Ministero dell’interno
Circolare 29 agosto 1995, n. P1564/4146
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi. Chiarimenti.
G.U. 6 ottobre 1995, n. 234

PREMESSA
Sono pervenute a questa Direzione numerose richieste di chiarimenti riguardanti questioni interpretative o applicative del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per quanto attiene gli adempimenti relativi alla prevenzione e protezione incendi.
Preliminarmente occorre rammentare che il decreto legislativo non comporta modifiche alla precedente normativa sulla sicurezza antincendio, in quanto è soprattutto mirato ad una diversa impostazione del modo di affrontare le problematiche della sicurezza sul lavoro.
Le innovazioni tendono infatti ad istituire nell’azienda un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, mediante:
- la programmazione delle attività di prevenzione in coerenza a principi di misure predeterminati;
- la informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- l’organizzazione di un servizio di prevenzione e protezione, i cui compiti possono essere svolti in alcuni casi direttamente dal datore di lavoro e del quale devono far parte i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze.
La legislazione precedente, in materia di sicurezza antincendio, rimane pertanto in vigore quale riferimento obbligatorio per l’attuazione delle specifiche misure di sicurezza.
Nel richiamare l’attenzione circa l’emanazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di apposita circolare di indirizzo sull’applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 (circolare n. 102/1995 del 7 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 1995), si forniscono di seguito chiarimenti sui principali adempimenti previsti dal decreto legislativo in materia di sicurezza antincendio, nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi di cui all’art. 13 del decreto medesimo.
A) Valutazione del rischio di incendio
La prevenzione incendi viene definita dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, materia di rilevanza interdisciplinare che studia ed attua misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi a ridurre la probabilità dell’insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.
La valutazione del rischio di incendio costituisce strumento fondamentale per il conseguimento delle finalità di cui sopra e l’esito di detta valutazione, unitamente al piano organizzativo-gestionale di cui al successivo punto B), costituisce parte specifica del documento di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo.
A1) Criteri per procedere alla valutazione del rischio di incendio
Premesso che restano nella sfera delle autonome determinazioni del datore di lavoro l’individuazione e l’adozione dei criteri di impostazione ed attuazione della valutazione dei rischi - della quale è chiamato a rispondere in prima persona - si ritiene di fornire le seguenti indicazioni sui criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio.
a) Identificazione dei pericoli
Nell’ambiente di lavoro preso in esame, vanno identificati tutti quei fattori che presentano il potenziale di causare un danno in caso di incendio, quali:
- materiali combustibili ed infiammabili;
- sorgenti di ignizione;
- lavorazioni pericolose;
- carenze costruttive ed impiantistiche;
- carenze organizzativo-gestionali.
b) Identificazione delle persone esposte
Dopo aver identificato i fattori che presentano il potenziale di causare un danno in caso di incendio, occorre considerare il rischio a cui sono esposte le persone presenti nel luogo di lavoro, con particolare attenzione a coloro che sono esposti a rischi particolari, in quanto trattasi di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi, quali ad esempio:
- neo-assunti;
- portatori di handicap;
- lavoratori delle ditte esterne occasionalmente presenti.
c) Eliminazione o riduzione dei rischi
Dopo aver identificato tutte le persone esposte a rischio occorre stabilire per ciascun fattore di rischio, se esso può essere:
- eliminato;
- ridotto o sostituito con alternative più sicure;
oppure se occorre adottare ulteriori misure di sicurezza antincendio.
In tale fase, al fine di stabilire il livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti, nonché confermare le misure già in atto o in via di adozione, occorre tenere presente:
- le norme cogenti (leggi, regolamenti, decreti);
- circolari ed indicazioni della pubblica amministrazione, ed in mancanza dei suddetti riferimenti:
- norme di buona tecnica;
- istruzioni dei progettisti ed installatori;
- indicazioni del servizio di prevenzione e protezione;
- indicazioni dei lavoratori;
- indicazioni di fonti pubbliche internazionali;
- indicazioni di consulenti.
d) Stima del livello di rischio
Avendo identificato i fattori di rischio e le persone esposte, eliminata o ridotta la probabilità di accadimento di incendi e le conseguenze, in conformità alla vigente normativa o in sua assenza nella misura del possibile, si può stimare il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro (rischio residuo), e quindi predisporre un programma organizzativo-gestionale per il controllo ed il miglioramento della sicurezza posta in essere.
A2) Finalità della valutazione del rischio di incendio
Il procedimento della valutazione dei rischi di incendio, costituisce efficace strumento per:
- ridurre la probabilità che possa insorgere un incendio;
- limitarne le conseguenze;
- consentire l’evacuazione dal luogo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- garantire l’intervento dei soccorritori,
mediante l’attuazione, il controllo e il miglioramento delle seguenti principali misure:
a) predisporre vie di esodo sicure, chiaramente segnalate e libere da ogni ostacolo;
