Tipologia: Accordo nazionale interfederale
Data firma: 1996
Parti: Federgasacqua e Fnle-Cgil, Flerica-Cisl e Uilsp-Uil,
Settori: Servizi, Gas, Municipalizzate
Fonte: CISL

Sommario:

 Salute e sicurezza sul lavoro
1) Rappresentante per la sicurezza
1.1 Numero
1.2 Modalità di designazione o elezione
a) Aziende fino a 15 dipendenti
a1) Elezione diretta in azienda
a2) Rappresentante per più aziende
b) Aziende con più di 15 dipendenti
1.3 Permessi retribuiti
 1.4 Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
1.5 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
a) Accesso ai luoghi di lavoro
b) Modalità di consultazione
c) Informazioni e documentazione aziendale
d) Strumenti per l’espletamento delle funzioni
2) Organismi paritetici
3) Uso di attrezzature munite di video terminali

Verbale di Accordo Nazionale Interfederale

Federgasacqua e Fnle (Cgil), Flerica (Cisl) e Uilsp (Uil), convengono quanto segue:

Salute e sicurezza sul lavoro
Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) e che la funzione “Sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del lavoro.
Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, con il quale sono state recepite nel nostro ordinamento le Direttive Europee in materia, le Parti, in funzione del rinvio previsto dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva per la disciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue:

1) Rappresentante per la sicurezza
1.1 Numero

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:
Aziende fino a 200 dipendenti: 1
Aziende da 201 a 1000 dipendenti: 3
Aziende oltre i 1000 dipendenti: 6
Nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza fanno parte delle RSU e rientrano nel numero complessivo per esse stabilito dall’accordo nazionale interfederale Federgasacqua/Fnle (Cgil)/Flerica (Cisl)/Uilsp (Uil) 23 febbraio 1995.
In parziale deroga a quanto previsto nel comma precedente, si conviene che:
1. nelle aziende che occupano da 71 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato anche all’esterno dei componenti della RSU;
2.nelle aziende che occupano da 201 a 800 dipendenti 1 rappresentante per la sicurezza nell’ambito del numero complessivo previsto può essere individuato all’esterno della RSU;
3. nelle aziende che occupano oltre 800 dipendenti possono essere individuati all’esterno dei componenti della RSU fino a 2 rappresentanti per la sicurezza nell’ambito del numero complessivo sopra individuato.

1.2 Modalità di designazione o elezione
a) Aziende fino a 15 dipendenti
Il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno oppure individuazione del Rappresentante per più aziende nell’ambito territoriale.

a1) Elezione diretta in azienda
L’elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova in forza all’azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell’azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Il verbale dell’avvenuta elezione va trasmesso tempestivamente all’azienda.

a2) Rappresentante per più aziende
L’individuazione del Rappresentante per più aziende nell’ambito territoriale avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, attraverso la designazione ovvero l’elezione diretta, da svolgersi secondo le modalità sopra indicate nel punto a1).
In via di prima applicazione, tale individuazione, su richiesta delle parti a livello locale, è oggetto di definizione a livello nazionale; in tale sede viene altresì stabilito il numero dei permessi retribuiti a disposizione del rappresentante per la sicurezza per più aziende.
La durata dell’incarico del rappresentante per la sicurezza come sopra individuato nei punti a1) e a2) è di 3 anni.

b) Aziende con più di 15 dipendenti
Il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti della RSU con le seguenti modalità:
- elezione diretta o designazione da parte dei lavoratori al loro interno, nell’ambito e contestualmente all’elezione della RSU, attraverso indicazione specifica tra i candidati proposti per la RSU medesima; gli eventuali rappresentanti esterni alla RSU individuati ai sensi del precedente punto 1.1) vanno eletti contestualmente alla RSU e con le medesime modalità.
- designazione, da parte della RSU già eletta, del/dei componenti della stessa incaricati della funzione di rappresentante della sicurezza; l’elezione degli eventuali rappresentanti esterni alla RSU ai sensi del precedente punto 1.1. avviene con apposite elezioni e con le modalità sopra individuate al punto a1).
Il rappresentante per la sicurezza resta in carica per tutta la durata del mandato della RSU di cui è componente.
Nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni; in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso retribuito di cui al successivo paragrafo relative al periodo di esercizio della sua funzione.(*)
In assenza della RSU e fino a quanto la stessa non sia stata costituita, il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, con le modalità sopra individuate nel punto a1).

1.3 Permessi retribuiti
Ogni Rappresentante per la Sicurezza ha a disposizione, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, n. 40 ore di permesso retribuito annuo.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.

1.4 Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi in ragione di 30 ore lavorative annue, riferite all’effettiva durata della formazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, promuove un integrazione della formazione.
Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e documentazioni ricevute, mantenendo sulle stesse la massima riservatezza.

1.5 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

a) Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

b) Modalità di consultazione
Laddove il decreto legislativo n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza; il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

c) Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2 custodito presso l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione.

d) Strumenti per l’espletamento delle funzioni
Per l’esercizio delle sue funzioni il Rappresentante per la sicurezza fruisce del locale già posto a disposizione delle RSU e degli eventuali supporti logistici connessi, secondo le prassi in atto.

2) Organismi paritetici
A livello territoriale, tra le Associazioni Regionali Cispel e le strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL o delle Confederazioni cui le OO.SS. stesse aderiscono, sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 626/94.
La formazione dei lavoratori e quella dei Rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.

3) Uso di attrezzature munite di video terminali
Il destinatario della normativa prevista dal titolo VI (artt. 50-59) del D.Lgs. 626/1994 viene individuato nel lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa.
Tale lavoratore, nell’ambito delle prime quattro ore dell’attività come sopra specificata, deve essere adibito per la durata di 30 minuti ad altra attività e per le rimanenti ore deve fruire di 15 minuti di pausa retribuita ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale.
Le pause possono essere cumulate ma non possono essere godute né all’inizio né al termine dell’orario di lavoro.


(*) Dichiarazione a verbale delle OO.SS.
In riferimento al 2° e 3° comma del presente paragrafo 1.2 sub b) le Segreterie Nazionali Fnle, Flerica e Uilsp si riservano di predisporre una apposito regolamento che sarà oggetto di esame congiunto.