Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32
Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
G.U. 9 marzo 2016, n. 57

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del Codice della navigazione;
Vista la legge 23 settembre 2013, n. 113, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 ed in particolare l'articolo 17 concernente l'attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 2015, n. 67, recante attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello Stato di approdo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, relativo all'approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalità

1. Il presente decreto istituisce un idoneo ed efficace sistema di attuazione e di controllo, ivi comprese le ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale soddisfano le prescrizioni delle pertinenti parti della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, ratificata e resa esecutiva con legge 23 settembre 2013, n. 113.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, in aggiunta alle pertinenti definizioni di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni, si intende per:
a) «autorità competente centrale»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) «autorità competente locale»: gli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, anche per le navi che scalano porti esteri;
c) «convenzione»: la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (MLC 2006) di cui alla legge 23 settembre 2013, n. 113, e le parti pertinenti della MLC 2006;
d) «parti pertinenti della MLC 2006»: le parti della convenzione il cui contenuto è considerato corrispondente alle disposizioni di cui all'allegato della direttiva 2009/13/CE;
e) «ispettore»: un dipendente delle autorità competenti di cui alle lettere a) e b) autorizzato a svolgere le ispezioni dello Stato di bandiera;
f) «ispezione»: la visita a bordo di una nave svolta da un ispettore, per verificare la conformità alla convenzione;
g) «reclamo»: qualsiasi informazione o rapporto originato dai lavoratori marittimi, ogni soggetto, associazione o organizzazione, portatrice di una qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo, secondo le procedure di cui alla regola 5.1.5 della convenzione;
h) «fermo»: il formale divieto posto ad una nave di prendere il mare a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;
i) «certificato del lavoro marittimo»: il certificato di cui all'articolo 8 del presente decreto e di cui alla regola 5.1.3 della convenzione;
l) «dichiarazione di conformità del lavoro marittimo»: la dichiarazione di cui all'articolo 8 del presente decreto e di cui alla regola 5.1.3 della convenzione;
m) «data anniversaria»: il giorno ed il mese di ciascun anno che corrisponde alla data di scadenza del certificato del lavoro marittimo.

Art. 3
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ed ai relativi lavoratori marittimi, di cui all'articolo II, paragrafo 4, della Convenzione.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessati e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i meccanismi di attuazione e di controllo previsti dal presente decreto sono adattati per le navi che non effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda è inferiore alle 200 tonnellate, al fine di tenere conto delle loro condizioni specifiche, a norma dell'articolo II, paragrafo 6, della convenzione.

Art. 4
Funzioni delle autorità competenti

1. L'autorità competente centrale svolge le seguenti funzioni:
a) attua la normativa in materia di ispezione e certificazione relativa al lavoro marittimo, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i profili attinenti la sicurezza della navigazione;
b) esercita l'attività di coordinamento e indirizzo in materia di lavoro marittimo;
c) programma, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e con l'Ispettorato nazionale del lavoro, specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, sulla base dei rapporti ispettivi, nonché sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente agli infortuni dei lavoratori marittimi.
2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicura il controllo ed il coordinamento dell'attività ispettiva.
3. L'attività di ispezione e di certificazione è svolta secondo le disposizioni della convenzione dall'autorità competente locale attraverso gli ispettori autorizzati.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il coordinamento tra le attività ispettive previste dal presente decreto e l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi oggetto del presente decreto.
5. L'autorità competente locale comunica le attività svolte nei porti esteri all'autorità consolare, che può fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto.

Art. 5
Profilo professionale e competenze degli ispettori

1. Ciascun ispettore, previa verifica da parte dell'autorità competente centrale della sussistenza dei requisiti professionali minimi indicati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, è autorizzato ad eseguire i controlli relativi all'applicazione delle prescrizioni della convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo.
2. L'autorità competente centrale, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, predispone l'elenco degli ispettori autorizzati e lo pubblica sul proprio sito istituzionale.
3. Il percorso formativo degli ispettori è verificato dall'autorità competente centrale, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con frequenza triennale.

