Tipologia: Accordo
Data firma: 17 aprile 1997
Validità: 17.04.1997 - 31.12.2000
Parti: Anivp, Assvigilanza e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza
Fonte: CISL

Sommario:

 Premessa
Prima parte
Capo 1 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
2. Individuazione della rappresentanza
A) Istituti o unità produttive fino a 15 dipendenti
B) istituti o unità produttive con più di 15 dipendenti:
3) Procedure per l’individuazione dei rappresentante per la sicurezza
4) Permessi retribuiti
5) Attribuzioni dei Rappresentante per la sicurezza
5.a Strumenti e mezzi
5.b accesso ai locali dell’Istituto
5.c Modalità di consultazione
5.d Informazioni e documentazione degli istituti
6. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
 7. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Capo 2 - Formazione e informazione dei lavoratori
Capo 3 - Formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione
Seconda parte Organismi paritetici

1. Organismo Paritetico Nazionale (OPN)
2. Organismi Paritetici Regionali (OPR)
3. Funzionamento degli organismi paritetici
3a Gli Organismi Paritetici
3b Composizione delle controversie
Procedure
3c
Parte III
1) Dichiarazione congiunta
2) Decorrenza e Durata

Accordo applicativo del d.lgs. 626/94

Le parti Anivp […], Assvigilanza […] e Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […] Tenuto conto delle peculiarità del settore, caratterizzato da:
- presenza di piccoli - medi Istituti di Vigilanza, per i quali è prevista la standardizzazione procedurale degli adempimenti;
- Guardie Particolari Giurate che operano presso aziende terze ove il rischio viene valutato dai committenti;
- erogazione di servizi di vigilanza;
le parti sottoscrivono il presente accordo.

Il giorno 17 Aprile 1997, in Roma
- premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti;
- ravvisato che il D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati, e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
- preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- considerato che la logica, che fonda i rapporti tra le parti sulla materia, intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
nel comune intento di:
- privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all’attuazione di una politica di prevenzione e protezione;
- evitare l’imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
si è stipulato il presente accordo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni da valere per gli Istituti di Vigilanza Privata.

Prima parte
Capo 1 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. 626/94 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato, stante la definizione di unità produttiva di cui all’art. 2 del D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni e con riferimento all’accordo sulla elezione delle RSU:
A) Un rappresentante negli Istituti ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
B) Tre rappresentanti negli Istituti ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
C) Sei rappresentanti in tutti gli altri istituti ovvero unità produttive;
salvo clausole più favorevoli dei contratti definite in relazione alle peculiarità dei rischi presenti negli Istituti.
Il rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede l’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 626/94, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge e dal CCNL con i relativi allegati per le rappresentanze sindacali.

2. Individuazione della rappresentanza
A) Istituti o unità produttive fino a 15 dipendenti
: elezione a suffragio universale, su iniziativa di uno o più lavoratori o delle OO.SS. territoriali aderenti alle OO.SS firmatarie del presente accordo previa comunicazione all’OPR ed ai lavoratori 15 giorni prima della data stabilita; la votazione del rappresentante per la sicurezza avverrà a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori al loro interno; risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il massimo numero di voti;

B) istituti o unità produttive con più di 15 dipendenti:
b1) nei casi in cui è già stata costituita la RSU, i rappresentanti per la sicurezza sono designati dai rappresentanti della RSU al loro interno, entro 60 giorni dalla data della stipula del presente accordo;
b2) nei casi in cui le RSU non siano ancora state costituite e operino le RSA, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori su iniziativa e nell’ambito della rappresentanza sindacale in azienda con elezione a suffragio universale a scrutinio segreto;
b3) nel caso di assenza di rappresentanti sindacali aziendali i rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori al loro interno, a suffragio universale, a scrutinio segreto, su iniziativa delle OO.SS. Territoriali aderenti alle OO.SS. Firmatarie del presente accordo, secondo le modalità di cui al successivo punto 3.

