Tipologia: Accordo
Data firma: 18 dicembre 1996
Parti: Federcasse e Sincra, Sinadi
Settori: Credito Assicurazioni, BCC e CRA
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
2. Aziende con più di 15 dipendenti
2.1.Individuazione della rappresentanza.
2.2. Procedure per l'individuazione del RLS
2.3. Modalità di elezione del RLS
2.4. Revoca del RLS
2.5. Permessi retribuiti.
3. Aziende fino a 15 dipendenti
3.1.Individuazione della rappresentanza
3.2.Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza
3.3. Revoca del RLS
3.4. Permessi retribuiti.
4. Attribuzioni del RLS
 4.1.Strumenti e mezzi.
4.2. Accesso ai luoghi di lavoro
4.3. Modalità di consultazione
4.4. Informazione e documentazione aziendale
5. Tempo di lavoro retribuito per il componente la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
6. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
7. Organismi paritetici locali
8. Composizione delle controversie
8.1. Procedure
9. Dichiarazione congiunta
10. Disposizioni finali
Dichiarazione a verbale

Verbale di accordo

Addì, 18 dicembre 1996 tra Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali Artigiane (Federcasse); e Sindacato Nazionale Dipendenti delle Casse Rurali e Artigiane (Sincra), Sinadi Area Quadri
• premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dei rischi nel settore di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
• ravvisato che il D.lgs. n. 626/94, nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati, e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
• preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal D.lgs. n. 626/94 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• considerato che la logica che fonda i rapporti tra le parti sulla materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi ad una politica di prevenzione e protezione;
nel comune intento di evitare l'imposizione di vincoli amministrativi, finanziari giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese; si è stipulato il presente accordo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, da valere per le aziende destinatarie dei CCNL di categoria.

1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, D.lgs. n. 626/94, il numero di rappresentanti per la sicurezza (RLS) è così individuato:
a) 1 RLS nelle aziende sino a 200 dipendenti;
b) 3 RLS nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti;
c) 6 RLS in tutte le altre aziende.
Il RLS, in conformità alla previsione di cui all'art. 19, comma 4, D.lgs. n. 626/94, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele della legge per le rappresentanze sindacali.

2. Aziende con più di 15 dipendenti
2.1.Individuazione della rappresentanza.
Il RLS è individuato, di norma, tra i componenti le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), laddove costituite.
In caso di assenza di RSA, o in presenza di un numero di rappresentanti inferiore al numero previsti, per l'individuazione del RLS si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell'azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle OO.SS. che hanno negoziato il presente accordo.
In caso di costituzione delle rappresentanze aziendali successiva alla elezione del RLS, questi rimane comunque in carica ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato.

2.2. Procedure per l'individuazione del RLS
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori con votazione a scrutinio segreto.
Fatto salvo quanto previsto in materia dal comma 2 del punto 2.1, le RSA, ove presenti in azienda, indicano come candidati 1 o più dei loro componenti, che vanno inseriti in una o più liste separate presentate dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova.
Ogni lavoratore può esprimere un numero di preferenze pari a 2/3 del numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di 1 preferenza.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro (CFL).
Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
Prima dell'elezione, tra i lavoratori in servizio, vengono designati 2 scrutatori e il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvede a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale va consegnata dal segretario dei seggi o alla Direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all'Organismo paritetico locale (OPL), che provvede ad iscrivere il nominativo in un'apposita lista.
L'esito della votazione viene comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, essa mantiene comunque le sue prerogative, in via transitoria, fino all'entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni del RLS, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimane in carica fino a nuove elezioni per la sostituzione dello stesso e comunque non oltre 60 giorni dalle dimissioni.
In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.

2.3. Modalità di elezione del RLS
In presenza di RSA, la maggioranza delle stesse indice le elezioni e ne concorda con il datore di lavoro le modalità di espletamento.
In assenza di RSA, le modalità di elezione sono quelle previste al punto 2.2. Le elezioni sono indette dalle OO.SS. locali, che hanno negoziato il presente accordo, che concordano con il datore di lavoro le modalità di espletamento (date, orari, ecc.).
Le elezioni devono aver luogo, durante l'orario di lavoro, senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e in modo da non pregiudicare il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

2.4. Revoca del RLS
Il RLS viene revocato qualora ciò sia richiesto da un numero pari o superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto. In questa ipotesi, verranno indette elezioni con le modalità sopra previste per sostituire il RLS revocato.

2.5. Permessi retribuiti.
Per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria della rappresentanza per la sicurezza, ogni componente ha a disposizione un massimo di:
- 30 ore annue nelle aziende da 16 a 30 dipendenti;
- 40 ore annue nelle aziende oltre 30 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l), dell'art. 19, D.lgs. n. 626/94 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

3. Aziende fino a 15 dipendenti.
3.1.Individuazione della rappresentanza.
Il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno secondo le modalità di cui al punto 3.2.
Per l'individuazione del RLS si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell'azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle OO.SS. che hanno negoziato il presente accordo.

3.2.Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza.
L'elezione, indetta dai lavoratori, si svolge a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori con CFL.
Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nominano al loro interno 2 scrutatori e il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Copia del verbale va consegnata dal segretario del seggio alla Direzione aziendale o da questa tempestivamente inviata all'OPL che provvede ad iscrivere il nominativo in un'apposita lista.
L'esito della votazione va comunicato a tutti i lavoratori, a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il RLS dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, lo stesso mantiene comunque le sue prerogative, in via transitoria, fino all'entrata in carica del nuovo rappresentante e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza.
Ai fini delle disposizioni di cui sopra, in mancanza di RSA, il personale può farsi assistere dalle OO.SS. locali.

