Tipologia: Accordo
Data firma: 18 marzo 1996
Parti: Assopiastrelle, Federceramica, Confindustria e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, Piastrelle
Fonte: CISL


Verbale di Accordo

Addì, 18 marzo 1996 tra Assopiastrelle […], Federceramica […], Confindustria […] e Filcea-Cgil […], Flerica-Cisl […], Uilcer-Uil […] confermando l’impegno comune in tema di salute, igiene, ambiente e sicurezza, che ha da tempo consentito di predisporre strumenti contrattuali adeguati, tra i quali la Commissione Ambiente anticipatori delle principali innovazioni legislative in materia;
visto
- l’art. 2 del CCNL nonché la sostanziale corrispondenza della Commissione Ambiente ivi prevista con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, previsto dagli art.18 e 19 del D.Lgs. 626/94 e dell’Accordo Interconfederale 22.06.1995;
- la necessità di armonizzare le normative in questione al fine di evitare duplicazioni di ruoli o incertezze applicative;
hanno convenuto quanto segue.

- All’atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza previsto dal D.Lgs. 626/94 nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 350 dipendenti;
- 4 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 351 a 500 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.

I rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori costituiscono la Commissione Ambiente; ad essi sono attribuiti i compiti previsti dal D.Lgs. 626/94 e dal CCNL 20.10.1994. Tenuto conte delle situazioni in essere nelle imprese e per valorizzare le capacità e le conoscenze acquisite dalla Commissione Ambiente nei relativi campi di azione, nelle aziende o unità produttive nelle quali abbia operato o operi, alla data del presente accordo, una Commissione Ambiente validamente costituita ai sensi dell’art.2 del CCNL, essa si intende transitoriamente confermata fino alla scadenza del mandato, salvo quanto previsto al punto 1) della norma transitoria del presente accordo.

- Come previsto dall’Accordo Interconfederale 22.06.1995, per l’esercizio delle proprie attribuzioni rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per la RSU, utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; ai sensi dello stesso accordo tali permessi, che assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo, non vengono utilizzati per l’espletamento degli adempimenti previsti ai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art. 19 del D.Lgs. 626/94.

Nella gestione delle agibilità previste dalla legge e dal CCNL, saranno assicurate le condizioni per un adeguato svolgimento dell’attività della Commissione Ambiente.

- Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno direttamente le specifiche norme dell’Accordo Interconfederale 22.06.1995.

- La formazione della Commissione Ambiente si svolgerà secondo quanto previsto dall’art. 2 del CCNL in materia di linee guida.
Le Parti seguiranno la formazione dei rappresentanti per la sicurezza, anche attraverso un’anagrafe aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con l’Organismo Paritetico nazionale istituito dall’Accordo Interconfederale 22.06.1995.

- In sede di Osservatorio Nazionale, le Parti esamineranno i problemi relativi alla formazione e informazione dei lavoratori, per armonizzare gli impegni contrattuali previsti dall’art.2 con le disposizioni contenute negli artt.21 e 22 del D.Lgs. 626/94.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si intendono richiamate le disposizioni dell’Accordo Interconfederale 22.06.1995.

Norme transitorie
1) Nelle aziende o unità produttive nelle quali sia costituita la RSU (ovvero sia operante il C. di F. di cui all’art. 12 del CCNL 31.10.1990) e sia operante la Commissione Ambiente, in fase di prima applicazione, la RSU sottoporrà alla validazione dell’Assemblea dei lavoratori i nominativi dei componenti di detta Commissione Ambiente e quindi li comunicherà, quali rappresentanti per la sicurezza, alla Direzione aziendale entro il 30.06.1996.
2) Ove sia costituita la RSU (ovvero sia operante il C. di F. di cui all’art. 12 del CCNL 31.10.1990) ma non operai la Commissione Ambiente, la RSU sottoporrà alla validazione dell’Assemblea dei lavoratori, secondo i limiti quantitativi di cui al presente accordo, i nominativi di propri componenti quali rappresentati per la sicurezza e quindi li comunicherà alla Direzione aziendale entro il 30.06.1996.

Chiarimenti a verbale
1) Nelle aziende o unità produttive nelle quali operino esclusivamente una o più RSA, i lavoratori eleggono al loro interno, entro a 30.06.1996, il rappresentante per la sicurezza, rispettando per l’intera azienda o unità produttiva i numeri di cui al presente accordo.
2) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno, entro il 30.06.1996, nei numeri di cui al presente accordo.
3) Ove la RSU o le RSA non provvedano entro il termine del 30.06.1996 a quanto previsto, le procedure di consultazione in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 si svolgeranno con tali rappresentanze.

Dichiarazione a verbale
1) Le Parti si danno atto della necessità di rispettare lo spirito e la lettera del D.Lgs. 626/94 e si impegnano a completare in tempi brevi, per quanto di loro competenza, il processo di costituzione delle RSU e di contestuale elezione dei rappresentanti per la sicurezza e comunque a far si che gli stessi, anche nella fase transitoria, abbiano il gradimento del complesso dei lavoratori e pertanto la loro scelta sia frutto di iniziative unitarie da parte di tutte le RSA presenti nell’impresa.
2) Alla luce dello spirito partecipativo che informa il CCNL e il sistema delle relazioni nelle imprese, le Parti si danno l’obiettivo di operare perché l’impostazione delle operazioni di valutazione del rischio si effettui con la collaborazione della Commissione Ambiente.
Per rendere possibile il sollecito perseguimento di tale obbiettivo, le Parti si impegnano a favorire l’attuazione di quanto previsto nel presente accordo anche attraverso la ricerca e la diffusione di criteri e iniziative per la gestione di questo rapporto partecipativo, la promozione e realizzazione di specifici corsi di formazione.