3) Procedure per l’individuazione dei rappresentante per la sicurezza
Fatto salvo quanto previsto in materia al punto b1) e b3) le RSA, ove presenti negli istituti, indicheranno come candidati uno o più dei loro componenti, che saranno inseriti in una o più liste separate presentate dalle OO.SS. dei lavoratori.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola. Ogni lavoratore potrà esprimere un numero di preferenza pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione dell’Istituto e da questa tempestivamente inviata all’Organismo Paritetico Regionale che provvederà ad iscrivere il nominativo in un’apposita lista.
L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione del verbale in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
Le date e gli orari delle elezioni saranno concordati tra il datore di lavoro e le RSA dei lavoratori, ove presenti, ovvero le OO.SS. territoriali dei lavoratori aderenti alle OO.SS stipulanti il presente accordo.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

4) Permessi retribuiti
In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nel settore della Vigilanza privata, per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività propria della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione un massimo di:
- 24 ore annue negli Istituti o unità produttive sino a 15 dipendenti;
- 30 ore annue negli istituti o unità produttive da 16 a 30 dipendenti;
- 40 ore annue negli istituti o unità produttive oltre i 30 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 D.Lgs. 626/94 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati salvo quanto previsto da accordi stipulati ex art. 9, 1. 300/70.

5) Attribuzioni dei Rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

5.a Strumenti e mezzi
In applicazione dell’art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 626/94 il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione degli istituti ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei fischi o l’autocertificazione previsti all’art. 4 del D.Lgs. 626/94 custodito presso l’istituto.
L’attività della rappresentanza dei lavoratori avviene nei locali dell’Istituto di Vigilanza.
Le problematiche di sicurezza relative alle Guardie Particolari Giurate presso gli utenti saranno svolte per il tramite del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto che riferirà in merito alla rappresentanza per la sicurezza dei lavoratori richiedenti al fine della cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione e per l’eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze tra le attività dei diversi lavoratori coinvolti.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a fame un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto dei segreto degli istituti.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Il rappresentante per la sicurezza nell’espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l’istituto ha destinato alle RSA/RSU

5.b accesso ai locali dell’Istituto.
Il diritto di accesso ai locali dell’istituto deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
La rappresentanza per la sicurezza dei lavoratori all’interno degli Istituti, deve, unitariamente, segnalare all’istituto, con un preavviso di almeno 2 giorni feriali, le visite che intende effettuare, salvo i casi di comprovata urgenza.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà, sarà accompagnato per ragioni organizzative e produttive dal responsabile del servizio dell’Istituto o da persona delegata.

5.c Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata nei modi e nei termini di legge.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni dell’Istituto in corso o in via di definizione, che saranno, comunque, verbalizzate.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione.

5.d Informazioni e documentazione degli istituti
Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. 626/94, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione dell’Istituto inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e i locali dell’Istituto, gli infortuni e le malattie professionali.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al paragrafo precedente, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.

6. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
In tutti casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso all’Istituto, almeno 2 giorni feriali prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate, salvo i casi di comprovata urgenza.

7. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l’acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, si stabilisce quanto segue:
- il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 19, comma 1, lett. g) dei D.Lgs. 626/94 e dal decreto ministeriale del 16.1.97 del Ministero del Lavoro e della Sanità; la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.
Tale formazione avverrà sugli argomenti di seguito indicati con una durata di 32 ore secondo il programma ed i moduli formativi predisposti dall’OPN ed i contenuti stabiliti dal citato Decreto Ministeriale 16.1.97 dei Ministero del Lavoro e della Sanità:
a) i principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.
I corsi di formazione possono essere organizzati dagli Istituti di Vigilanza direttamente o dall’OPR tramite, eventualmente, strutture esterne specializzate.
Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.
Sono inclusi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, in applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al termine del corso sarà rilasciata, in duplice copia, attestazione di partecipazione dalla struttura che ha tenuto il corso; una copia sarà consegnata all’azienda e l’altra al rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Capo 2 - Formazione e informazione dei lavoratori
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 626/94 l’informazione ai lavoratori sarà svolta tramite la consegna di un apposito opuscolo predisposto dall’OPN, oltre alle eventuali peculiarità che ogni singolo Istituto dovrà integrare.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e dal D.M. Ministero del Lavoro e della Sanità del 16.1.97, la formazione dei lavoratori avverrà secondo programmi, modalità e moduli formativi predisposti dall’OPN, tenuto conto dell’art. 1 del succitato D.M.
I corsi di formazione possono essere organizzati dagli Istituti direttamente e dall’OPR, tramite, eventualmente, strutture esterne specializzate.
Tutti i lavoratori partecipano ai predetti corsi usufruendo di permessi retribuiti di durata pari a quella dei corsi.
Al termine del corso sarà rilasciata in triplice copia l’attestazione di partecipazione dalla struttura che ha tenuto il corso; una copia sarà consegnata all’azienda, un’altra al lavoratore e la terza all’OPR.

