessa e comunque non oltre il suo mandato, in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di ultrattività della carica.
c) Qualora la RSU non fosse ancora stata eletta oppure non fosse più validamente costituita, si procede alla individuazione del rappresentante per la sicurezza secondo quanto previsto dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995 per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del suddetto accordo.
In tale caso il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino alla elezione della RSU, come previsto al precedente punto a).

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi alla igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante per la sicurezza, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

Il rappresentante per la sicurezza ha, inoltre, diritto alla formazione prevista dall’art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 626/94, mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.
Tele formazione, i cui oneri sono a carico dell’Azienda, verrà attuata attraverso un programma base di 32 ore effettive (1), finalizzata a fornire al rappresentante per la sicurezza:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Le Parti convengono di integrare i contenuti di cui sopra con una adeguata formazione inerente alla specificità organizzativa dell’area di appartenenza, nell’ambito delle 32 ore sopra citate.

In applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 626/94, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, convoca le riunioni periodiche di cui al relativo comma 1, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.

I rappresentanti per la sicurezza possono richiedere la convocazione delle riunioni di cui sopra, al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.

Il testo dell’art. 68 del CCNL 4.5.1995 è sostituito dal seguente:
Art. 68 - Uso di attrezzature munite di videoterminali
Considerato che il Titolo VI del D.Lgs. 626/94, in conformità alla Direttiva CEE 90/270, stabilisce le prescrizioni dell’utilizzo dei videoterminali nei luoghi di lavoro, l’Azienda conferma l’impegno di attenersi alle disposizioni legislative di cui sopra.
Nelle more dell’emanazione del D.Lgs. di integrazione sull’uso dei videoterminali, le Parti convengono sulla validità delle raccomandazioni formulate dall’apposita Commissione Tecnica Paritetica sui Videoterminali, ex Protocollo CCNL Anig 17 Ottobre 1988, recepite con accordo 28 marzo 1990 (2) e costituente parte integrante del CCNL 4 maggio 1995.
Le Parti convengono di reincontrarsi, successivamente all’emanazione del suddetto D.Lgs. integrativo, per la definitiva sistemazione della materia.


(1) per le aziende o unità produttive che occupano meno di 16 dipendenti, la formazione si svolgerà in due moduli.
(2) L’accordo è riportato in “Appendice”.