Art. 6
Ispezioni

1. L'autorità competente locale sottopone le navi ad ispezione secondo i seguenti criteri:
a) ispezione iniziale per le navi nuove;
b) ispezione intermedia per le navi esistenti di stazza lorda pari o superiore a 200 GT e per le navi che effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda è inferiore alle 200 GT;
c) ispezione di rinnovo per le navi nuove o esistenti;
d) ispezione addizionale per le navi nuove o esistenti.
2. L'ispezione iniziale è effettuata alla prima visita o preventivamente alla messa in servizio della nave ed è propedeutica al rilascio da parte dell'autorità competente locale del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo. Durante l'espletamento dell'ispezione iniziale, gli ispettori osservano le condizioni di lavoro a bordo specificate nell'allegato A5-I della convenzione.
3. L'ispezione intermedia è effettuata tra il secondo e il terzo anno della data anniversaria del certificato di lavoro marittimo ed ha lo scopo di accertare che la nave mantiene i requisiti previsti dalla normativa nazionale e i requisiti minimi previsti dalla convenzione. Essa deve essere eseguita con le stesse modalità delle ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato di lavoro marittimo.
4. L'ispezione di rinnovo è effettuata alla scadenza del certificato e ha lo scopo di verificare che sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale, nonché i requisiti minimi previsti dalla convenzione.
5. L'ispezione addizionale è effettuata a seguito di un reclamo presentato all'autorità competente locale per presunte infrazioni della normativa sulla base della quale sono stati rilasciati il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformità del lavoro marittimo.
6. Durante l'ispezione, l'ispettore:
a) sale a bordo delle navi liberamente e senza preavviso.
Soltanto all'inizio dell'ispezione informa il comandante o la persona responsabile e, secondo i casi, i lavoratori marittimi o i loro rappresentanti;
b) acquisisce informazioni dal comandante, dai lavoratori marittimi, dall'armatore o un suo rappresentante, su qualsiasi questione relativa all'applicazione delle prescrizioni della convenzione e della normativa in materia di condizioni di vita e di lavoro marittimo, in presenza di eventuali testimoni;
c) esige l'esibizione di tutti i libri, giornali di bordo, registri, certificati o altri documenti o informazioni direttamente connesse con l'oggetto dell'ispezione allo scopo di verificarne la conformità con la convenzione e con la normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo;
d) controlla l'avvenuta affissione degli avvisi richiesti dalla normativa nazionale in applicazione della convenzione;
e) verifica la possibilità di consultazione da parte dei lavoratori marittimi della convenzione, che deve essere presente in copia a bordo delle navi.

Art. 7
Informazioni sulle ispezioni

1. Al termine di un'ispezione, l'ispettore segnala immediatamente le deficienze al comandante della nave, stabilendo anche un termine per la correzione delle stesse, e redige un rapporto, in lingua italiana e in lingua inglese, notificandone immediatamente una copia al comandante della nave e all'armatore. Una seconda copia è affissa sulla bacheca avvisi della nave per informare i lavoratori marittimi e, su richiesta, è inviata ai loro rappresentanti. Nel caso in cui un ispettore ritiene che le deficienze sono rilevanti o nel caso in cui esse riguardano un reclamo a bordo, le segnala anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi.
2. Il rapporto di ogni ispezione è consegnato dall'ispettore all'autorità competente locale, la quale provvede a trasmetterlo tempestivamente alle competenti aziende sanitarie locali e ai competenti uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e all'autorità competente centrale.
3. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto tiene il registro delle ispezioni effettuate. L'autorità competente centrale, sulla base di apposita relazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, elabora un rapporto annuale sulle attività ispettive e sull'attuazione della normativa nazionale. Tale rapporto è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che lo inoltra al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.
4. Il rapporto annuale è portato a conoscenza delle organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'autorità competente centrale.

Art. 8
Rilascio e rinnovo del certificato del lavoro marittimo

1. Il certificato del lavoro marittimo ha validità di cinque anni, con la decorrenza prevista dallo standard A5.1.3, paragrafi 1, 3 e 4 della convenzione.
2. L'autorità competente locale rilascia il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformità del lavoro marittimo.

