MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Lettera circolare

PROT. n° 10493

Roma, 14 dicembre 2004

OGGETTO: Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale 271 del 18 novembre 2004 del corrente anno è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 novembre 2004 che ha per oggetto l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
Si evidenzia il recente impulso dato dalla Commissione Europea allo sviluppo delle norme armonizzate europee nell’ambito dei prodotti da costruzione antincendio per i quali la direttiva europea 89/106/CEE prevede la marcatura CE.
Per opportuna conoscenza, si trasmette, altresì, in allegato un’informativa.

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Oggetto: Maniglioni antipanico – Decreto ministeriale concernente: Disposizioni relative alla installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

Il decreto ministeriale di che trattasi ha per oggetto i dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
Ai sensi della direttiva comunitaria in materia di prodotti da costruzione (Dir. 89/106/CEE) ciascun Stato membro ha l’obbligo di recepire le norme armonizzate emanate dal CEN i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
In Italia, i dispositivi di che trattasi possono essere immessi sul mercato italiano solo se muniti di marcatura CE.
Tale marcatura presuppone la conformità del prodotto alle norme suddette ed implica il conferimento all’opera, in cui verranno installati i dispositivi, della presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva (in questo caso al Requisito Essenziale n. 2 Sicurezza in caso d’incendio riportato in allegato al D.P.R. 246/93 di recepimento della direttiva medesima).
I dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo sono caratterizzati da due norme distinte, la EN 179 relativa a “Dispositivi per uscite d’emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta” e la EN 1125 relativa a “Dispositivi antipanico per le uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale”.
Tali caratterizzazioni distinguono le modalità di azionamento e le condizioni di azionamento, individuando un diverso grado di sicurezza per l’impiego del dispositivo: in particolare i dispositivi conformi alla EN 1125 prevedono la capacità di azionarsi anche con porta sottoposta a pressione mentre i dispositivi conformi alla EN 179 non prevedono tale capacità.
Di seguito si riporta una breve descrizione del decreto ministeriale.

Art. 1 - Campo di applicazione

Il decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale che si applicano alle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei VV.F. ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi quando ne sia prevista l’installazione.
L’installazione dei suddetti dispositivi può essere prevista da specifiche regole tecniche di Prevenzione Incendi o prescritte dal Comando VV.F. o da altri organi competenti (Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) oppure dallo stesso titolare (D.lvo 626/94).
Si precisa che non è prevista l’installazione di dispositivi per l’apertura di porte scorrevoli (anche con funzionamento elettrico) o per porte prive di sistemi di chiusura (es. porte girevoli o porte apribili nei due versi).

Art. 2 - Definizioni.

Viene riportata la terminologia già in uso. In particolare:
a. via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; (art. 13 del DPR 547/55 modificato dal Dl.vo 626/94).
b. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; (art. 13 del DPR 547/55 modificato dal Dl.vo 626/94).
c. uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
c.1. uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
c.2. uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;
c.3. uscita che immette su di una scala esterna; (All. 3 al D.M. 10.3.98 punto 3.1);
d. luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; (All. 3 al D.M. 10.3.98 punto 3.1).
e. percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna. (All. 3 al D.M. 10.3.98 punto 3.1).

Art. 3 - Criteri d’Installazione

Ai sensi del DPR 21 aprile 1993 n° 246 i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE; Il decreto prevede che l’installazione dei dispositivi in argomento debba avvenire con le seguenti modalità:
a. Sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi di chiusura e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1. L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2. L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26.
b. Sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi di chiusura e fatto salvo il disposto di cui all’articolo 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1. L’attività aperta è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di di 9 persone;
b.2 L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3. I locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
Si precisa che nessun obbligo è previsto per:
a. attività non soggette a certificato di prevenzione incendi (salvo obblighi del datore di lavoro);
b. attività soggette a certificato di prevenzione incendi, non aperte al pubblico e la porta è utilizzata da meno di 10 persone;
c. attività preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto. A tale riguardo sono state prese a riferimento le seguenti norme:
- Il D.L.vo 626/94 art. 4 comma 11
- Il D.P.R. 547/55 art. 14 comma 2 e 3 lett. b)
- Il D.M. 10/3/98 art. 5 comma 2 e alleg. III (vie di esodo in caso d’incendio).

Art. 4 Modalità per la commercializzazione, l’installazione e manutenzione dei dispositivi

Nell’art. 4 sono descritte le modalità da seguire per la commercializzazione, l’installazione, la manutenzione e l’effettuazione dei controlli periodici, da riportare sul registro della sicurezza antincendio (art. 5 comma 2 del DPR 37/97).

Art. 5 Termini di attuazione e disposizioni transitorie

L’art. 5 del decreto prevede che:
- i dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 del decreto, siano sostituiti a cura del titolare in caso di in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
- la manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originale e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c. 3 dell’art. 4 (registro della sicurezza antincendio).