3.3. Revoca del RLS.
Il RLS viene revocato qualora ciò sia richiesto da un numero pari o superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto. In questa ipotesi, verranno indette elezioni con le modalità sopra previste per sostituire il RLS revocato.

3.4. Permessi retribuiti.
Per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria di RLS, il rappresentante eletto dai lavoratori ha a disposizione:
- 12 ore annue in azienda fino a 5 dipendenti;
- 16 ore annue in azienda da 6 a 10 dipendenti;
- 24 ore annue in azienda da 11 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsto dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19, D.lgs. n. 626/94 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

4. Attribuzioni del RLS.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

4.1.Strumenti e mezzi.
In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) ed f), D.lgs n. 626/94, il rappresentante ha diritto di ricevere dall'azienda le informazioni e la documentazione aziendale ivi previste per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda, laddove previsto.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo, o venga comunque, a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.
Il datore di lavoro consulta tempestivamente il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa, secondo le modalità di cui al punto 4.3.
Il RLS, nell'espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l'azienda ha destinato alle RSA, laddove previsti.
L'azienda, al fine di favorire l'accesso del RLS ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo modalità concordate con l'interessato, a sollevare il medesimo dalla maggiori spese rispetto a quelle normalmente sostenute nell'abituale sede di lavoro effettivamente sopportate e documentate, strettamente necessarie per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

4.2. Accesso ai luoghi di lavoro.
Il RLS ha diritto all'accesso nei luoghi di lavoro. Tale diritto deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative, produttive e di sicurezza, nonché del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS deve dare preventivo avviso al datore di lavoro, di norma almeno 2 giorni lavorativi prima, delle visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante la visita che effettua nei luoghi di lavoro, può essere accompagnato, per ragioni organizzative, produttive e di sicurezza, dal responsabile del servizio visitato o da persona delegata.

4.3. Modalità di consultazione.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare a verbale proprie proposte e proprie osservazioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell'avvenuta consultazione.

4.4. Informazione e documentazione aziendale.
Ai sensi della lett. e), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94, il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma che precede, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.

5. Tempo di lavoro retribuito per il componente la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, deve darne preventivo avviso al datore di lavoro, di norma almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando un'apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

6. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l'acquisizione delle conoscenze di base in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.lgs. n. 626/94, si stabilisce quanto segue:
- il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94;
- la formazione non può comportare oneri economici a carico del RLS e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;
- tale formazione deve prevedere con specifico riferimento al settore interessato un programma di 32 ore, nel triennio, che deve comprendere:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
• conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione;
- i corsi di formazione sono organizzati dall'OPL o in collaborazione con lo stesso.
Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulanti.
Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, purché rispondenti ai requisiti su indicati.

7. Organismi paritetici locali.
A livello locale (regionale o interregionale, ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano) saranno costituiti, entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo, gli Organismi paritetici locali composti da 6 rappresentanti della Federazione locale e da 6 rappresentanti designati dalle OO.SS. stipulanti: di cui 4 per quadri, impiegati ed ausiliari e 2 per dirigenti e funzionari.
Detti Organismi paritetici, oltre agli adempimenti di cui all'art. 20, D.lgs. n. 626/94, hanno i seguenti compiti:
• assumere interpretazioni su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiscono pareri ufficiali dell'OPL. L'OPL valuta di volta in volta l'opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più idonei tali pareri;
• promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
• individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D.lgs. n. 626/94;
• elaborare progetti e/o criteri formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziare pubbliche, anche a livello comunitario;
• ricevere i verbali con l'indicazione del RLS;
• designare esperti richiesti congiuntamente delle parti.

L'OPL:
• nella 1a riunione elabora il regolamento di funzionamento;
• assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni che hanno negoziato il presente accordo;
• redige verbale dell'esame dei ricorsi e delle decisioni prese.
Le parti interessate (aziende, lavoratori o loro rappresentanti) s'impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

8. Composizione delle controversie.
Le parti confermano che per la miglior gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.
A tal fine, le parti interessate (datore di lavoro, lavoratori o loro rappresentanti) devono ricorrere all'OPL, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi d'insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.

8.1. Procedure.
La parte che ricorre all'OPL ne informa, senza ritardo, le altri parti interessate:
• in tal caso la parte ricorrente deve inviare all'OPL ricorso scritto con raccomandata a.r., trasmettendone contestualmente copia con lo stesso mezzo alla controparte, la quale può inviare controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
• l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dell'OPL;
• l'OPL assume le proprie decisioni all'unanimità, la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno 1 rappresentante per ciascuna;
• dell'esame e delle decisioni assunte va redatto verbale;
• trascorsi i termini sopra indicati, ovvero qualora non riesca il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può rimettere la questione all'esame, in sede nazionale, delle parti stipulanti il presente accordo, prima di adire le autorità competenti, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.
Le parti interessate (azienda, lavoratori o loro rappresentanti) s'impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

9. Dichiarazione congiunta.
Sono fatti salvi i RLS, eventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente accordo in conformità a quanto dallo stesso previsto.

10. Disposizioni finali.
Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipulazione e scade il 31 dicembre 1999 e, se non disdettato almeno 3 mesi prima dalla sua scadenza da una delle parti stipulanti, s'intende rinnovato di anno in anno.
Il presente accordo ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica, su richiesta di una delle parti che hanno negoziato lo stesso, e comunque dopo 1 anno dalla sua stipulazione.

Dichiarazione a verbale.
Sinadi Area Quadri e Sincra dichiarano di sottoscrivere il presente accordo per il personale quadri, impiegati ed ausiliari rappresentato.