Art. 9
Reclami a bordo e relativa gestione

1. Nel caso in cui l'autorità competente locale riceve un reclamo concernente una violazione della convenzione, inclusa la violazione dei diritti dei lavoratori marittimi, l'ispettore in servizio presso il primo porto di scalo della nave effettua una prima indagine.
2. A seconda della natura del reclamo, l'indagine iniziale include la valutazione del rispetto delle procedure per presentarlo previste ai sensi della regola 5.1.5 della convenzione. L'ispettore può anche eseguire un'ispezione addizionale in conformità all'articolo 6 del presente decreto.
3. L'ispettore cerca di favorire una soluzione in relazione al reclamo. Nel caso in cui non è stata trovata, a bordo della nave, una soluzione in relazione al reclamo, l'ispettore ne dà immediata notifica all'armatore, disponendo un termine per la formulazione di osservazioni e per la presentazione di un piano di azione correttivo.
4. Nel caso in cui non è stata trovata una soluzione a seguito dell'azione intrapresa conformemente al comma 3, l'autorità competente locale trasmette all'autorità competente centrale, una copia della relazione dell'ispettore, accompagnata dall'eventuale risposta ricevuta dall'armatore. Sono analogamente informate le pertinenti organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori.
5. L'identità della persona che presenta un reclamo non è rivelata al comandante, all'armatore e al proprietario della nave. L'ispettore assicura la riservatezza del contenuto dei reclami e dei colloqui con i lavoratori marittimi.
6. L'autorità competente locale informa tempestivamente dei reclami l'autorità competente centrale, la quale trasmette copia dei reclami non infondati e del seguito che vi è stato dato all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 10
Accertamento di deficienze e fermo della nave

1. L'autorità competente locale accerta, tramite l'ispettore, alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, che le deficienze emerse o confermate nel corso dell'ispezione sono state eliminate in conformità alla convenzione.
2. L'ispettore che rileva deficienze nell'attività della nave che, singolarmente o nel complesso, rendono le operazioni svolte a bordo pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, informa l'autorità competente locale che deve disporre la sospensione delle operazioni.
3. La sospensione delle operazioni si protrae fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, determina le condizioni alle quali l'operazione può continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione e per la salute dei lavoratori marittimi.
4. L'ispettore, nel caso in cui ha riscontrato condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentano un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, ovvero la presenza di altre carenze che costituiscono una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, nel rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi previsti dalla normativa vigente, notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave e informa immediatamente l'autorità competente locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione.
5. Il provvedimento di fermo o l'atto di sospensione di un'operazione non è revocato fino a quando non si è posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorità competente locale non ha accettato un piano d'azione presentato da parte dell'armatore per correggere le carenze stesse e ha accertato che il piano può essere attuato in modo rapido.
6. L'autorità competente locale informa immediatamente l'autorità competente centrale e le organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori nel caso in cui è stato vietato a una nave di riprendere il mare a causa di una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, oppure le condizioni di vita e di lavoro a bordo rappresentano un'evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi.
7. Avverso i provvedimenti di sospensione delle operazioni e di fermo sono esperibili i ricorsi amministrativi da presentarsi nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 11
Disposizioni di attuazione

1. Le attività di ispezione e di certificazione di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto sono poste a carico dell'armatore o del raccomandatario marittimo, o di altro suo rappresentante, in solido con il proprietario della nave.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di cui al comma 1.
3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 2 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 1.

Art. 12
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Lorenzin, Ministro della salute
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Allegato I
(Art. 5, comma 1)
REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI DEGLI ISPETTORI

1. Gli ispettori devono:
a) avere adeguata conoscenza teorica ed esperienza pratica in materia di navi e del loro esercizio;
b) essere competenti nell'applicazione delle convenzioni in materia di sicurezza della navigazione marittima e del lavoro marittimo e delle procedure relative al controllo;
c) aver acquisito competenza nell'applicazione della normativa internazionale ed europea attraverso programmi di formazione predisposti dall'autorità competente centrale.
2. Gli ispettori di cui al punto 1 devono essere in possesso almeno di uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di II grado ad indirizzo trasporti e logistico, ovvero laurea triennale in scienze nautiche;
b) laurea magistrale in ingegneria navale o meccanica, o altro titolo riconosciuto equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, e aver esercitato la professione cui dà titolo la laurea per almeno cinque anni;
c) diploma di laurea in ingegneria conseguita ai sensi dell'ordinamento antecedente al decreto ministeriale 4 agosto 2000 del Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, oppure laurea di primo livello in ingegneria industriale o in scienze e tecnologie della navigazione marittima ed aerea, ovvero altro titolo riconosciuto equipollente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) diploma di laurea quinquennale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare, oppure laurea triennale in scienze organizzative e gestionali marittime e navali, ovvero scienze e gestione delle attività marittime con indirizzo «gestione dell'ambiente marino»;
e) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, con competenze in materia di relazioni internazionali;
f) aver svolto il servizio di addetto alla sezione sicurezza della navigazione presso le Direzioni marittime o le Capitanerie di porto oppure il servizio di addetto alla sicurezza del lavoro del personale marittimo negli uffici centrali dell'autorità competente centrale o presso l'autorità competente locale per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.
3. Gli ispettori devono essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto con i lavoratori marittimi nella lingua più comunemente usata in navigazione.