Capo 3 - Formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione
La formazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, se ed in quanto soggetti rientranti nelle figure professionali previste dal CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 22 comma 7 del D.Lgs. 626/94 e dal Decreto Ministero del Lavoro e Sanità 16.1.97, avverrà secondo programmi, modalità e moduli formativi predisposti dall’OPN tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3 del succitato D.M.
I corsi di formazione possono essere organizzati dagli Istituti di Vigilanza direttamente o dall’OPR tramite eventualmente strutture esterne specializzate.
I suddetti parteciperanno ai predetti corsi usufruendo di permessi retribuiti di durata pari a quella dei corsi e comunque per un minimo di 16 ore.
Al termine del corso sarà rilasciata. in triplice copia l’attestazione di partecipazione dalla struttura che ha tenuto il corso; una copia sarà consegnata all’azienda e l’altra al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la terza all’OPR.

Seconda parte Organismi paritetici
1. Organismo Paritetico Nazionale (OPN)

È costituito l’Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro formato da 3 rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali e da 3 rappresentanti di Filcams, Fisascat, Uiltucs (uno per ciascuna organizzazione) con i rispettivi supplenti.
L’OPN per la Sicurezza sul Lavoro ha i seguenti compiti:
a) predisporre programmi e moduli formativi per quanto previsto ai capi 1, 2 e 3 in materia di formazione, utilizzando anche finanziamenti pubblici e della UE;
b) predisporre opuscolo informativo per quanto previsto al capo 2, punto 1;
c) di istanza definitiva per le controversie non risolte a livello di OPR. Il definitivo parere, quale esso sia, verrà dato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
d) di ricerca e studio in materia di sicurezza in relazione anche a quanto avviene a livello europeo;
e) ricevere dagli organismi Paritetici Regionali l’elenco dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza.

2. Organismi Paritetici Regionali (OPR)
A livello Regionale saranno costituiti, entro 90 giorni dalla data di stipula del presente accordo, gli Organismi Paritetici Regionali composti da tre rappresentanti delle Associazioni Datoriali e da tre rappresentanti di Filcams, Fisascat, Uiltucs (uno per ciascuna organizzazione) con i relativi supplenti.
L’Organismo Paritetico oltre agli adempimenti di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche avrà i seguenti compiti:
a) assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere.
Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali degli OPR e, in quanto tali, saranno trasmessi all’Organismo Paritetico Nazionale.
Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, quali le USSL, l’Ispettorato dei Lavoro; la Magistratura, la Regione ecc. ed impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate.
L’OPR potrà inoltre valutare, di volta in volta, l’opportunità di divulgare, nei modi concordemente ritenuti più opportuni, tali pareri.
In caso di mancato accordo, l’OPR o ciascuno dei suoi componenti potrà adire, entro 10 giorni, l’OPN;
b) promuovere l’informazione e la realizzazione di corsi di formazione per i soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza, secondo i programmi ed i moduli formativi predisposti dall’OPN;
c) individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all’applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche comunicandoli all’OPN;
d) elaborare, secondo le linee guida dell’OPN, specifici progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuovere la realizzazione anche in collaborazione con l’Ente Regione, operandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
e) ricevere i verbali conclusivi delle elezioni della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza;
f) designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.

3. Funzionamento degli organismi paritetici
3a Gli Organismi Paritetici:
- assume le proprie decisioni all’unanimità: la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;
- redigono motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese.
Le parti interessate (istituti, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

3b Composizione delle controversie
Le parti confermano che, per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro, occorra procedere all’applicazione di soluzioni condivise.
A tal fine, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) ricorreranno all’Organismo Paritetico Regionale, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione delle norme riguardanti la materia dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
In seconda istanza ricorreranno all’OPN secondo quanto previsto al punto 1 parte seconda.

Procedure
La parte che ricorre all’OPR ne informa senza ritardo le altre parti interessate; in tal caso la parte ricorrente deve inviare all’OPR il ricorso scritto con raccomandata r.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’OPR L’OPR assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna.
Si redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese; trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l’Organismo Paritetico Nazionale, secondo le modalità previste al punto 2) parte seconda.

3c Per tutta la durata della procedura non si possono prendere iniziative sindacali e legali.
Le parti interessate (Istituti, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

Parte III
1) Dichiarazione congiunta
Sono fatti salvi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente accordo solamente se eletti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Qualora la normativa vigente sia oggetto di modifiche che interessino la tipologia dell’attività svolta e/o il contenuto del presente accordo, su richiesta di una delle parti, si procederà congiuntamente alla verifica ed all’eventuale aggiornamento del presente accordo.

2) Decorrenza e Durata
Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2000 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.