b) assicurare la stabilità dell’edificio in caso di incendio, almeno per il tempo necessario per evacuare le persone presenti e consentire l’intervento dei soccorritori;
c) prevedere un’adeguata compartimentazione degli ambienti di lavoro in relazione ai fattori di rischio;
d) limitare la presenza o l’uso di sostanze altamente infiammabili;
e) realizzare a regola d’arte gli impianti tecnici, curandone la periodica manutenzione;
f) installare apparecchiature di lavoro tecnologicamente sicure;
g) installare ed assicurare la funzionalità di adeguati sistemi di rivelazione ed allarme in caso di incendio;
h) installare ed assicurare il funzionamento di apparecchiature ed impianti di spegnimento;
i) affiggere negli ambienti di lavoro le istruzioni e la segnaletica di sicurezza ai fini antincendi;
l) predisporre un piano sulle procedure da adottare in caso di incendio, verificandone periodicamente la sua attuazione;
m) assicurare una corretta tenuta degli ambienti di lavoro, attraverso un costante controllo degli stessi al fine di prevenire l’insorgenza di incendi;
n) assicurare una adeguata informazione e formazione del personale sui rischi di incendi, sulle misure predisposte per prevenirli e sulle procedure da attuare in caso di insorgenza di incendi.
B) Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
A seguito della valutazione del rischio di incendio, occorre procedere:
- alla designazione degli addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendi e alla gestione delle emergenze nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione;
- al programma per l’attuazione ed il controllo delle misure di sicurezza poste in atto, con particolare riguardo a:
1) misure per prevenire il verificarsi di un incendio e la sua propagazione (divieti, precauzioni di esercizio, controlli);
2) controllo e manutenzione dei presidi antincendi;
3) procedure da attuare in caso di incendio;
4) informazione e formazione del personale.
B1) Misure di prevenzione
Molti incendi possono essere prevenuti richiamando l’attenzione del personale sui pericoli di incendio più comuni ed impartendo al riguardo precise disposizioni, con particolare riferimento a:
- deposito e manipolazione di materiali infiammabili;
- accumulo di rifiuti e scarti combustibili;
- utilizzo di fiamme libere o di apparecchi generatori di calore;
- utilizzo di impianti ed apparecchiature elettriche;
- divieto di fumare;
- lavori di ristrutturazione e manutenzione;
- aree non frequentate.
Inoltre devono essere attuati regolari controlli per garantire:
- la sicura tenuta degli ambienti;
- la fruibilità delle vie di esodo;
- la funzionalità delle porte resistenti al fuoco;
- la visibilità della segnaletica di sicurezza;
- la sicurezza degli impianti elettrici.
B2) Controllo e manutenzione dei presidi antincendio
Le attrezzature mobili (estintori), gli impianti di spegnimento manuali (naspi, idranti) ed automatici, gli impianti di segnalazione ed allarme incendio, l’impianto di illuminazione di emergenza, gli impianti di evacuazione fumi, devono essere oggetto di regolari controlli e di interventi di manutenzione, in conformità a quanto previsto dalla normativa cogente e ove mancante dalla normativa tecnica e dalle istruzioni dei costruttori ed installatori.
B3) Procedure da attuare in caso di incendio
A seguito della valutazione del rischio di incendio, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza per il luogo di lavoro, che deve contenere tra l’altro nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l’evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per informarli al loro arrivo.
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovraintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.
I fattori da tenere presenti nella predisposizione del piano sono:
- le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- i sistemi di allarme;
- il numero di persone presenti e la loro ubicazione;
- lavoratori esposti a rischi particolari (disabili, appaltatori, ecc.);
- numero di incaricati al controllo dell’attuazione del piano e all’assistenza nell’evacuazione;
- livello di addestramento fornito al personale.
Il piano deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
a) i doveri del personale di servizio incaricato a svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio (telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza, ecc.);
b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
c) i provvedimenti per assicurare che tutto il personale sia informato ed addestrato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
e) specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) procedura di chiamata dei vigili del fuoco e di informazione al loro arrivo e di assistenza durante l’intervento. Per luoghi di lavoro di piccole dimensioni, il piano può limitarsi a degli avvisi scritti comportamentali.
Per luoghi di lavoro, facenti capo a titolari diversi ed ubicati nello stesso edificio, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari occupanti.
Per i luoghi di lavoro di maggiori dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportate:
- le caratteristiche planovolumetriche del luogo di lavoro (distribuzione e destinazione dei vari ambienti, vie di esodo);
- attrezzature ed impianti di spegnimento (tipo, numero ed ubicazione);
- ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica (valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, di gas e fluidi combustibili).
B4) Informazione e formazione
Ogni lavoratore deve conoscere come prevenire un incendio e le azioni da adottare a seguito di un incendio. È obbligo del datore di lavoro fornire al personale una adeguata informazione e formazione al riguardo.

