Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Circolare 8 maggio 1998, n. 67
Chiarimenti interpretativi richiesti dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato.
G.U. 6 giugno 1998, n. 130


Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni regionali del lavoro - Settore ispezione

Alle direzioni provinciali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio ispezione

Al servizio ispettivo

All'Ispettorato medico centrale del lavoro

e, per conoscenza:

All'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Al Ministro della sanità

Alla regione Emilia-Romagna - Assessore alla sanità


Con la presente circolare, si adempie a quanto richiesto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la deliberazione adottata a seguito di una segnalazione di presunte distorsioni della concorrenza determinate dall'attività di consulenza offerta da un consorzio costituito da A.S.L. e aziende ospedaliere localizzate in Emilia-Romagna.
La distorsione sarebbe stata determinata dalla commissione tra funzioni di vigilanza e prestazioni di servizi di consulenza nella stessa materia oggetto della vigilanza. Infatti, anche se la consulenza viene prestata da un consorzio, e non direttamente dalle A.S.L., comunque non viene garantita la completa separazione tra l'attività di vigilanza e quella di consulenza, poiché i consorzi sono organizzazioni "create per lo svolgimento di attività tipiche dei soggetti che li costituiscono (art. 2602 del codice civile), per cui deve ritenersi che la struttura consortile, proprio per il fatto di concentrare la somma degli interessi di tutte le A.S.L. costituenti, cumuli in sé gli ambiti di incompatibilità propri di ciascun aderente".
Al fine di evitare il ripetersi di simili distorsioni, l'Autorità garante ha richiesto anche a questo Ministero di "impartire direttive volte ad interpretare le disposizioni del decreto legislativo n. 626/1994 in modo coerente con le esigenze di un corretto funzionamento del mercato".
Al riguardo, la norma di riferimento è l'art. 24 del citato decreto legislativo, secondo cui: "1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per mezzo degli Ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e vigilanza".
La lettura congiunta del primo e del secondo comma evidenzia la differente regolamentazione delle attività di informazione ed assistenza da un lato e di consulenza dall'altro.
Le prime due attività, infatti, rientrano nell'ambito delle tradizionali competenze istituzionali pubbliche, prevalentemente non onerose, finalizzate alla massima diffusione di conoscenze e quindi alla massima crescita di cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Così connotate, tali attività non comportano effetti di distorsione del mercato e della concorrenza.
Diversamente, l'attività di consulenza è onerosa e finalizzata allo svolgimento di prestazioni strumentali, sanitarie o tecniche, quali ad esempio le attività proprie della sorveglianza sanitaria o del servizio di prevenzione e protezione svolte su incarico e per conto di un datore di lavoro o di altri soggetti interessati.
Proprio per tale specifica connotazione della consulenza, l'art. 24, ultimo comma, ne ha espressamente vietato l'espletamento da parte di coloro che svolgono attività di controllo e di vigilanza; analogamente, per ciò che concerne la sorveglianza sanitaria, l'attività di "medico competente", non può essere svolta da dipendenti pubblici che esplichino attività di vigilanza (art. 17 del decreto legislativo n. 626/1994).
Tale divieto, con un'interpretazione estensiva del termine "soggetti" di cui all'art. 24, deve intendersi rivolto oltreché alle persone fisiche anche alle persone giuridiche e, quindi, agli enti o organismi con competenze di vigilanza e controllo.
Si ritiene pertanto, che la distinzione netta tra le attività di informazione e assistenza da un lato e quella di consulenza dall'altro e l'interpretazione estensiva del termine "soggetti", sia nel senso di persone fisiche che di persone giuridiche, rendono compatibili i principi stabiliti nel citato art. 24 con le esigenze di un corretto funzionamento del mercato.

 

Il Ministro: Treu