Tipologia: Accordo
Data firma: 27 gennaio 2016
Validità: 01.01.2015 - 31.12.2017
Parti: Luigi Zaini, Api e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, P.M.I., Zaini
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

Premessa Scenario di riferimento
Relazioni industriali
Diritti sindacali
Organizzazione del lavoro
Ambiente e sicurezza
Appalti e terziarizzazioni
Formazione e professionalità
Welfare aziendale
Premio aziendale
Modalità di erogazione del Premio
Aventi diritto
Onnicomprensività del Premio di risultato
Erogazione del Premio di risultato
Durata
Allegato
Verbale di accordo

Accordo Luigi Zaini spa 2015-2017

Premessa Scenario di riferimento
Nel quadro generale di difficoltà e di crisi economica che il nostro paese sta vivendo e che permane ormai da diversi anni, la Società Luigi Zaini spa è riuscita a mantenere un sistema produttivo competitivo che ha permesso di consolidare e ampliare i propri mercati di riferimento.
Il miglioramento dei risultati produttivi ed economici, dovuti anche ad un ampliamento del mercato estero, e la capacità delle lavoratrici e dei lavoratori di rispondere alle esigenze aziendali sono stati elementi essenziali per il raggiungimento di tale risultato.
Gli investimenti fatti in questi ultimi anni, soprattutto sul sito produttivo di Senago, unitamente a percorsi condivisi finalizzati ad un miglior utilizzo degli impianti e delle risorse umane, hanno permesso pur nelle criticità, di far fronte alle richieste del mercato determinando anche condizioni favorevoli per un incremento dei livelli occupazionali.

Relazioni industriali
Per quanto sopra premesso, nel riconfermare il modello delle relazioni sindacali esistenti e le norme contrattuali vigenti, le Parti concordano di effettuare:
• due incontri con cadenza semestrale fra direzione aziendale, OO.SS. territoriali e RSU, da tenersi possibilmente nei mesi di Febbraio e Settembre, aventi per oggetto l'informativa su scenario e tendenze del mercato di riferimento, risultati e prospettive aziendali, piani industriali e commerciali d'investimento, situazione occupazionale, andamento del premio di risultato, iniziative e progetti in ambito di qualità dell'ambiente e della sicurezza del luogo di lavoro.
• Incontri mensili fra RSU e direzione aziendale in cui vengano affrontate le tematiche legate all'organizzazione del lavoro con particolare riferimento alla informazione preventiva dei programmi produttivi, orari e turni lavorativi, eventuali prestazioni in regime di flessibilità e/o straordinarie.

Diritti sindacali
In attesa di trovare una collocazione più adeguata, Viene messo a disposizione per le riunioni della RSU per lo svolgimento dell’attività sindacale il locale mensa dello stabilimento di Milano.

Organizzazione del lavoro
A tal fine si allega il verbale di accordo sulla flessibilità, per quanto riguarda la gestione della stessa sia in accumulo che in recupero.
Per quanto riguarda la programmazione di Ferie e Rol sono, invece, oggetto degli incontri periodici annuali previsti al punto “Relazioni Industriali”.

Ambiente e sicurezza
A partire dalle linee guide definite in materia e sulla base di quanto già effettuato dalla Società in materia di ambiente e sicurezza, le Parti condividono un approccio teso alla diffusione della cultura permanente, della prevenzione e delle buone prassi, attraverso strumenti formativi e comportamenti coerenti per tutti i livelli di responsabilità.
Si concorda, inoltre, di ricondurre il ruolo del RLS nell’ambito della rappresentanza sindacale, al fine di mantenere un rapporto più stringente di interlocuzione e confronto fra azienda e RSU.

Appalti e terziarizzazioni
Si concorda una puntuale informazione della RSU e delle OO.SS territoriali rispetto alle attività assegnate ad aziende terze presenti nei siti produttivi, alle tutele e diritti delle stesse da parte dei rispettivi soggetti responsabili in materia di diritti sindacali, retribuzioni contrattuali di riferimento, orario settimanale, riposi, condizioni di lavoro, sicurezza, nonché livelli occupazionali e azioni connesse.