Obblighi informativi
(Art. 21 del decreto legislativo n. 626/1994)

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:
a) rischi di incendio legati all’attività svolta nell’impresa;
b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
c) misure di prevenzione e protezione incendi adottate in azienda;
d) ubicazione delle vie di esodo ed uscite;
e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
- azioni da attuare quando si scopre un incendio;
- come azionare un allarme;
- azioni da attuare quando si sente un allarme;
- procedure di evacuazione fino al punto di raccolta;
- modalità di chiamata dei vigili del fuoco;
f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione e pronto soccorso;
g) la figura del responsabile del sevizio di prevenzione e protezione.
Il servizio di prevenzione e protezione è istituzionalmente preposto all’attività di informazione (art. 9, comma 1, lett. f).

Obblighi formativi
(Art. 22 del decreto legislativo n. 626/1994)

Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun dipendente riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza antincendio, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
Il personale incaricato di svolgere incarichi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avere una specifica formazione.
La formazione deve includere, possibilmente, delle esercitazioni pratiche sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, quel personale che in relazione ai rischi d’incendio correlati al posto di lavoro od in relazione alle mansioni svolte, necessita di una formazione particolare:
- addetti alle cucine;
- addetti ai lavori di manutenzione;
- addetti alla ricezione;
- telefonisti;
- personale che manipola materiali infiammabili o utilizza attrezzature a fiamma libera;
- capi ufficio, capi reparto;
- addetti alla sorveglianza, custodi;
- personale della squadra antincendio aziendale. Esercitazioni antincendio
In aggiunta alla formazione, il personale deve partecipare periodicamente (almeno una volta l’anno) ad una esercitazione antincendio per mettere in pratica le procedure di evacuazione.
Dove vi sono vie di esodo alternative, l’esercitazione deve basarsi sul presupposto che una di esse non possa essere utilizzata a causa di un incendio.
L’esercitazione deve essere condotta nella maniera più realistica possibile, senza mettere in pericolo i partecipanti.
L’esercitazione ha inizio dal momento in cui viene fatto scattare l’allarme e si conclude una volta raggiunto il punto di raccolta e fatto l’appello dei partecipanti.
Nei piccoli luoghi di lavoro, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell’attuare quanto segue:
- percorrere le vie di esodo;
- identificare le porte resistenti al fuoco;
- identificare l’ubicazione dei dispositivi per dare l’allarme;
- identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
Istruzioni antincendio
Nella gran parte dei luoghi di lavoro, il sistema più semplice ed immediato per fornire ai lavoratori informazioni ed istruzioni antincendio, è attraverso degli avvisi scritti riportanti le azioni essenziali che devono essere attuate in caso che si scopra un incendio, quando si sente un allarme, nonché specifiche misure comportamentali.

* * *

In conclusione, quanto sopra riportato, oltre a fornire chiarimenti sui principali adempimenti introdotti dal decreto legislativo in materia di sicurezza antincendi, intende costituire una prima linea guida, anche se non esaustiva, che consenta ai comandi provinciali dei vigili del fuoco di fornire ai soggetti interessati informazioni e suggerimenti operativi per attuare quanto previsto dal decreto medesimo.
Con successive disposizioni verranno impartite specifiche direttive sugli adempimenti che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dovrà porre in essere con riferimento agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 626/1994.