Cassazione Penale, Ord. Sez. 7, 10 marzo 2016, n. 9982 - Serie di contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Ricorso inammissibile


Presidente: GRILLO RENATO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 13/11/2015





ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Omissis
avverso la sentenza n. 907/2013 TRIBUNALE di FERRARA, del 28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Fatto


1. - Il Tribunale di Ferrara ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda in relazione ad una serie di contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie circa la responsabilità penale, nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

Diritto


3. - Preliminarmente l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda.
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso è sottoscritto, infatti, dal solo difensore, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. E la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, sez. 3, 13 novembre 2013, n. 48492, rv. 258000).
La rilevata inammissibilità, impedendo in radice la formazione del rapporto processuale, preclude a questa Corte l'esame dell'intero ricorso.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.