Verbale di accordo
In data odierna, 27 Gennaio 2016, presso la sede aziendale della Società Luigi Zaini spa, via Imbonati 59, si sono incontrate le Parti […]: Società Luigi Zaini spa […], Api […], le OO.SS. […] Fai-Cisl, […] Flai- Cgil e […] Uila-Uil, […] la RSU aziendale […]

Premesso che
la Società, al fine di soddisfare le esigenze connesse alle variazioni di intensa attività lavorativa ed ai picchi di produzione talvolta richiesti dalle commesse per il mercato estero, nonché per far fronte agli obiettivi di produttività complessiva e alle esigenze connesse ad un maggior utilizzo degli impianti, si trova nella necessità di definire una diversa gestione delle 76 ore per anno solare di flessibilità collettiva, così come previste dal CCNL.
Pertanto, si conviene quanto segue:
- viene definito un periodo di utilizzo collettivo della flessibilità annuale decorrente dal 1 Gennaio al 31 Marzo e dal 1 Settembre al 31 Dicembre di ogni anno, con conseguente periodo di recupero collettivo e/o individuale attraverso l’utilizzo di riposi compensativi nel periodo compre fra il 1° aprile e il 31 agosto.
- l’utilizzo del regime di flessibilità e dell’orario di lavoro nel limite delle 48 ore settimanali medie, è inteso sia come prolungamento del normale orario giornaliero di lavoro, sia come svolgimento dell’attività lavorativa da collocarsi nella giornata di sabato con una prestazione effettiva non inferiore alle 7.30 ore giornaliere (a cui si aggiungeranno 30 minuti di fruizione pausa pranzo).
La distribuzione della prestazione lavorativa nella giornata di sabato, terrà conto dell’attività già svolta nella settimana da ciascun lavoratore, al fine di garantire il riposo previsto dalla L. [dlgs] 66/2003 e una corretta rotazione e alternanza del personale. Lo svolgimento di un orario giornaliero inferiore potrà essere previsto solo per l’attività di pulizia e/o manutenzione.
- la Società convocherà le RSU mensilmente e comunque preventivamente, per comunicare le esigenze di cui in premessa e per concordare la modalità di svolgimento della prestazione dell’attività lavorativa superiore o inferiore all’orario settimanale contrattuale.
- si concorda che l’attività lavorativa nella giornata del sabato, sempre nel rispetto delle 7.30 ore lavorative, termini al massimo entro le ore 14.30, salvo esigenze contingenti e non programmabili,
- viene specificato che qualunque attività lavorativa espletata al sabato entro le ore 14.30, sarà svolta in regime di flessibilità fino al raggiungimento del tetto delle 76 ore previste dal CCNL.
- le ore di effettiva prestazione lavorativa, oltre l’orario contrattuale, saranno retribuite con la maggiorazione del 20% per le prime 68 ore e del 25% per le ore successive, così come previsto dall’art. 29 del CCNL di riferimento, da liquidarsi nel periodo di effettivo superamento dello stesso; conseguentemente, maturerà il relativo periodo di recupero previsto dal 1 Aprile al 31 Agosto di ogni anno. Le eventuali ore residue non recuperate al 31 Agosto dell’anno solare successivo a quello di riferimento saranno liquidate con la retribuzione del mese di settembre dello stesso anno con una maggiorazione supplementare pari al 10%.
- Il recupero potrà essere effettuato anche a livello individuale, compatibilmente con le esigenze aziendali. Viene inoltre concordato che per tali esigenze o per motivi personali o esigenze sopravvenute e non prevedibili, il recupero della flessibilità potrà essere effettuato limitatamente a quello già accumulato nel periodo di riferimento, anche durante il periodo di accumulo.
- di norma entro la giornata di mercoledì, l’azienda provvederà a comunicare i nominativi dei lavoratori impiegati nello svolgimento della prestazione lavorativa.
- in occasione degli incontri semestrali previsti fra le parti, l’azienda fornirà i dati sull’andamento della gestione degli orari in regime di flessibilità e recupero, al fine di monitorarne il corretto utilizzo.