Tipologia: Accordo
Data firma: 2 maggio 1996
Parti: Assomarmi, Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara , Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei
Fonte: CISL

Sommario:

 Premessa
1) Coordinamento tra CPM e OPP
2) Numero dei rappresentanti per la sicurezza
3) Permessi
4) Designazione e/o elezione del rappresentante per la sicurezza
Nelle Aziende fino a 15 dipendenti
 Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
5) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
6) Informazione e formazione
7) Abrogazioni
Quadro A
Quadro B

Verbale di accordo
Il giorno 2 maggio 1996 in Roma l’Associazione dell’Industria Marmifera Italiana e delle Industrie affini […], l’Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara […], l’Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca […] e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil
- visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 19/9/1994 n. 626 che demandano alla contrattazione collettiva nazionale la definizione di alcuni aspetti applicativi concernenti la figura del rappresentante per la sicurezza;
- visto l’art. 23 del vigente CCNL 24.10.1994 con il quale è stata definita la figura del delegato alla sicurezza, nel quale si identifica il rappresentante per la sicurezza previsto dal D.Lgs. 626;
- visto il primo comma della Norma transitoria all’art. 23 del vigente CCNL 24.10.1994 in base al quale le parti stipulanti il contratto nazionale di lavoro si sono impegnate ad armonizzare la disciplina contrattuale concernente la materia ambiente di lavoro con quella legale di cui al sopracitato decreto legislativo 626/1994 nel rispetto del principio dell’invarianza dei costi;
- visto l’accordo interconfederale 22 giugno 1995 stipulato tra Confindustria e le Organizzazioni Cgil, Cisl, ed Uil le cui norme s’intendono confermate e richiamate per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo;
convengono quanto segue:

1) Coordinamento tra CPM e OPP:
Nei territori ove siano stati costituiti e siano operanti i comitati paritetici di cui al penultimo comma dell’art. 23 del vigente CCNL i compiti propri dell’Organismo Paritetico provinciale di cui all’A.I. 22.6.1995 sono svolti da tali organismi.
Resta inteso che all’OPP si farà riferimento, quale seconda istanza di composizione delle eventuali controversie, in tutti i casi in cui all’interno dei CPM insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale.

2) Numero dei rappresentanti per la sicurezza:
Fermo restando che i rappresentanti per la sicurezza, nelle Aziende con più di 15 dipendenti, sono individuati tra i componenti la RSU, il numero di detti rappresentanti è stabilito come segue:
1 rappresentante nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.

3) Permessi:
Nelle aziende fino a 15 dipendenti al rappresentante spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed 1) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la,sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
I permessi di cui sopra dovranno essere richiesti, per iscritto, almeno 24 ore prima del loro utilizzo.
I permessi di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, oltre a quanto previsto dal terzultimo comma dell’art. 23 del CCNL, quanto già eventualmente concesso in sede aziendale o territoriale allo stesso titolo o ad analogo titolo.

4) Designazione e/o elezione del rappresentante per la sicurezza
Nelle Aziende fino a 15 dipendenti nel caso in cui sia stato eletto o designato il «rappresentante sindacale» di cui all’art. 44 del vigente CCNL il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà assunto dal medesimo, previa ratifica dell’assemblea dei lavoratori.
Il rappresentante per la sicurezza eventualmente eletto in base ai punti successivi decade dal mandato ricevuto.
Nel caso in cui tale rappresentante sindacale non vi sia si procede alla elezione del RLS con le modalità di seguito riportate
I lavoratori eleggono il proprio rappresentante direttamente, al loro interno, in una riunione esclusivamente dedicata a tale scopo.
La riunione di cui sopra, che non deve incidere sul normale funzionamento aziendale, potrà tenersi utilizzando un’ora di assemblea retribuita, secondo le norme del CCNL
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, risultando eletto il lavoratore che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione.
Il verbale deve contenere l’indicazione del numero degli aventi diritto al voto, dei partecipanti, del risultato dello scrutinio e deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono. essere eletti tutti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.
Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano, per il tramite dell’Associazione industriali della provincia, il nominativo eletto al Comitato paritetico ex art. 213 CCNL, ove costituito ed operante, o all’Organismo provinciale negli altri casi.
La competenza all’esame e alla definizione delle controversie eventualmente insorte in occasione delle elezioni compete solo ed esclusivamente ai comitati paritetici ex art. 23 CCNL vigente ove Costituiti ed operanti e all’Organismo paritetico provinciale di cui all’A.I. 22.6.1995 negli altri casi.
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati a tali Organismi entro 10 giorni dalle elezioni, a pena di decadenza.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti le procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza sono le seguenti:
a) All’atto della indizione delle elezioni per la costituzione della RSU, nonché in occasione delle affissioni da effettuarsi ai sensi dell’art. 7, parte II, dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, i soggetti abilitati alla presentazione delle liste devono specificare quali tra i candidati alla elezione della RSU assumono anche la candidatura come rappresentanti per la sicurezza. E’ data facoltà agli stessi soggetti di candidare alla elezione del rappresentante per la sicurezza tutti i candidati per l’elezione della RSU.
Tale indicazione deve essere ripetuta anche nella scheda elettorale.
Costituita la RSU, se tra gli eletti vi sono soggetti che si erano originariamente candidati anche come rappresentanti per la sicurezza, si procede alla verifica del numero di preferenze espresse. La carica di rappresentante per la sicurezza è assunta da coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.
Se tra i componenti la RSU non vi sono soggetti che erano originariamente candidati anche come rappresentanti per la sicurezza (o se non ve ne sono in numero sufficiente), si procede, per la copertura dei posti vacanti, ad una elezione a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto oppure mediante procedura di designazione, in occasione della prima assemblea convocata dalla RSU ai sensi dell’art. 20 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
L’elettorato passivo, in questa seconda fase, è riservato ai componenti la RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.
Il rappresentante per la sicurezza eventualmente eletto ai sensi dei successivi punti b) e c) decade dal mandato ricevuto.
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali o il Consiglio di fabbrica, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro 30 giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le RSA o il Consiglio di fabbrica delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il /i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale (secondo quanto previsto dal punto 21 parte 2a dell’accordo interconfederale sopra citato per la costituzione delle RSU), che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell’associ azione territoriale di appartenenza, al Comitato paritetico ex art. 23 del CCNL, ove costituito ed operante, o all’Organismo paritetico territoriale di cui all’A.I. 22.6.1995 negli altri casi.

5) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza:
Per le visite ai luoghi di lavoro il rappresentante per la sicurezza, contestualmente alla richiesta delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro effettuazione unitamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nell’unità produttiva.
Le visite avranno luogo compatibilmente con le esigenze produttive e nel rispetto delle limitazioni previste dalle leggi (es.: art. 339 D.P.R. 5,47/1955).

6) Informazione e formazione:
Le parti hanno inoltre provveduto ad individuare, uno schema di programma di informazione/ formazione, riportato nel quadro sinottico che segue (quadro A).
Resta inteso che i comitati paritetici territoriali potranno elaborare progetti formativi per i dipendenti delle Aziende aderenti agli stessi.

7) Abrogazioni:
Resta inteso che, alla luce dei nuovi adempimenti previsti a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. n. 626/1994, le disposizioni, contenute nell’art. 23 del vigente CCNL relative in particolare al «regolamento interno» ed ai «registri dei dati biostatistici e ambientali» e il «libretto sanitario personale di rischio» si intendono non più operanti.

Quadro A
Informazione (per moduli minimo di 1 ora ad opera dell'azienda)
Lavoratori interessati

SoggettoLavoratori in forza da almeno 1 annoLavoratori in forza da meno 1 anno
Oggetto
Nota:
L'informazione può essere completata ai lavoratori anche con l'ausilio di opuscoletti eventualmente monografici e mirati
 (Norma transitoria; vale per 1°applicazione)
A) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia
B) Contenuti art. 21/626 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore interessato è esposto e alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta
 (Norma transitoria; vale per la1° applicazione, a regime: nuovi assunti)
A) Idem
B) Idem
Soggettoa) Trasf. reparto
b) Cambio mansione
Introduzione: Nuove tecnologie
b) Nuove sostanze
OggettoA) (idem: Cenni)
B) (idem: Richiami)
C) Indicazioni ed elementi relativi ai rischi e alle problematiche concernenti il nuovo reparto o la nuova mansione
A) (idem: Cenni)
B) (idem: Richiami)
C) Indicazioni ed elementi relativi ai rischi e alle problematiche connessi alle nuove sostanze introdotte e alle nuove tecnologie
SoggettoSpecialisti:
Pronto soccorso
b) Prevenzione incendi
c) Ecc.
Rappresentante sicurezza
Oggetto(Idem)
(Idem)
C) Elementi riguardanti la funziona aziendale specifica di loro interesse
(Idem)
(Idem)
C) Indicazioni sintetiche sui contenuti degli specifici rischi delle varie lavorazioni in atto nell'Azienda
Formazione  (ad opera dell'azienda)
Criteri di aggregazione dei lavoratori1) Gruppi di rischio
2) Mansioni omogenee
3) Mansioni particolari
1) Idem
2) Idem
3) Idem
1) Idem
2) Idem
3) Idem
ContenutiRichiami sui comportamenti da tenere:
a) normalmente
b) in relazione a rischi specifici e particolari
c) in caso di eventi anomali
Comportamenti da tenere:

a) normalmente
b) in relazione a rischi specifici e particolari
c) in caso di eventi anomali
Idem con specifico riferimento alla fattispecie di interesse
Durata4 ore8 ore2 ore
 
Note  salvo che per la destinazione ad attività specialisti
Criteri di aggregazione dei lavoratori 1) Idem
2) Idem
Idem
'Ad hoc' diversificato per specifica funzione aziendale'Ad hoc'
 
ContenutiIdemNozioni necessarie e sufficienti per lo svolgimento della specifica funzione aziendale( come da accordo interconfederale del 22 giugno 1995 punto 3)
 v. Quadro B
Durata 4 ore4 ore32 ore
Note per specializzazione
In attesa dell'eventuale emanazione del decreto interministeriale contenente tra l'altro indicazioni sulla formazione (previsto dagli artt. 13 e 15)
Come da Accordo interconfederale v. Quadro B


Quadro B
- Conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- Conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- Metodologie sulla valutazione del rischio;
- Metodologie minime di comunicazione.